L'attuazione del PNRR ha richiesto, nella sua prima fase, la costruzione di una impalcatura normativa per la gestione dell'intero piano (governance) e per la realizzazione di alcune riforme di carattere amministrativo e regolatorio che costituiscono esse stesse traguardi e obiettivi del piano. Si segnalano di seguito i provvedimenti che hanno introdotto le principali attuazioni de PNRR dal punto di vista ordinamentale.
In primo luogo, il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha definito la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la creazione di nuovi organismi e uffici e l'individuazione di sedi di raccordo tra livello centrale e territoriale, al fine di assicurare il coordinamento necessario per l'attuazione degli investimenti a livello locale. Con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sono state introdotte norme per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del piano.
Specifiche disposizioni procedurali per l'attuazione del PNRR sono state introdotte con il decreto-legge n. 121 del 2021 , il quale ha previsto, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.
Con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (decreto PNRR) sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del PNRR, in vista della scadenza, al 31 dicembre 2021, dei 51 traguardi e obiettivi che condizionavano l'erogazione delle prime rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea.
Con il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (decreto PNRR 2) sono state introdotte ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, in vista della scadenza, al 30 giugno 2022, dei 45 traguardi e obiettivi da raggiungere per il conseguimento della seconda rata europea.
Disposizioni volte ad agevolare il raggiungimento di obiettivi e traguardi del PNRR sono contenute nel decreto-legge n. 17 maggio 2022, n. 50 (decreto aiuti): si segnala, in particolare, la norma (articolo 26) volta a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. A tal fine è istituito il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»: la dotazione del fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
Il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 ha previsto alcune norme processuali espressamente dedicate alle procedure amministrative che riguardino interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal PNRR ed evitare che la durata ordinaria del giudizio possa incidere sul raggiungimento dei citati obiettivi (si veda ora l'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68).