provvedimento 19 ottobre 2026
Studi - Istituzioni Acquisto e revoca della cittadinanza

La proposta di legge A.C. 2124-A  reca modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.

Il provvedimento introduce cause preclusive all'acquisto della cittadinanza, sia da parte degli stranieri nati in Italia al raggiungimento della maggiore età, sia per naturalizzazione. Interviene, inoltre, sulla disciplina dei requisiti linguistici e del grado di integrazione richiesti per la concessione della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione e amplia il novero dei reati che determinano la revoca della cittadinanza italiana.

Per approfondire si veda il dossier del Servizi studi della Camera.

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L'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il nuovo articolo 4-bis della legge n. 91 del 1992 recante la disciplina organica degli elementi preclusivi all'acquisto della cittadinanza individuando due categorie di condanne ostative: la condanna per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino; la condanna per i delitti la cui condanna definitiva comporta la revoca della cittadinanza. La lettera b) richiama la condanna a una pena superiore a tre anni di reclusione per un delitto aggravato dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (articolo 604-ter c.p.) ovvero per uno dei delitti in materia di stupefacenti di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

il comma 1, lettera c), abroga l'esenzione dall'onere della conoscenza della lingua italiana ai fini della concessione della cittadinanza per i soggetti precedentemente esonerati, ovvero coloro che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. la medesima lettera c) interviene anche sulle preclusioni all'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione estendendo alle istanze di concessione della cittadinanza per naturalizzazione le cause ostative già previste per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio. La concessione della cittadinanza è, dunque, preclusa qualora il richiedente abbia riportato condanne o abbia a suo carico procedimenti penali in corso. Si tratta di condanne per reati di particolare gravità nel caso di sentenze di condanna passate in giudicato per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino; condanne per delitti non colposi per i quali la legge preveda una pena edittale non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione; condanne per reati non politici a una pena detentiva superiore a un anno emesse da autorità giudiziarie straniere, purché la sentenza sia stata riconosciuta in Italia secondo le procedure vigenti; comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La lettera d) del comma 1 si specifica che anche il termine di definizione del procedimento di esame della domanda di concessione della cittadinanza dello straniero nato in Italia è pari a ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Con riguardo al requisito della conoscenza della lingua italiana per il giuramento, il comma 1, lettera e), dispone che il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione e alle leggi dello Stato, da prestare entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione, ai fini dell'efficacia dello stesso, sia pronunciato in lingua italiana. Inoltre, viene esonerato dal giuramento la persona incapace di garantire tale adempimento a causa di una grave condizione di disabilità accertata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Con la lettera f) del comma 1, viene ampliato l'elenco dei reati la cui condanna definitiva comporta la revoca della cittadinanza.

Infine, la lettera g) del comma 1, introduce una nuova ipotesi di riacquisto della cittadinanza. In base a tale previsione, chi ha perduto la cittadinanza per effetto della revoca, la riacquista se dichiara di volerla riacquistare, una volta decorsi dieci anni dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione della pericolosità sociale. È, inoltre, necessario che, in tale periodo, non sia intervenuta nei suoi confronti una nuova condanna definitiva, né una nuova dichiarazione di pericolosità sociale.

ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2026
 
temi di Cittadinanza e immigrazione