provvedimento 7 febbraio 2024
Studi - Lavoro T.U. C. 153 e abb.-A - Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Il T.U. delle pdl C. 153 e abb.-A, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, è iscritto nel vigente calendario dell'Assemblea in quota opposizione.
Il testo unificato in oggetto prende le mosse dal testo elaborato dal Comitato ristretto - istituito dalla Commissione XI nella seduta del 20 settembre 2023 ai fini della sua predisposizione -, che ha terminato i suoi lavori il 19 dicembre 2023 e che è stato adottato dalla Commissione plenaria, nella seduta del 10 gennaio 2024, quale testo base per il prosieguo dell'esame. La Commissione ha quindi proseguito l'esame in sede referente del suddetto testo unificato e, nella seduta del 23 gennaio 2024, ha esaminato le proposte emendative presentate, approvandone una. La Commissione ha concluso l'esame nella seduta del 24 gennaio 2024, deliberando di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato a seguito dell'approvazione della citata proposta emendativa.
Nella seduta del 7 febbraio 2024 l'Assemblea ha deliberato il rinvio del provvedimento in Commissione.

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Il testo unificato in esame si compone di cinque articoli e reca le seguenti disposizioni.

 

1. Congedi e conservazione del posto di lavoro (articolo 1 e articolo 5, commi 1 e 3)
La proposta in oggetto - fatte salve le norme di maggiore favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di categoria - riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, anche rare, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Le suddette malattie sono certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore e individuate, limitatamente a quelle invalidanti o croniche anche rare, con apposito decreto del Ministro della salute. Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente (quali, dunque, i periodi di congedo già oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio).
Il congedo in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Decorso il suddetto periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile.
Inoltre, si prevede che i lavoratori dipendenti pubblici o privati, per i periodi di follow up, possano richiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia.
Con riferimento al lavoro autonomo, si prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall'articolo 14 della L. 81/2017.
Per le malattie oncologiche, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi disciplinati dall'articolo 1, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (tale procedura si applica anche in caso di modifica o integrazione del decreto attuativo).

 

2. Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (articolo 2 e articolo 5, commi 2 e 3)
La proposta in esame prevede che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate con apposito decreto del Ministro della salute (vedi infra), previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chieda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti attuativi della norma in esame, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
L'individuazione delle modalità e delle condizioni di fruizione delle suddette ore di permesso è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (tale procedura si applica anche in caso di modifica o integrazione del decreto attuativo). Tale decreto, come specificato in sede referente, individua in particolare gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefìci irregolarmente fruiti.
Ai lavoratori dipendenti si riconosce altresì la possibilità di richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (follow up). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nell'ipotesi di fruizione irregolare dei permessi in oggetto, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.
Per le malattie oncologiche, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei permessi disciplinati dall'articolo 2, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (tale procedura si applica anche in caso di modifica o integrazione del decreto attuativo).

 

 3. Integrazione delle commissioni mediche ASL nel caso di lavoratori affetti da malattie oncologiche (articolo 3)
Il testo in esame reca una disposizione volta ad integrare le Commissioni mediche della ASL chiamate, in base alla L. 104/1992, ad accertare lo stato di invalidità o handicap.
In particolare, nei casi in cui i suddetti accertamenti riguardano soggetti affetti da patologie oncologiche, si prevede che le predette commissioni mediche siano integrate da un oncologo specializzato nella patologia tumorale di cui è affetto il soggetto esaminato e da uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici.

 

4. Istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche (articolo 4)
Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2024
 
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