Trasporti e reti
Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177
Nella seduta di martedì 3 marzo 2026, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato con 133 sì, 102 no e 5 astenuti il disegno di legge A.C. 2713-A, recante proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
Il disegno di legge A.C. 2713 è stato assegnato alla Commissione IX (Trasporti) della Camera dei deputati, in sede referente, il 26 novembre 2025. Il 18 febbraio 2026 la Commissione ha concluso l'esame con l'approvazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, così come risultante dalle modifiche approvate in sede referente.
Secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa di accompagnamento, il provvedimento in esame, che passa ora all'esame del Senato, nel testo originario, perseguiva l'intento, duplice, di:
- prorogare a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177/2024;
- precisare che il decreto legislativo di attuazione della delega avrebbe portato all'integrale riscrittura del codice della strada, con conseguente adozione di un nuovo codice, non esaurendosi quindi nella revisione e nel riordino del codice vigente di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
A tal fine, il disegno di legge in esame, all'articolo 1, interveniva sull'articolo 35 della legge n. 177/2024, apportandovi una serie di modifiche.
Per approfondimenti si rimanda al relativo
dossier.
A seguito delle modifiche approvate in sede referente, il disegno di legge in esame, all'articolo 1, modifica l'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 177/2024, stabilendo che il Governo eserciti la delega conferitagli entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 177/2024, in luogo dei dodoci mesi attualmente previsti, "anche mediante la redazione di un nuovo codice".
L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.