A seguito del conflitto russo ucraino, sono state approntate alcune misure volte a favorire l'inserimento lavorativo dei cittadini ucraini che hanno lasciato il loro Paese d'origine.
Di seguito, una breve descrizione di alcune delle suddette misure.
Per facilitare lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma, l'Ordinanza 872/2022 del Dipartimento della Protezione civile ha disposto che tale attività è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione adottata con il cosiddetto Decreto flussi.
A seguito della crisi di mercato e della difficoltà di reperimento di materie prime, sono state altresì integrate talune fattispecie relative alla concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria.
Il DM del 31 marzo 2022, n. 67 ha infatti apportato modifiche e integrazioni al DM 15 aprile 2016, n. 95442 recante la "Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO", prevedendo che:
Inoltre, al fine di promuovere percorsi di inclusione per i rifugiati ucraini, la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ampliato la platea destinataria del progetto PUOI (Protezione Unita a Obiettivo integrazione) - progetto volto all'inserimento socio-lavorativo di migranti vulnerabili -, comprendendo anche i titolari di protezione temporanea.
Si ricorda che il progetto è volto a coinvolgere gli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, la rete dell'accoglienza e le aziende, costruendo percorsi personalizzati con orientamento, accompagnamento al lavoro ed esperienze di tirocinio. Ogni percorso è reso possibile da una dote individuale finanziata con fondi comunitari, che paga i servizi degli operatori del mercato del lavoro, le indennità di tirocinio ai migranti e contributi per il tutoraggio alle aziende.
La seconda fase del progetto PUOI, avviata nel giugno 2022 - che ha riguardato complessivamente 1.042 migranti vulnerabili – ha, in particolare, coinvolto 69 cittadini ucraini in fuga dalla guerra, richiedenti o titolari della protezione temporanea.
Dal punto di vista previdenziale, è stata riconosciuta la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei cittadini ucraini rimpatriati costretti a lasciare il loro paese d'origine in ragione del conflitto in Ucraina.
Si ricorda che la normativa vigente (art. 18, c. 13, L. 189/2002) stabilisce che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo. In linea generale, dunque, il venire meno della condizione del rimpatrio definitivo comporta la revoca della prestazione. Tuttavia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato all'INPS (cfr. messaggio INPS del 5 aprile 2022, n. 1515) che nelle more di una definizione più precisa dello status delle persone in fuga dalla situazione di guerra, la condizionalità posta dalla predetta normativa può ritenersi sospesa per causa di forza maggiore e, conseguentemente, le prestazioni già in essere potranno continuare ad essere erogate anche in paesi diversi dall'Ucraina e in Italia.