provvedimento 13 aprile 2026
Studi - Affari esteri
Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014

Il disegno di legge A.C. 2591, di Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014, è stato approvato senza modifiche dal Senato, trasmesso l'11 settembre e assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente.

L'esame in Commissione è iniziato il 24 settembre 2025 ed è concluso il 2 dicembre 2025. L'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il provvedimento il 25 marzo 2026.

La ratifica è avvenuta con la Legge n. 46 del 1° aprile 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2026.

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Composto da 20 articoli, il protocollo enuncia come proprio scopo quello di emendare i contenuti della Convenzione di Tokyo (art. I), a partire dalla sostituzione dell'articolo 1, comma 3, per modificare alcune definizioni come "aeromobili in volo", introducendo altresì il riferimento alla giurisdizione dello "Stato dell'operatore" (art. II).

In particolare l'articolo II sostituisce l'articolo 1, comma 3, della Convenzione di Tokyo.  La nuova definizione di "aeromobili in volo" ne estende la durata a partire dal momento della chiusura delle porte dopo l'imbarco fino al momento dell'apertura delle porte dopo l'atterraggio. Il protocollo definisce la giurisdizione dello "Stato dell'operatore", da sostituire allo Stato di registrazione dell'aeromobile in caso di noleggio o leasing dell'aeromobile.

Viene modificato anche l'articolo 2 della Convenzione, al fine di introdurre una previsione di carattere generale secondo cui nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in maniera tale da autorizzare discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sulla diversità di opinioni politiche o di genere (art. III).

L'articolo IV del protocollo sostituisce l'articolo 3 della convenzione, introducendo modifiche relative alla giurisdizione sui fatti che avvengono all'interno dell'aeromobile, la giurisdizione dello Stato di atterraggio e quelle dello Stato dell'operatore.

In particolare per quanto concerne  la giurisdizione, il Protocollo ribadisce, al paragrafo 1, il principio secondo cui la giurisdizione sui fatti che avvengono all'interno dell'aeromobile spetta allo Stato presso il quale è registrato l'aereo (art. 3). È introdotto inoltre il paragrafo 1 bis, che stabilisce la giurisdizione dello Stato di atterraggio, nel caso in cui l'aeromobile a bordo del quale è stato commesso un illecito atterri nel territorio del predetto Stato ed il presunto autore si trovi ancora a bordo, e la giurisdizione dello Stato dell'operatore, nel caso in cui l'aeromobile sia stato noleggiato senza equipaggio ad un operatore che abbia la sede principale oppure, in mancanza, la residenza permanente in tale Stato. 

Ulteriori disposizioni riguardano l'obbligo di consultazione tra gli Stati che intendano esercitare la propria giurisdizione rispetto al comportamento di un passeggero (art. V del protocollo che introduce il nuovo articolo 3-bis della convenzione) e la soppressione della definizione di aeromobile già prevista dall'articolo 5, comma 2 della Convenzione (art. VI del protocollo).

Vengono anche disciplinati i casi in cui il comandante, per garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone a bordo, per mantenere l'ordine, consegnare una persona alle autorità competenti o per farla sbarcare, possa esigere l'assistenza dell'equipaggio o dei passeggeri (art. VII del protocollo, modificativo dell'articolo 6 della convenzione).

Nel dettaglio l'articolo VII del Protocollo di Montreal sostituisce l'articolo 6 della Convenzione di Tokyo. I paragrafi 1 e 2 sono identici ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 della Convenzione di Tokyo, già ratificata dall'Italia. Essi elencano i casi in cui il comandante può esigere l'assistenza dell'equipaggio o richiedere l'assistenza di passeggeri a bordo per prendere provvedimenti coercitivi. Si richiamano a tal proposito gli articoli 810 e 1096 del Codice della navigazione, in materia di poteri di polizia di bordo e sanzioni penali all'equipaggio in caso di non ottemperanza alle istruzioni del comandante in caso di ordine di arresto non eseguito, nonché l'art. 383 del codice di procedura penale, che attribuisce Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 448 XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI al privato poteri di arresto in caso di reati perseguibili d'ufficio in flagranza. Le citate disposizioni operano sin dal 1967 e non appaiono quindi necessari interventi di innovazione o modifica dell'ordinamento vigente.
All'articolo 9 della convenzione viene eliminato il riferimento alla conformità alla legge penale vigente nello Stato di registrazione, nel caso in cui il capitano autorizzi lo sbarco di un sospetto autore di un grave reato a bordo o intenda fornire informazioni sul sospetto alle autorità competenti allo Stato di atterraggio (art. VIII del protocollo).

All'articolo 10 le modifiche riguardano la figura dell'addetto alla sicurezza e l'esonero dalle responsabilità per azioni intraprese (art. IX).

Il nuovo articolo 15-bis riguarda le sanzioni in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell'equipaggio o di rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile (art. X). La novella all'articolo 16, è invece finalizzata a consentire di regolare più agevolmente le fattispecie di estradizione per le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile (art. XI). 

lL nuovo articolo 16 introdotto dal Protocollo di Montreal prevede che ai fini dell'estradizione, le infrazioni commesse a bordo dell'aeromobile sono considerate come commesse non solo nel luogo in cui sono state effettivamente commesse ma anche nei territori degli Stati parte che devono stabilire la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 2 e 2 bis dell'articolo 3 della Convenzione. I

Ulteriori disposizioni riguardano l'obbligo per gli Stati contraenti di rispettare le norme di diritto internazionale pattizio ed in particolare il diritto ad un equo processo e ad un giudice imparziale (novellato art. 17 della convenzione, da parte dell'art. XII del protocollo), nonché il diritto al risarcimento per i danni subiti per il sospetto autore di illeciti che sia sbarcato dall'aeromobile (art. XIII).

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2025
 
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