provvedimento 26 febbraio 2026
Studi - Lavoro A.C. 2228 e abb. - Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

L'Assemblea della Camera dei deputati avvia l'esame della proposta di legge A.C. 2228 e abb, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità, iscritta nel vigente calendario dell'Assemblea in quota opposizione.
Nella seduta del 18 febbraio 2026, la Commissione ha convenuto di concludere l'esame in sede referente di tale proposta di legge - adottata quale testo base - senza conferire il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea.
L'Assemblea, nella seduta del 24 febbraio 2026, approvando, ai sensi dell'art. 86, comma 4-bis, del Regolamento, due proposte emendative volte a recepire le condizioni formulate dalla commissione V nel parere espresso sul provvedimento per l'Aula, ha respinto il medesimo provvedimento nel suo complesso.

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La proposta di legge in esame si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, comma 1, eleva al massimo in percentuale la misura dell'indennità giornaliera prevista per il congedo di maternità e di paternità di diverse categorie di lavoratrici e lavoratori, nonché dell'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, incidendo altresì sull'assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui
In particolare, la lettera a) eleva dall'80 al 100 per cento della retribuzione l'indennità giornaliera prevista per le lavoratrici dipendenti per tutto il periodo del congedo di maternità, mentre la lettera b) eleva dall'80 al 100 per cento del salario medio contrattuale giornaliero - vigente nella provincia (o nella regione o nel territorio nazionale) per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria (o dell'industria che presenta maggiori affinità) – l'indennità giornaliera di maternità e di paternità prevista, a carico dell'INPS, per le lavoratrici e i lavoratori a domicilio.
La lettera c)  prevede che, ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità.
La lettera d) prevede che l'indennità corrisposta dall'INPS alle lavoratrici e ai lavoratori  socialmente utili, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, sia elevata dall'80 al 100 per cento dell'importo dell'assegno previsto per tali lavoratori.
La lettera e) eleva l'indennità giornaliera – prevista per i periodi di congedo di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, delle imprenditrici agricole, delle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali, delle pescatrici autonome della piccola pesca – dall'80 al 100 per cento rispettivamente della retribuzione minima giornaliera, del salario minimo giornaliero, della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
La lettera f) prevede che la misura dell'indennità di maternità corrisposta alle libere professioniste iscritte ad una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato sia elevata dall' 80 al 100 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. Modificando il comma 3 dell'art. 70, stabilisce, inoltre, che in ogni caso tale indennità non possa essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari al cento per cento (in luogo dell'80 per cento) del salario minimo giornaliero stabilito ai fini contributivi.
Sempre con riferimento alle libere professioniste, la lettera g), incrementa dall'80 al 100 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione - determinati ai sensi dei richiamati commi 2 e 3 dell'art.70 - l'indennità di maternità in caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza.
La lettera h) incide sull'assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui, prevedendo che esso sia pari a 2500 euro in luogo degli attuali 3 milioni di lire (corrispondenti ad euro 1.549,37.).

L'articolo 2 disciplina il congedo di paternità che viene denominato paritario. In particolare, estende da 10 giorni lavorativi a 4 mesi la durata del congedo di paternità obbligatorio modificando ed estendendo altresì l'arco temporale entro il quale è fruibile. La novella, inoltre, incide sulle modalità di fruizione (non è più previsto il divieto di frazionamento ad ore; dieci giorni vanno utilizzati subito dopo la nascita del figlio in modo non frazionato, mentre i restanti giorni sono utilizzabile anche in modo frazionato) e prevede, nel medesimo arco temporale, il periodo di un mese di congedo facoltativo. Inoltre:

  • riconosce al padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori. In tale periodo di 4 mesi, 10 giorni devono essere utilizzati subito dopo la nascita del figlio e il restante periodo può essere fruito anche in modo frazionato, previa comunicazione al datore di lavoro. Si prevede, altresì, un periodo di congedo facoltativo di un mese da utilizzare entro lo stesso arco temporale.
  • precisa che il congedo previsto per il padre non è alternativo a quello di maternità, essendo fruibile dal padre indipendentemente dal diritto di fruire del congedo di maternità;
  • prevede che il congedo paritario è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità;
  • specifica che tale congedo paritario si applica anche al padre adottivo o affidatario, è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, ovvero, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • disciplina le modalità di esercizio del congedo paritario prevedendo la comunicazione del padre lavoratore in forma scritta – o utilizzando, ove presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze - al datore di lavoro del periodo in cui intende fruire di tale congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva;
  • riconosce ai padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a tale congedo, specificando, peraltro, che il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

L'articolo 3 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge.

L'articolo 4, infine, reca la stima degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, prevedendo la relativa copertura finanziaria. Si prevede, in particolare, al comma 1, che a tali oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo. Quest'ultimo rimette  al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'individuazione di tali sussidi oggetto di rimodulazione ed eliminazione - dando priorità ai i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea e facendo salvi quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali - al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate al fine di coprire gli oneri richiamati.

 

 

ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2026
 
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