Il disegno di legge A.C. 2591, di Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014, è stato approvato senza modifiche dal Senato, trasmesso l'11 settembre e assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente.
L'esame in Commissione è iniziato il 24 settembre 2025 ed è concluso il 2 dicembre 2025. L'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il provvedimento il 25 marzo 2026.
La ratifica è avvenuta con la Legge n. 46 del 1° aprile 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2026.
Composto da 20 articoli, il protocollo enuncia come proprio scopo quello di emendare i contenuti della Convenzione di Tokyo (art. I), a partire dalla sostituzione dell'articolo 1, comma 3, per modificare alcune definizioni come "aeromobili in volo", introducendo altresì il riferimento alla giurisdizione dello "Stato dell'operatore" (art. II).
Viene modificato anche l'articolo 2 della Convenzione, al fine di introdurre una previsione di carattere generale secondo cui nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in maniera tale da autorizzare discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sulla diversità di opinioni politiche o di genere (art. III).
L'articolo IV del protocollo sostituisce l'articolo 3 della convenzione, introducendo modifiche relative alla giurisdizione sui fatti che avvengono all'interno dell'aeromobile, la giurisdizione dello Stato di atterraggio e quelle dello Stato dell'operatore.
Ulteriori disposizioni riguardano l'obbligo di consultazione tra gli Stati che intendano esercitare la propria giurisdizione rispetto al comportamento di un passeggero (art. V del protocollo che introduce il nuovo articolo 3-bis della convenzione) e la soppressione della definizione di aeromobile già prevista dall'articolo 5, comma 2 della Convenzione (art. VI del protocollo).
Vengono anche disciplinati i casi in cui il comandante, per garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone a bordo, per mantenere l'ordine, consegnare una persona alle autorità competenti o per farla sbarcare, possa esigere l'assistenza dell'equipaggio o dei passeggeri (art. VII del protocollo, modificativo dell'articolo 6 della convenzione).
All'articolo 10 le modifiche riguardano la figura dell'addetto alla sicurezza e l'esonero dalle responsabilità per azioni intraprese (art. IX).
Il nuovo articolo 15-bis riguarda le sanzioni in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell'equipaggio o di rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile (art. X). La novella all'articolo 16, è invece finalizzata a consentire di regolare più agevolmente le fattispecie di estradizione per le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile (art. XI).
Ulteriori disposizioni riguardano l'obbligo per gli Stati contraenti di rispettare le norme di diritto internazionale pattizio ed in particolare il diritto ad un equo processo e ad un giudice imparziale (novellato art. 17 della convenzione, da parte dell'art. XII del protocollo), nonché il diritto al risarcimento per i danni subiti per il sospetto autore di illeciti che sia sbarcato dall'aeromobile (art. XIII).
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.