provvedimento 25 giugno 2026
Studi - Lavoro D.L. 62/2026 - Salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale

Dopo l'approvazione da parte della Camera in prima lettura, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, nel testo modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla XI Commissione Lavoro della Camera.

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Il provvedimento si compone di 30 articoli, suddivisi in cinque Capi:

Il Capo I disciplina taluni incentivi all'occupazione.

In particolare, l'articolo 1 introduce in favore dei datori di lavoro privati un esonero contributivo totale (c.d. bonus donne) per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2026, di donne svantaggiate. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 o 24 mesi e per un importo massimo pari a  650 euro mensili, importo elevato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'articolo 2 introduce in favore dei datori di lavoro privati un esonero contributivo totale (c.d. bonus giovani) per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2026, di soggetti che non hanno compiuto 35 anni di età. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 o 24 mesi e per un importo massimo pari a  500 euro mensili, elevabile a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'articolo 3 introduce in favore dei datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti un esonero contributivo totale (c.d. bonus ZES) per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di soggetti che hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi, da impiegare in unità produttive in regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 650 euro mensili.

L'articolo 4 introduce in favore dei datori di lavoro privati un esonero contributivo totale che, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 500 euro mensili.

L'articolo 4-bis stabilisce in 12 mesi la durata massima complessiva dei tirocini extracurriculari per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla normativa vigente. 

L'articolo 5 abroga specifiche disposizioni con l'obiettivo di coordinare la disciplina degli incentivi con il nuovo impianto del decreto legge in oggetto.

L'articolo 6, commi da 1 a 5, introduce, dal 2026 al 2028, un esonero contributivo, in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, a favore dei datori di lavoro privati delle aziende che possiedono le certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura.

I suddetti incentivi, così come tutti i benefici riconosciuti dal decreto legge in oggetto, sono concessi a condizione che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (di cui all'art. 7).

L'articolo 6, comma 5-bis, dispone che, ai fini dell'erogazione del cosiddetto bonus asilo, dispone che a decorrere dal 1° luglio 2026,gli enti locali comunichino all'INPS – in fase di prima applicazione entro il 1° settembre 2026 – il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture, pubbliche e private, in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l'infanzia; gli aggiornamenti relativi ai dati e agli elementi identificativi suddetti sono trasmessi entro il 1° settembre dell'anno di riferimento.

L'articolo 6-bis riconosce agli enti responsabili dei Programmi operativi nazionali o regionali la possibilità di istituire la figura del Tutor per la sostenibilità economica con il compito di prevedere servizi di assistenza intensiva rivolti ai lavoratori fragili e in transizione occupazionale.

L'articolo 6-ter dispone che i lavoratori disabili mantengono la posizione acquisita nella graduatoria del collocamento obbligatorio anche se assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, fino alla trasformazione o alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.

Il Capo II reca disposizioni in materia di salario giusto.

L'articolo 7, ai fini dell'individuazione del salario giusto, fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore (coperto da contratto collettivo) maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Tale trattamento si compone di tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti che hanno valore economico (sono escluse escluse le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori) Il presente articolo 7 prevede altresì che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sul Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL rechino anche alcuni dati inerenti al contratto collettivo applicato e alla retribuzione.

L'articolo 7-bis interviene in materia di contratti collettivi di prossimità disponendo che tali contratti e le specifiche intese da essi realizzate siano depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il CNEL e che le intese che derogano in senso peggiorativo a disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale siano comunicate ai lavoratori interessati e, se riguardano datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, siano altresì sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro.

L'articolo 8 prevede un'attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito; l'attività è svolta in collaborazione tra il CNEL, l'INPS, l'ISTAT, l'NAPP, l'INL e altri soggetti, individuati con decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il presente articolo 8 reca altresì le clausole di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione di quanto ivi previsto.

L'articolo 9 prevede: che il CNEL elabori con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto nazionale sulle retribuzioni nel settore privato, che deve anche essere trasmesso alle Camere; l'istituzione di un archivio amministrativo, relativo ai contratti collettivi di lavoro (del settore privato) aziendali e territoriali, facente parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro (già curato dal medesimo CNEL); che il CNEL estragga dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contemplato, inserendo i relativi dati nel suddetto archivio nazionale. Il presente articolo 9 reca altresì le clausole di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione di quanto ivi previsto.

L'articolo 10 prevede che le parti stipulanti dei CCNL prevedano procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi, nonché meccanismi per assicurare copertura economica adeguata nel periodo che intercorre tra la scadenza del contratto e la sottoscrizione del rinnovo. In caso di mancato rinnovo del CCNL entro i primi nove mesi dalla scadenza si applica un determinato meccanismo di adeguamento (basato su IPCA-NEI), salvo diverse pattuizioni contrattuali che, per determinati settori, possono anche far riferimento a indicatori economici settoriali. Il contributo di assistenza contrattuale (per il finanziamento delle attività delle parti firmatarie del contratto), ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto, fino al suo rinnovo. Tali previsioni si applicano dal 1° gennaio 2027 per i contratti scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ossia il 1° maggio 2026

L'articolo 11 prevede che il codice alfanumerico unico del CCNL deve essere comunicato dai datori di lavoro privati al lavoratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa, deve essere presente nei prospetti paga e venga utilizzato dagli enti competenti (MLPS, INL, CNEL ecc) ai fini del monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi.

 

Il Capo III reca misure di prevenzione e di contrato del caporalato digitale, misure che, per espressa previsione dell'articolo 11-bis, si applicano ai soggetti che consegnano beni in ambito urbano (rider).

L'articolo 12 disciplina la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione e prevede di tenere conto ai fini di tale qualificazione, di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale, compresi, tra l'altro, quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati. Viene altresì introdotta une presunzione legale - salvo prova contraria - circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato quando emergono fatti che indicano direzione e controllo

L'articolo 13 integra la disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, prevedendo a carico delle piattaforme digitali obblgihi informativi, nonché di registrazione e conservazione di dati sull'impiego dei lavoratori in tali piattaforme. Si prevede la messa a disposizione degli indicatori di rischio e dei dati agli organismi competenti, al fine dell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo (e dell'aggiornamento degli indicatori di rischio.  Si prevede infine che siano comunicate all'Autorità europea del lavoro (European Labour Authority)  le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro.

L'articolo 14 disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull'accesso alla piattaforma, prevedendo il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano.

L'articolo 15 modifica la disciplina vigente prevista specificatamente per i rider, disciplinando l'accesso del lavoratore alla piattaforma digitale in condizioni di sicurezza, tramite SPID, CIE o CNS, con credenziali personali, e assoggettando i committenti, dal 1° luglio 2026 (termine prorogato di 90 giorni per le annotazioni in corso alla data di conversione del decreto legge in esame), all'obbligo di elaborazione e consegna del libro unico del lavoro. Prevede inoltre obblighi formativi di base a carico di tali lavoratori autonomi, nonché la previsione di sanzioni in caso di inadempimento a carico dei committenti che si avvalgono delle prestazioni di un lavoratore segnalato per non aver svolto la formazione. Infine, estende ai lavoratori subordinati mediante piattaforme digitali la disciplina che qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance), assoggettandole a tassazione sostituiva.

 

Il Capo IV reca ulteriori disposizioni urgenti.

L'articolo 16per i periodi di paga di competenza del primo semestre del 2026, proroga dal 16 maggio al 16 luglio 2026 il termine entro cui i datori di lavoro devono effettuare il versamento al Fondo tesoreria degli accantonamenti del TFR dei propri dipendenti che hanno deciso di non conferirlo alla previdenza complementare.

L'articolo 16-bis interviene in materia di previdenza complementare prevedendo che, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle individuali e i fondi pensione aperti, durano in carica cinque esercizi e gli incarichi non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi. Si dispone inoltre che il presidente e il vicepresidente di tali forme pensionistiche sono eletti dall'organo di amministrazione tra i propri componenti.

L'articolo 16-ter interviene in materia di erogazione delle prestazioni  da parte delle forme pensionistiche complementari. In particolare sopprime una modifica che troverebbe applicazione dal 1° luglio 2026, relativa alla possibilità di liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare. La modifica – oggetto ora di soppressione – eleverebbe il limite dell'importo eventualmente liquidabile in forma di capitale dal 50 per cento al 60 per cento (in rapporto al valore attuale del montante finale accumulato). Inoltre, viene differito dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026 il termine di decorrenza della possibilità di liquidazione della prestazione di previdenza complementare in una specifica forma di rendita, costituita  dall'erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a cinque anni, del montante accumulato.

L'articolo 16-quater ammette, in via sperimentale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2029 e previo accordo sindacale, il distacco del lavoratore anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante, come invece richiesto dalla normativa vigente, e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo contratto collettivo, quando ciò sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva.

L'articolo 16-quinquies dispone che qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, la missione presso un medesimo utilizzatore può avere una durata massima di 36 mesi, salvo diversa previsione del CCNL applicato dall'utilizzatore. Quindi non si applicano i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore pari a 24 mesi 

L'articolo 16-sexies autorizza la spesa di 130.000 euro per il 2027 e di 260.000 euro a decorrere dal 2028, quale contributo statale a favore della Federazione nazionale Maestri del lavoro, per lo svolgimento delle attività di interesse sociale e formativo previste dal proprio statuto.

L'articolo 16-septies nterviene sulla disciplina temporanea che consente, fino al 31 dicembre 2029, ai professionisti e operatori sanitari l'esercizio dell'attività professionale sulla base di un riconoscimento regionale e in deroga alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero, prevedendo una specifica intesa Stato-regioni per la definizione dei parametri formativi minimi che le qualifiche professionali conseguite all'estero devono soddisfare. Per per gli operatori di interesse sanitario si prevede altresì che la verifica della sussistenza dei requisiti, posti dall'intesa, sia svolta dalla struttura e che ad essi sia applicabile disciplina sul permesso di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote programmate di ingresso (già prevista per il personale medico e infermieristico interessato dalle medesime deroghe).

Il Capo V reca disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore.

L'articolo 17 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, oneri pari complessivamente a 160,9 milioni di euro per l'anno 2026, 411,9 milioni per l'anno 2027 e 250,7 milioni per l'anno 2028.

L'articolo 18 definisce l'ambito generale di applicazione delle norme di cui al presente decreto, stabilendo che esse si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, con conseguente esclusione dei rapporti di lavoro e dei contratti inerenti alle pubbliche amministrazioni. Il presente articolo 18 reca altresì la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali e fa salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali.

L'articolo 19 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 29 maggio 2026
 
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