dossier 25 settembre 2025
Studi - Istituzioni La legge elettorale della Regione Calabria

Nelle giornate del 5 e del 6 ottobre 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta della regione Calabria.

Nel rispetto dell'articolo 122 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario la podestà legislativa in materia di sistema elettorale degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità, e dell'articolo 38 dello Statuto (legge regionale 19 ottobre 2004, n. 5) la regione Calabria ha adottato la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, in ultimo modificata dalla l.r. n. 19 del 2025, recante norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Per quanto non espressamente modificato dalle disposizioni della legge regionale si applica la disciplina statale ovvero la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) così come integrate dall'articolo 5 della già citata legge costituzionale n. 1 del 1999. Trovano altresì applicazione le norme del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.

Lo Statuto disciplina la composizione e le funzioni degli organi regionali stabilendo l'elezione diretta del Presidente della Giunta e dei Consiglieri e regolando il rapporto tra gli organi con particolare riferimento alla mozione di sfiducia e alla questione di fiducia alla cui eventuale approvazione da parte del Consiglio conseguono le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio.

Lo Statuto prevede altresì che la legge elettorale regionale sia approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri e che disciplini, oltre al sistema elettorale e ai casi di ineleggibilità e incompatibilità, le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali e di proclamazione degli eletti al Consiglio nonché la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia promuovendo l'accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

In particolare, il legislatore regionale con la legge elettorale regionale n. 1 del 2005 ha operato un intervento manipolativo della legge statale n. 43 del 1995 conservandone sostanzialmente la struttura originaria ma apportando alcune significative modifiche. 

L'impianto normativo che ne deriva, dunque, prevede l'elezione contestuale del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali. Di questi, 24 sono eletti con il metodo proporzionale, così come disciplinato dalla legge n. 108 del 1968, sulla base di liste circoscrizionali mentre 6 sono eletti con sistema maggioritario, nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, composte dal solo candidato Presidente della Giunta, modificando limitatamente quanto disposto dall'articolo 15, comma 13 della legge n. 108 del 1968. Il territorio è diviso in tre circoscrizioni corrispondenti al territorio di una o più province.

Più liste circoscrizionali possono collegarsi ad una medesima lista regionale che, a differenza di quanto previsto dalla normativa statale, non è contrassegnata da alcun simbolo in quanto, come anticipato, tali liste sono composte dal solo candidato Presidente. 

Il sistema proporzionale è tuttavia corretto dall'assegnazione di un premio di maggioranza. In particolare, nel caso in cui la lista regionale maggioritaria, ovvero collegata al candidato Presidente risultato eletto, abbia conseguito un totale di seggi pari o superiore a 15 ottiene ulteriori 3 seggi da ripartire proporzionalmente tra le liste che la compongono nell'ambito dei 6 seggi da assegnare con metodo maggioritario. Gli altri 3 seggi vengono distribuiti con il medesimo metodo proporzionale tra le liste minoritarie. Qualora la lista regionale maggioritaria abbia ottenuto complessivamente meno di 15 seggi, vengono attribuita ad essa tutti i 6 seggi.  

Ulteriori elementi innovativi rispetto alla normativa nazionale sono i seguenti:

  • la soppressione del c.d. listino bloccato, ovvero dell'abolizione delle liste regionali con cui, nel rispetto della normativa nazionale vigente fino all'entrata in vigore della suddetta legge regionale, veniva eletto un quinto dei consiglieri regionali;
  • previsione di una soglia di sbarramento fissata a livello regionale all'8 per cento per le liste regionale e al 4 per cento per le liste circoscrizionali anche nel caso in cui siano collegate;
  • l'introduzione della doppia preferenza di genere e la rimodulazione della rappresentanza di genere nella composizione delle liste (v. infra);
  • la soppressione della previsione relativa al numero minimo di candidati di ciascuna lista regionale;
  • il numero delle candidature nelle liste circoscrizionali che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzo, arrotondando all'unità superiore;
  • la scheda e le modalità di espressione del voto (v. infra).

Per quel che concerne la disciplina dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità si applica la normativa nazionale dettata principalmente dalla legge n. 154 del 1981 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale  e dagli articoli da 11 a 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013, (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

A norma dell'articolo 3 della legge 108/1968, così come modificato dall'articolo 1-bis della legge elettorale regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta, sentito il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto, le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le medesime modalità.
Poiché in data 4 agosto 2025 il Presidente della Giunta regionale ha rassegnato le dimissioni dalla carica, con conseguente scioglimento del Consiglio nel rispetto dell'articolo 126, comma 3 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto e del sopracitato articolo 1-bis della legge elettorale regionale le elezioni sono state indette con il  decreto n.1 del 2025 del Vicepresidente del 9 agosto 2025.
Le elezioni si svolgeranno, dunque, nella regione Calabria nelle giornate di domenica 5 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 6 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15. L'estensione del periodo di voto alla giornata di lunedì è stata decisa nel rispetto del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025) a norma del quale, ad esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del provvedimento, le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie da celebrarsi nel 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, devono svolgersi nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Infine, con il decreto prefettizio del 9 agosto 2025 è stato determinato il numero di seggi del Consiglio spettanti alle singole circoscrizioni elettorali. 
 

Tutte le notizie, informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni sono reperibili nel sito della regione, nell'area dedica alle Elezioni regionali 2025.