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Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati
Nella seduta di martedì 24 febbraio, l'Assemblea della Camera ha approvato il testo unificato (1928-A/R) volto a fornire un inquadramento normativo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, cosiddetti «data center», il quale, dunque, passa ora all'esame del Senato.
Si ricorda che il provvedimento è frutto dell'unificazione del contenuto dei testi originari delle proposte C. 1928, C. 2083, C. 2091, C. 2152, C. 2194, che vertono sulla stessa materia. Nel dettaglio, il testo unificato è stato approvato e adottato come testo base dalla IX Commissione Trasporti della Camera nella seduta del 19 marzo 2025, che ha poi licenziato il provvedimento, con modifiche, in data 29 luglio 2025. L'Assemblea della Camera ne ha avviato l'esame nella seduta del 4 agosto 2025. Tuttavia, a seguito di rilievi da parte della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento è stato nuovamente inviato in IX Commissione, dove, nella seduta del 3 dicembre 2025, sono state apportate ulteriori modifiche volte ad eliminare parte o interi principi e criteri direttivi che risultavano onerosi e a specificare, laddove necessario, l'invarianza finanziaria del singolo criterio.
Nel corso della seduta dell'Assemblea è stato trasmesso il parere della V Commissione (Bilancio) sul testo, recante una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la cui approvazione ha comportato l'introduzione di ulteriori modifiche al provvedimento.
Il testo, composto di quattro articoli, reca, all'articolo 1, la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese mediante la definizione di una disciplina generale dei centri di elaborazione dati, ivi inclusa la previsione dell'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante. L'articolo 2 definisce la nozione di "centro di elaborazione dati", mentre l'articolo 3 reca una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la relativa disciplina e per il coordinamento delle procedure di realizzazione e organizzazione, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi. L'articolo 4, infine, fa salva l'applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti della compatibilità con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.