La Commissione europea autorizza, su base semestrale, l'erogazione dei fondi agli Stati membri solo se risultano conseguiti, in maniera soddisfacente, i traguardi (milestones) e gli obiettivi (target) previsti nel Piano nazionale, che riflettono i progressi compiuti nella realizzazione degli investimenti e delle riforme programmati.

Al fine di perseguire un efficace raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano, il Governo nel corso degli anni ha adottato diversi decreti-legge. Si segnalano, in particolare il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (c.d. PNRR-1), il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. PNRR-2), il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (c.d. PNRR-3), il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. PNRR-4), decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 (lavoro, università e istruzione) e, da ultimo, il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (istruzione).

Considerando il prefinanziamento, le prime otto rate e il prefinanziamento relativo al capitolo REPowerEU, finora la Commissione europea ha erogato all'Italia 153,2 miliardi di euro nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Con riferimento al monitoraggio dell'attuazione del Piano per i traguardi e gli obiettivi al 30 giugno 2025 per il conseguimento della ottava rata, si segnala il Dossier del Servizio Studi della Camera (23 luglio 2025) che contiene anche un Focus sulla programmazione nelle Regioni. Per un'analisi dell'attuazione dei singoli investimenti e riforme si rinvia alla pagina dedicata alle politiche pubbliche del piano.

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La realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR è affidata ai soggetti attuatori, ovvero alle Amministrazioni centrali, alle Regioni,  alle Province autonome, agli enti locali ovvero ai soggetti privati, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR (art. 8 del D.L. n. 77 del 2021).

Dalla Settima relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR risulta che, secondo i dati rilevati da ReGiS al 30 novembre 2025, sulla base di dati rilevati al 19 dicembre, la spesa delle risorse PNRR ha raggiunto i 101,3 miliardi di euro, pari al 72,1 per cento delle risorse. Nello stesso documento il Governo ha evidenziato la dotazione aggiornata delle Amministrazioni centrali, indicando inoltre l'ammontare degli strumenti finanziari e delle misure ad essi assimilabili per ciascuna amministrazione, come risulta dalla seguente tabella. L'utilizzo di tali strumenti finanziari consente, in sostanza, di beneficiare di tempi più lunghi per il completamento delle opere e per i relativi pagamenti, anche oltre la scadenza del 31 agosto 2026.

Amministrazione titolare
Importo assegnato 
di cui Strumenti finanziari

Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e TAR)
41,80
-
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
1.200,00
1.200
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
6.630,02
-
Ministero del Turismo
1.632,00
350
Ministero della Cultura
4.205,00
-
Ministero della Giustizia
2.715,79
-
Ministero della Salute
15.625,54
-
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
8.897,00
4.789
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
31.045,43
4.130
Ministero delle Imprese e del made in Italy
29.977,00
7.355
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
41.187,23
2.201
Ministero dell'Economia e delle Finanze
340,00
-
Ministero dell'Interno
3.596,00
272
Ministero dell'Istruzione e del Merito
17.058,61
-
Ministero dell'Università e della Ricerca
11.583,01
599
PCM – Dipartimento della Protezione Civile
1.200
-
PCM - Commissario straordinario Emilia-Romagna, Toscana e Marche
290,00
-
PCM – Dipartimento della funzione pubblica
1.268,90
-
PCM - Dipartimento della Trasformazione Digitale
11.446,07
733
PCM – Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità
10
-
PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e Autonomie
135
-
PCM – Dipartimento per le Politiche Giovanili
950,00
-
PCM - Dipartimento per lo Sport
700,00
-
PCM - Struttura di Missione PNRR
2.201,00
2.201
Amministrazione da individuare
500,00
TOTALE
194.435,40
23.831

Con il decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021) è stato, quindi, definito il primo riparto delle risorse finanziarie del PNRR (191,5 miliardi di euro) tra le Amministrazioni centrali titolari degli interventi, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse (tabella A) e la ripartizione delle risorse in relazione ai traguardi e agli obiettivi da conseguire, per ciascuna scadenza semestrale (tabella B). La tabella A allegata al D.M. 6 agosto 2021 è stata successivamente modificata con i seguenti decreti: D.M. 23 novembre 2021, D.M. 3 febbraio 2022D.M. 24 agosto 2022 e D.M. 23 febbraio 2023 il quale ha sostituito la tabella A, aggiornando le denominazioni dei Ministeri e attribuendo le risorse relative all'investimento "Tecnologie satellitari ed economia spaziale" al Ministero dell imprese e del made in Italy. Il D.M. 26 gennaio 2024 ha aggiornato la tabella A relativamente agli interventi a titolarità del Ministero dell'Università e Ricerca. Il D.M. 8 aprile 2024 ha aggiornato alcune misure a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine il D.M. 3 maggio 2024 ha aggiornato la tabella A in applicazione della Decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 che ha recepito le modifiche del PNRR. Tale D.M. è stato successivamente modificato: dal D.M. 4 ottobre 2024 il quale ha aggiornato la tabella A con riferimento alle dotazioni del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della Giustizia e del Consiglio di Stato; dal D.M. 10 febbraio 2025 il quale ha aggiornato gli stanziamenti del Ministero delle imprese e del made in Italy relativi agli investimenti Transizione 4.0 e Transizione 5.0; dal D.M. 9 settembre 2025 il quale ha aggiornato la tabella A con riferimento alle dotazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'istruzione e del merito.

ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2026

Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR italiano, ha erogato al nostro Paese a titolo di prefinanziamento 24,9 miliardi di euro (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13 per cento dell'importo totale stanziato a favore dell'Italia.

Il 13 aprile 2022 la Commissione europea ha versato all'Italia la prima rata semestrale da 21 miliardi di euro (10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), a seguito della valutazione positiva sugli obiettivi del PNRR che l'Italia doveva conseguire entro il 31 dicembre 2021. In relazione ai traguardi e agli obiettivi conseguiti entro il 31 dicembre 2021 si veda il dossier predisposto dal Servizio studi della Camera.

Il 9 novembre 2022 la Commissione europea, a seguito della valutazione preliminare positiva sul raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti per il primo semestre del 2022, ha erogato all'Italia la seconda rata semestrale da 21 miliardi di euro (10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti). In relazione ai traguardi e agli obiettivi conseguiti entro il 30 giugno 2022 si veda il dossier predisposto dal Servizio studi della Camera.

Il 9 ottobre 2023 la Commissione europea, a seguito della valutazione preliminare positiva sul raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti per il secondo semestre del 2022, ha erogata all'Italia la terza rata semestrale di 18,5 miliardi di euro (10 miliardi di sovvenzioni e 8,5 miliardi di prestiti). In relazione al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, si veda il dossier predisposto dal Servizio studi della Camera. L'obiettivo relativo ai nuovi alloggi per studenti è stato sostituito con un traguardo inserito nella quarta rata.

La Commissione il 28 luglio ha inoltre approvato una serie di modifiche mirate del PNRR dell'Italia relative alla quarta richiesta di pagamento. Le modifiche riguardano gli interventi di efficienza energetica (Superbonus), l'ampliamento dei posti negli asili nido, lo sviluppo dell'industria spaziale e di Cinecittà, la mobilità sostenibile, il potenziamento del settore ferroviario, il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore industriale, il sostegno finanziario alle imprese guidate da donne e la promozione del settore non profit nelle regioni meridionali. Sono previste inoltre correzioni ad errori materiali. Come detto, alla quarta richiesta di pagamento verrà aggiunto un nuovo traguardo relativo ai nuovi alloggi universitari. Il Consiglio UE ha comunicato il 19 settembre 2023 di aver adottato la decisione di esecuzione che approva modifiche al PNRR dell'Italia relative ad alcuni traguardi e obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno 2023 per l'ottenimento della quarta rata. Il Governo il 22 settembre 2023 ha inviato alla Commissione Ue la richiesta di pagamento della quarta rata (16,5 miliardi). La Commissione il 28 dicembre 2023 ha comunicato di aver versato all'Italia il pagamento della quarta rata di 16,5 miliardi di euro (2 miliardi di sovvenzioni e 14,5 miliardi di prestiti).

La Commissione ha reso noto il 25 gennaio 2024 di aver versato all'Italia 551,2 milioni di euro (sovvenzioni) a titolo di prefinanziamento dei fondi REPowerEU.

Il Governo il 29 dicembre 2023 ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della quinta rata del PNRR italianodel valore complessivo di 10,6 miliardi, in considerazione del raggiungimento dei 52 obiettivi previsti entro il 31 dicembre 2023. Con la revisione del PNRR approvata il 14 maggio 2024 la quinta rata si è arricchita di due obiettivi, anticipati dalla settima rata, e il suo importo è arrivato a 11,1 miliardi (per un totale di 54 traguardi e obiettivi). La Commissione europea il 2 luglio 2024 ha approvato la valutazione preliminare della quinta rata. In tale occasione ha reso noto di non potersi pronunciare sulla valutazione di un obiettivo che riguarda la riforma del quadro in materia di appalti pubblici e concessioni e che prevede una riduzione del 10% del tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura (M1C1-85). Pertanto la Commissione, nella valutazione preliminare della quinta rata, si è espressa positivamente sul conseguimento da parte dell'Italia di 53 traguardi e obiettivi connessi alla quinta rata (pari a 11 miliardi di euro, di cui 3,2 miliardi di sovvenzioni e 7,8 miliardi di prestiti). Dal comunicato della Commissione emerge che l'Italia intende presentare una richiesta motivata per modificare tale obiettivo, senza pregiudicare l'ambizione né la finalità strategica della misura. La quinta rata di 11 miliardi di euro, connessa al conseguimento di 53 traguardi e obiettivi da realizzare entro il 31 dicembre 2023, è stata versata all'Italia il 5 agosto 2024.

Il Governo il 28 giugno 2024 ha presentato la richiesta di pagamento della sesta rata di 8,5 miliardi (1,6 miliardi di sovvenzioni e 6,9 miliardi di prestiti), in relazione ai 37 traguardi e obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2024 (si veda al riguardo il Dossier del Servizio Studi della Camera del 24 luglio 2024). Il 26 novembre 2024 la Commissione europea ha adottato la valutazione positiva sul conseguimento di 39 obiettivi connessi al pagamento della sesta rata del PNRR italiano, pari a 8,7 miliardi di euro (1,8 miliardi di sovvenzioni e 6,9 miliardi di prestiti). Nella valutazione sono stati inclusi il citato obiettivo posticipato dalla quinta rata (M1C1-85) e un obiettivo anticipato dalla sesta (M2C1-16bis, riguardante la riduzione delle discariche di rifiuti abusive oggetto di procedura di infrazione). In relazione a ciò è stato aumentato l'importo della rata. La sesta rata di 8,7 miliardi (1,8 miliardi di sovvenzioni e 6,9 miliardi di prestiti), in relazione ai 39 traguardi e obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2024, è stata versata all'Italia il 23 dicembre 2024.

Il Governo italiano ha presentato il 30 dicembre 2024 la richiesta di pagamento della settima rata di 18,3 miliardi (13,7 miliardi di prestiti e 4,6 miliardi di sovvenzioni), in relazione ai 67 traguardi e obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2024. Per un'analisi sullo stato di attuazione del PNRR e dei traguardi e degli obiettivi da realizzare per il conseguimento della settima rata si segnala il Dossier sul Monitoraggio del PNRR del Servizio Studi della Camera dei deputati (20 febbraio 2025), con un focus sui profili finanziari del Piano e la programmazione nelle Regioni. A seguito della rimodulazione del Piano approvata dal Consiglio dell'UE il 20 giugno 2025 i traguardi e gli obiettivi della settima rata sono stati ridotti a 64. Si segnala al riguardo il Dossier del Servizio Studi che analizza inoltre l'attuazione del Piano nel primo semestre del 2025 (23 luglio 2025). La Commissione europea ha versato all'Italia 18,3 miliardi di euro della settima rata l'8 agosto 2025.

L'ottava rata di 12,8 miliardi è stata erogata dalla Commissione europea il 30 dicembre 2025, considerando il raggiungimento dei 32 traguardi/obiettivi previsti entro il 30 giugno 2025. Con il pagamento dell'ottava rata, le risorse trasferite dalla Commissione europea all'Italia dall'avvio del PNRR ammontano complessivamente a 153,2 miliardi di euro.

La nona rata, legata al conseguimento di 50 traguardi/obiettivi da raggiungere entro dicembre 2025, ammonta anch'essa a 12,8 miliardi. Il 30 dicembre 2025 il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di pagamento della nona rata.

ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2026

Per quanto riguarda l'avanzamento finanziario del Piano, a fine 2024 il livello della spesa si attesta a circa 64 miliardi, che rappresentano il 33 per cento delle risorse del Piano (fonte Sesta Relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR - marzo 2025). L'incremento registrato nel 2024 è di 18,8 miliardi che rappresenta il 44 per cento di quanto previsto nel cronoprogramma aggiornato (fonte Relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione al secondo semestre 2024 - maggio 2025).

Il profilo programmatico dell'utilizzo delle risorse del PNRR è stato rivisto dal Governo nei documenti di programmazione che si sono succeduti. Come evidenziato anche dalla Corte dei Conti nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (marzo 2023), rispetto alla programmazione iniziale è stata prevista una traslazione in avanti delle spese originariamente assegnate al triennio 2020-2022, per oltre 20 miliardi complessivi. La Relazione dei giudici contabili afferma che il recupero nel trend di spesa avrà luogo a partire dal 2023, esercizio nel quale è prevista un'accelerazione – rispetto al quadro iniziale – di oltre 5 miliardi; al termine del 2023, nonostante il recupero, il livello della spesa cumulata dovrebbe rimanere inferiore di quasi 15 miliardi rispetto al quadro finanziario iniziale. Il picco di spesa si raggiungerà nel biennio 2024-2025, con valori annuali che supereranno i 45 miliardi.

Nel Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica (maggio 2023) la Corte dei Conti, sulla base dei dati relativi all'avanzamento del piano, ha analizzato l'ulteriore rivisitazione della pianificazione finanziaria con l'intensificazione della spesa nel biennio 2021 e 2022, rispettivamente per 1,6 e 2,7 miliardi, dovuta sostanzialmente al maggiore tiraggio dell'Ecobonus e Sismabonus e dei crediti d'imposta del piano Transizione 4.0. Il Rapporto prevede un rallentamento della spesa nel 223 e nel 2024 dovuto alla riduzione dell'impatto dei crediti d'imposta Transizione 4.0, il cui effetto è stato anticipato nei precedenti esercizi. Resta confermato che il picco di avanzamento finanziario annuale dovrà essere conseguito nel 2024 e 2025, con valori pari, rispettivamente, a poco meno di 44 miliardi e 48,8 miliardi.

Nella terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (giugno 2023) il Governo afferma che al 31 dicembre 2022 le spese sostenute sono state pari a circa 24,48 miliardi di euro, mentre al 28 febbraio 2023 si attestano a circa 25,74 miliardi di euro. Il dato della spesa tiene conto della nuova modalità di contabilizzazione nei conti pubblici delle spese relativa alla misura Ecobonus, in conformità a quanto stabilito dall'Eurostat. Dall'ultima rilevazione disponibile sulla banca dati ReGIS la spesa sostenuta ammonta a 26,26 miliardi di euro (13,7 per cento rispetto alle risorse complessive di 191,5 miliardi).

Per un analisi sui profili finanziari del PNRR si rimanda, oltre al dossier (novembre 2022) del Servizio Bilancio dello Stato, al focus elaborato dall'Osservatorio di finanza pubblica della Camera che illustra gli effetti finora prodotti dall'attuazione del PNRR sul deficit e sul debito pubblico nel triennio 2020-23 e che stima gli effetti attesi per il periodo restante di attuazione (2023-26).

La Corte dei Conti, nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (maggio 2024) ha evidenziato come con la revisione approvata l'8 dicembre 2023 si assiste ad un'ulteriore traslazione in avanti della spesa prevista in tutto il primo quinquennio di attuazione. Più in dettaglio, lo spostamento del trend di spesa è pari ad oltre 1,9 miliardi su base cumulata per il primo triennio 2020-2022, con effetti poi particolarmente accentuati nel 2023 (caratterizzato da una riduzione di oltre 9,7 miliardi rispetto alle previsioni precedenti). Essa prosegue anche nel 2024 per oltre 755 milioni. Nell'ultimo biennio è invece atteso il recupero della spesa rinviata, cui si somma quella aggiuntiva della revisione: nel 2025 le nuove stime prevedono un'accelerazione di oltre 7 miliardi, dato che sale ad oltre 8,2 miliardi nel 2026.

ultimo aggiornamento: 16 maggio 2025

Per quanto concerne il ruolo delle Camere nelle attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione del PNRR, si sono susseguite una serie di norme, non sempre coerenti tra loro, che hanno definito il quadro dei rapporti tra Governo e Parlamento.

Inizialmente la legge di bilancio per il 2021 ha previsto la trasmissione alle Camere, da parte del Consiglio dei ministri, di una relazione annuale, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

 Il decreto-legge n. 77 del 2021 ha stabilito, invece, che la relazione sullo stato di attuazione del PNRR sia trasmessa alle Camere dalla Cabina di regia, tramite il Ministro per i rapporti con il Parlamento, ed abbia cadenza semestrale. Con una modifica inserita dall'articolo 9-bis del D.L. n. 152/2021 si prevede che la relazione contenga anche una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento. La Cabina di regia trasmette, inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

 L'articolo 1, commi 2-7, della legge n. 108 del 2021 (di conversione del D.L. n. 77/2021), al fine di assicurare al Parlamento la possibilità di effettuare un monitoraggio efficace sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e sul rispetto dei termini, nonché di prevenire, rilevare e correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR, stabilisce che il Governo è tenuto in particolare a fornire alle Commissioni parlamentari competenti: le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR; tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti; i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR. Le Commissioni parlamentari competenti, sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese tra i Presidenti della Camera e del Senato, monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani. Possono quindi formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.  Come già stabilito dalla legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità) per l'esame dei documenti di finanza pubblica (DEF e NADEF), si prevede che i Presidenti delle Camere possano adottare intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico. Si intende in tal modo favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici a supporto delle Commissioni parlamentari competenti. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS» (la convenzione è in corso di perfezionamento).

 La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (D.L. n. 77/2021 , art. 7, comma 7). La prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR è stata approvata dalla Corte dei conti nel marzo del 2022. Lseconda Relazione della Corte dei conti sul PNRR è stata pubblicata a marzo 2023 (tomo I e tomo II). Le relazioni della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR sono raccolte nei Doc. CCLXIII-bis, n. 1.

 L'articolo 43 della legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238 ) dispone, nuovamente, che il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Le Commissioni parlamentari svolgono, in particolare, audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

ultimo aggiornamento: 29 marzo 2023

La Settima Relazione sull'attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento il 31 dicembre 2025, illustra il lavoro svolto dal Governo, nel 2025, per raggiungere gli obiettivi programmati e dà conto della revisione del Piano approvata il 27 novembre 2025 dal Consiglio dell'UE.  Nella Sezione II, a cura delle Amministrazioni titolari, sono analizzate le singole misure del Piano con lo stato di realizzazione e le iniziative future.

ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2026

Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 26) è intervenuto per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici intervenuti in corso dell'anno, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. A tal fine è istituito il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»  (FOI) finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. La dotazione del fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Con DPCM del 28 luglio 2022 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse.

L'articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha esteso la procedura di preassegnazione automatica delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anche per gli enti locali attuatori degli interventi del Piano Nazionale Complementare rientranti nei programmi: B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Le risorse del Fondo sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il D.M. 18 novembre 2022in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022  nonché dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,

Il decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 10, comma 2) ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022. Sono destinatarie di tali contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, le stazioni appaltanti che: non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, pur in possesso dei requisiti previsti; non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; e che hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non ricorrendo a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall'utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi. In attuazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 176 del 2022, il D.M. 27 dicembre 2022 ha disciplinato la procedura di accesso alle residue risorse del Fondo per le stazioni appaltanti destinatarie della norma citata.

La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379, della legge n. 197 del 2022) ha incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal  gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. L'intervento è volto ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. E' prevista una preassegnazione delle risorse pari al 10 per cento a favore degli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le regioni devono aggiornare i prezzari regionali entro il 31 marzo 2023. In caso di inadempienza l'aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture, sentite le regioni interessate. Per una disamina dei decreti pubblicati in Gazzetta ufficiale, attuativi della disciplina disposta dalla legge di bilancio per il 2023 sul Fondo opere indifferibili, si segnala questa pagina del sito della Ragioneria generale dello Stato.

Per gli interventi non più finanziati dal PNRR e dal PNC, a seguito della rimodulazione del Piano, l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha previsto che essi continuano a beneficiare delle assegnazioni del FOI a condizione che siano finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dalla Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Il decreto-legge n. 95 del 2025 (art. 1, comma 1) ha inoltre previsto che il FOI può essere utilizzato anche per gli interventi che non sono più finanziati a valere sul PNRR, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Si prevede, inoltre, la revoca del contributo concesso agli interventi beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG), risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

Secondo quanto ricostruito dalla Corte dei Conti nella Relazione sull'attuazione del PNRR (novembre 2023) il FOI è stato finanziato per un totale di 17,8 miliardi programmati fino al 2027. Complessivamente, con specifici decreti risulta assegnato il 59 per cento delle risorse (10,4 miliardi); di queste, il 77 per cento, 8,072 miliardi, riguarda interventi inseriti nel PNRR. Quanto all'allocazione del FOI tra i progetti, gran parte delle risorse è stata destinata alla realizzazione di lavori pubblici, concentrati in particolare nelle infrastrutture di trasporto (66 per cento del totale), in quelle sociali (24 per cento) e in quelle ambientali e risorse idriche (10 per cento).

ultimo aggiornamento: 31 luglio 2025

In tema di anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, l'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo.

L'articolo 6, commi 3-8, del decreto-legge n. 155 del 2024 ha definito le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi: il MEF anticipa le somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu - Italia. Il MEF eroga le anticipazioni di cassa alle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto; tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato. Le provviste di liquidità possono essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità.

Con il D.M. 6 dicembre 2024 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della disciplina introdotta. Le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.

L'articolo 3-octies del decreto-legge n. 45 del 2025, inserito nel corso della conversione in legge, ha disposto che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR possono essere autorizzate, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo dell'intervento.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2025 ha disposto, inoltre, che le Amministrazioni centrali tenute ad assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, nel provvedere ai trasferimenti di risorse, devono tener conto anche della quota assegnata a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI). Le stesse Amministrazioni devono, inoltre, comunicare alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del FOI. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del FOI non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità dello stesso Fondo (nuovi commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 18-quinquies). 

 In precedenza l'articolo 6 del decreto-legge n. 13 del 2023 ha disciplinato, in un primo momento, la richiesta di anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, inclusi egli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori le anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. A tal fine, i soggetti attuatori presentano una richiesta di anticipazione al Ministero dell'economia e delle finanze il quale, sentita l'Amministrazione titolare della misura su cui il progetto insiste, può disporre anticipazioni a valere sui fondi giacenti nel conto corrente di tesoreria centrale (Next Generation EU - Contributi a fondo perduto), istituito ai sensi dell'art.1, comma 1038, della legge n. 178/2020. Con la circolare n. 25 del 2023 la Ragioneria generale dello Stato ha definito le modalità operative per la richiesta di anticipazione mediante il sistema informatico ReGiS.

In seguito, al fine di potenziare lo strumento dell'anticipazione per far fronte alle esigenze di liquidità più volte manifestate dai soggetti attuatori, l'articolo 11 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha stabilito che la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, nel limite della disponibilità di cassa esistente e ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La norma ha inoltre specificato che tali anticipazioni debbono essere erogate entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. L'amministrazione centrale deve attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Con la circolare n. 21 del 2024 la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le indicazioni per l'applicazione della disposizione sia a livello di misura che di singoli interventi.

ultimo aggiornamento: 11 luglio 2025
 
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