Difesa e Sicurezza internazionale
Politica estera e relazioni internazionali
Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina
È stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2025 la legge 31 gennaio 2025, n. 7, avente ad oggetto "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina".
La Camera - nella seduta del 28 gennaio 2025, con 192 voti favorevoli e 41 contrari - ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200 (A.C. 2206) recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.
Il decreto-legge è stato presentato al Senato in data 27 dicembre 2024. Il provvedimento è stato approvato dal Senato in data 22 gennaio 2025, ed è stato trasmesso alla Camera nella stessa giornata. Alla Camera è stato assegnato per l'esame in sede referente, congiuntamente, alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa). L'esame presso le Commissioni congiunte è iniziato in data 23 gennaio 2025 e si è concluso nella medesima giornata con l'approvazione del mandato ai relatori Loperfido (per la III Commissione) e Bagnasco (per la IV Commissione).
Si ricorda, inoltre, che il 21 gennaio 2025 al Senato e il 22 gennaio 2025 alla Camera, in seguito alle comunicazioni rese dal Ministro della Difesa ai sensi del l'
articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022, sono state approvate le risoluzioni che impegnano il Governo, tra l'altro, a proseguire il sostegno militare all'Ucraina (al Senato la
risoluzione n. 6 Craxi, Terzi Di Sant'Agata, Pucciarelli, Petrenga, Barcaiuolo, Ronzulli, Galliani, Rosso, Lotito, Damiani, Trevisi, Ternullo, Silvestro, Paroli, risultando assorbite o precluse le altre proposte di risoluzione presentate; alla Camera è stata interamente approvata la
risoluzione n. 6-147 Bignami, Molinari, Barelli e Lupi; sono state parzialmente approvate le risoluzioni
n. 6-148 Braga e altri,
n. 6-152 Faraone e altri, nel testo riformulato, la risoluzione n. 6-151 Richetti e altri e, infine, nel testo riformulato, la risoluzione
Della Vedova e Magi n. 6-153).
Il provvedimento è connesso con la necessità di ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali.
La straordinaria necessità e urgenza di disporre tale proroga è determinata dal perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina e dall'imminente scadenza del termine di autorizzazione fissato, inizialmente, al 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8, recante "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle Autorità governative dell'Ucraina" ed ancora, fino al 31 dicembre 2024, con l'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina".
Il decreto-legge si compone di 2 articoli:
- l'articolo 1, che è volto a prorogare, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Come si legge nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- l'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 28 dicembre 2024.
Per ulteriori approfondimenti sul decreto legge in esame si rinvia al
dossier di riferimento
e al relativo
tema dell'attività parlamentare
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