tema 21 settembre 2022
Studi - Istituzioni Modifiche al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali

Un intenso dibattito parlamentare ha riguardato, negli ultimi anni, la riforma dei vitalizi e il trattamento pensionistico degli eletti secondo il metodo contributivo.

L'Ufficio di presidenza della Camera è intervenuto su questo tema nei primi mesi della XVIII legislatura. Analoga decisione è stata successivamente adottata dal Senato.

La Legge di bilancio 2019 ha previsto anche da parte delle regioni il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, delle prestazioni previdenziali e delle rendite a favore di coloro che sono stati presidente della regione, consigliere regionale o assessore regionale. In conseguenza di tale provvedimento, le regioni sono intervenute in materia, tenendo conto degli indirizzi espressi in Conferenza Stato-Regioni.

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L'Ufficio di Presidenza della Camera, nella riunione del 12 luglio 2018, ha approvato una deliberazione concernente la rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti previdenziali di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011. La decorrenza delle nuove misure è stata fissata al 1° gennaio 2019.

Il 16 ottobre 2018 una analoga deliberazione è stata adottata dal Consiglio di Presidenza del Senato.

In precedenza, il regime previdenziale dei deputati era stato modificato con il superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio e l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo. Inoltre, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato, nel 2015, la cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni nei confronti dei deputati che abbiano riportato condanne per reati di particolare gravità.

Per approfondire si veda la pagina Trattamento economico sul sito internet della Camera.

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2019

La legge di bilancio 2019 ha stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, le regioni e le province autonome devono rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in essere, nei confronti di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base di criteri e parametri definiti in sede di Conferenza Stato-regioni o, in assenza, sulla base del metodo di calcolo contributivo (L. 145/2018, art. 1, commi 965-967).

termini temporali per la rideterminazione dei trattamenti, da effettuare con le modalità previste dai propri ordinamenti, sono i seguenti:

  • entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 aprile 2019, termine poi prorogato al 30 maggio 2019 dal D.L. 34/2019);
  • entro sei mesi dalla medesima data (cioè il 30 giugno 2019), qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Nel caso in cui entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio si svolgano consultazioni elettorali in una data regione, quest'ultima è tenuta a rideterminare i trattamenti previdenziali:

  •   entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale;
  •   entro sei mesi dalla medesima data, qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Qualora i predetti enti non provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione, consistente nella mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati ad alcuni settori:

  • Servizio sanitario nazionale;
  • politiche sociali e per le non autosufficienze;
  • trasporto pubblico locale.

Entro i 15 giorni successivi all'adempimento, le regioni documentano l'adempimento della rideterminazione dei trattamenti con una comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il Dipartimento, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini, il medesimo Dipartimento trasmette al Ministero dell'economia l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno corrisposto all'obbligo di comunicare l'avvenuto adempimento ai fini della conseguente riduzione lineare dei trasferimenti. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

Il 3 aprile 2019 è stata firmata l'Intesa, tra il Governo, le regioni e le province autonome che definisce le modalità per rideterminare i trattamenti previdenziali. Con l'intesa, il Governo si è impegnato ad adottare tempestivamente le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi dal 30 aprile al 30 maggio 2019. Contestualmente alla firma dell'intesa, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha consegnato al Governo un documento per garantire "l'armonizzazione delle rispettive normative e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni". L'impegno del Governo è stato attuato, come anticipato sopra, con il D.L. 34/2019 (art. 45, comma 1) che ha prorogato dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine di attuazione. 

Tutte le regioni hanno adottato disposizioni di adeguamento dei vitalizi. 

Il Governo ha impugnato la legge della Regione Siciliana n. 19 del 28/11/2019, recante "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi". in quanto alcune disposizioni riguardanti i trattamenti previdenziali e i vitalizi del Presidente della Regione, dei Consiglieri e degli Assessori regionali violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché i principi di coordinamento della finanza pubblica e di leale collaborazione cui agli articoli 117, terzo comma, e 120 della Costituzione (Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020). 

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge regionale nella parte in cui declina nelle forme di una riduzione di durata temporanea il ricalcolo imposto a regime dai principi fondamentali della normativa statale (sen. 44/2021).

Di seguito nel dettaglio gli estremi delle leggi adottate dalle regioni. 
Abruzzo
L.R. 17 giugno 2019, n. 9, Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 26 giugno 2019, n. 109.
 
Basilicata
L.R. 5 agosto 2019, n. 13, Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021).
Pubblicata nel B.U. Basilicata 7 agosto 2019, n. 27.
Calabria
L.R. 31 maggio 2019, n. 13, Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al D.L. n. 174/2012.
Pubblicata nel B.U. Calabria 3 giugno 2019, n. 61.
Campania
L.R. 30 maggio 2019, n. 7
Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema di calcolo contributivo.
Pubblicata nel B.U. Campania 30 maggio 2019, n. 29.
Emilia-Romagna
L.R. 30 maggio 2019, n. 4
Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021) e conseguente riordino della disciplina in coerenza con l'abrogazione dell'Istituto.
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 maggio 2019, n. 167.
Friuli-Venezia Giulia
L.R. 7 giugno 2019, n. 8, Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 e dalla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 giugno 2019, n. 24.
Lazio
L.R. 29 maggio 2019, n. 9, Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi.
Pubblicata nel B.U. Lazio 30 maggio 2019, n. 44.
Liguria
L.R. 29 maggio 2019, n. 12, Norme attuative dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. n. 56/CSR) e ulteriori disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 in esecuzione del documento di indirizzo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome n. 01 del 17 aprile 2019.
Pubblicata nel B.U. Liguria 5 giugno 2019, n. 7, parte prima
Lombardia
L.R. 6 giugno 2019, n. 10, Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 giugno 2019, n. 23, Supplemento.
Marche
L.R. 30 maggio 2019, n. 14, Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità.
Pubblicata nel B.U. Marche 30 maggio 2019, n. 42.
Molise
L.R. 29 maggio 2019, n. 6, Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi.
Pubblicata nel B.U. Molise 30 maggio 2019, n. 21, edizione straordinaria.
Piemonte
L.R. 25/09/2019, n. 21 Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021).
Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 settembre 2019, n. 39, S.O. n. 2.
Puglia
L.R. 7 giugno 2019, n. 20, Attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
Pubblicata nel B.U. Puglia 10 giugno 2019, n. 63.
Sardegna
L.R. 12 luglio 2019, n. 11, Disposizioni in materia di status di consigliere regionale.
Pubblicata nel B.U. Sardegna 18 luglio 2019, n. 32.
Sicilia
L.R. 28 novembre 2019, n. 19, Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 30 novembre 2019, n. 54. Mod. da L.R. 25 maggio 2022, n. 13.
Toscana
L.R. 31 maggio 2019, n. 27, Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione della L. 145/2018. Modifiche alla L.R. 3/2009.
Pubblicata nel B.U. Toscana 31 maggio 2019, n. 26, parte prima.
Trentino - Alto Adige
L.R. 15 novembre 2019, n. 7, Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo.
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 novembre 2019, n. 46, Numero Straordinario n. 1.
Umbria
L.R. 29 maggio 2019, n. 3, Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 maggio 2019, n. 28.
Valle d'Aosta
L.R. 28 maggio 2019, n. 6 , Rideterminazione, ai sensi dei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).
Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 11 giugno 2019, n. 26.
Veneto
L.R. 29 maggio 2019, n. 19, Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.
Pubblicata nel B.U. Veneto 30 maggio 2019, n. 57.
ultimo aggiornamento: 25 maggio 2021
 
temi di Costituzione, diritti e libertà