tema 31 gennaio 2020
Studi - Istituzioni Il riordino e la valorizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • atto del governo 36 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (36)
    • 09 07 2018 annunciato all'Assemblea
    • 06 07 2018 assegnato alla Commissione I Affari Costituzionali . Favorevole con osservazioni
    • 06 07 2018 assegnato alla Commissione V Bilancio . Favorevole con condizione

Nel corso degli ultimi anni e nella legge di bilancio 2020 sono state approvate specifiche disposizioni per il potenziamento e la valorizzazione del Corpo dei Vigili di fuoco.

In tale ambito, è stato in particolare istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, finalizzato alla valorizzazione del Corpo, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia.

E' stato inoltre previsto un incremento della dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco procedendo in parte mediante scorrimento della graduatoria di concorso e in altra parte attingendo alla graduatoria del personale volontario.

Al contempo, è stato autorizzato un incremento della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.  

In precedenza, con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 è stato completato il riassetto della disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attuazione della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione n. 124/2015. Il provvedimento ha inciso sulle funzioni e sui compiti del Corpo, nonché sull'ordinamento del personale; accanto a questo è stata incrementata, secondo una determinata scansione temporale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo. 

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La revisione dell'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco è stata disposta in attuazione di una delega prevista dalla legge di riforma della pubblica amministrazione (la L. 124/2005, c.d. legge Madia).

 

L'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare, il comma 1, lett. a), del citato articolo, ha conferito una specifica delega per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al D.Lgs. 139/2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del D.Lgs. 217/2005 (ordinamento del personale), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

Inoltre, la medesima disposizione di delega ha previsto, un complessivo riordino delle Forze di polizia e, in tale ambito, la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia. In tal caso, la delega ha fatto salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire, in caso di assorbimento, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse.

 

In ordine di tempo, in attuazione della delega è stato emanato prima il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 che ha disposto l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma Carabinieri, con un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A quest'ultimo sono state trasferite inoltre le competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi arerei.

 

Successivamente, è intervenuto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 che ha operato una ampia revisione della normativa che disciplina il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: viene previsto il riassetto delle strutture organizzative del Corpo, disciplinate le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi, e viene modificato l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale.

Da ultimo il D.Lgs. 127/2018 introduce ulteriori modifiche all'ordinamento del Corpo con disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 97/2017.

In sintesi,il provvedimento dispone in materia di:

  • funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo;
  • rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. Sono disposte: la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori); l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli); talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione (e talora l'accesso ad una qualifica superiore è mutata in a ruolo aperto). Per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado;
  • istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative;
  • istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);
  • istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);
  • incremento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi;   
  • istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi);
  • istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;
  • valutazione del personale di alcuni ruoli.   
ultimo aggiornamento: 20 luglio 2018

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, commi 389-393) reca un incremento  di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, distribuita come segue: non prima del 10 maggio 2019: 650 unità; non prima del 1° settembre 2019: 200 unità; non prima del 1° aprile 2020: 650 unità.

La dotazione organica - si ricorda - è determinata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale). La Tabella A allegata al decreto (come sostituita dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 97 del 2017) la determina in 37.481 unità complessive per l'intero Corpo nazionale. Di queste, 32.710 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-operative. Di queste ultime, 20.066 sono le unità complessivamente annoverate dal ruolo dei vigili del fuoco. Tali unità sono state successivamente incrementate dalla legge di bilancio 2018. Si tratta di 300 unità aggiuntive (articolo 1, comma 289 della legge n. 205 del 2017). A seguito dell'ulteriore incremento previsto dalla legge di bilancio 2019, la complessiva consistenza numerica del ruolo dei vigili del fuoco ammonta pertanto a 21.866 unità.

Inoltre, il D.L. 34/2019, c.d. crescita art. 33-bis)  autorizza per il 2019 il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante procedure di reclutamento riservate al personale volontario della Sezione cinofila iscritto da almeno tre anni negli elenchi del personale volontario. La disposizione modifica l'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 8/2017 che reca l'autorizzazione all'assunzione di personale delle unità cinofile per gli anni 2017 e 2018. Oltre ad estendere anche al 2019 l'autorizzazione all'assunzione, si prevede che i volontari che intendono partecipare alle procedure di reclutamento debbano aver conseguito la prescritta certificazione operativa, rilasciata dalla Scuola nazionale cinofila dei VVFF, alla data del 31 dicembre 2018, anziché all'11 aprile 2018 come prescritto dal D.L. 8/2017.

 
Il citato articolo 19- bis reca l'autorizzazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento, nel limite massimo del 50% delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente, per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Le procedure di reclutamento sono riservate al personale volontario già utilizzato nella Sezione cinofila del Corpo che risponda ai seguenti requisiti:
  • iscrizione da almeno 3 anni in uno dei due elenchi del personale volontario (rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale) istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco (art. 6, D.Lgs. 139/2006);
  • svolgimento di almeno 120 giorni di servizio;
  • conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (11 aprile 2018), della prescritta certificazione operativa rilasciata presso la Scuola Nazionale Cinofila di Volpiano (TO);
  • possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni.
In generale, l'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti politici; 18 anni di età; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno; diploma di istruzione secondaria di secondo grado; qualità morali e di condotta; gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi (art. 5, comma 1, D.Lgs. 217/2005).
Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità, nonché delle modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Il D.M. è stato adottato il 26 ottobre 2018 (G.U. 8 novembre 2018).

 

Per la procedura di autorizzazione delle assunzioni, il D.L. 8/2017 richiama le previsioni della disciplina vigente per il personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici (art. 35, comma 4, D.Lgs. 165/2001). Tali previsioni stabiliscono che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale.

 Le procedure di reclutamento del personale delle unità cinofile è stato avviato con il D.P.C.M. 204 ottobre 2018, che ha autorizzato il Corpo dei vigili del fuoco a procedere, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2018, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2017, all'assunzione a tempo indeterminato di 28 vigili del fuoco cinofili unità di personale e per un onere a regime di 1.184.120 euro (Tabella C).

La disposizionedel D.L. 34, in merito alle procedure assunzionali, fa rinvio alla deroga per il turn over prevista per i Corpi di polizia e i VVFF dal D.L. 112/2008 (art. 66, comma 9-bis). Tale disposizione, oltre a richiamare le modalità vigenti per le assunzioni delle amministrazioni dello Stato viste sopra, dà facoltà al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale facoltà assunzionale è fissata nella misura del 100% per cento a decorrere dall'anno 2016.

Sono state anche previste misure per il personale volontario: il decreto-legge sicurezza (DL 113/2018, art. 34) ha incrementato di 5,9 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco.

ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2019

Organizzazione del Corpo

Per quanto riguarda l'ordinamento generale del Corpo dei VVFF, il D.Lgs. 97/2017 ha rimarcato la collocazione del Corpo nell'ambito del Ministero dell'interno facendo riferimento alle funzioni di soccorso pubblico, anti-incendio, difesa civile, affidate a tale dicastero dal decreto legislativo 300/1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo.

Viene modificata l'articolazione delle strutture periferiche del Corpo con l'introduzione della previsione che le direzioni regionali possano essere altresì interregionali, istituzionalizzando così una situazione di fatto di alcune realtà territoriali esistenti (come la direzione interregionale del Veneto e del Trentino-Alto Adige). Inoltre, sono aboliti i comandi provinciali, sostituiti da comandi sub-regionali, in linea con l'evoluzione della riforma degli enti locali in atto.

Relativamente al personale, permane la distinzione del personale del Corpo nazionale in permanente e volontario, e viene riformulata come distinzione tra personale di ruolo e volontario, sancendo, inoltre, la sovraordinazione del primo sul secondo negli interventi di soccorso. Riguardo al personale volontario, viene ribadito il suo carattere "esterno" dal punto di vista lavorativo, stabilendo che esso rimanga escluso dalla disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2015. Nel contempo sono state introdotte misure per agevolare il passaggio di ruolo del personale volontario (vedi oltre).

Viene, inoltre, abolita la previsione degli appositi elenchi provinciali di personale volontario sostituiti da elenchi distinti in due tipologie, per le necessità da un lato dei distaccamenti volontari, dall'altro delle strutture centrali e periferiche.

 

La richiesta di istituzione dei due albi era contenuta nella risoluzione approvata alla unanimità dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, nella seduta del 18 gennaio 2017, (n. 8-00217). La risoluzione aveva avuto origine dal testo unificato delle risoluzioni 7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino, 7-01117 Fiano e 7-01133 La Russa.

 

Per quanto riguarda le funzioni del CNVF, la riforma incide in primo luogo sulla prevenzione incendi, ed in particolare sull'attività di certificazione antincendi di imprese e attività, adeguandola alla complessa evoluzione normativa della materia (si fa riferimento infatti non più al certificato di prevenzione incendi bensì alle procedure di prevenzione incendi che comprendono sia il certificato, sia gli altri atti e provvedimenti di prevenzione).

Diverse modifiche e integrazioni sono previste in relazione alla funzione di soccorso pubblica, tra cui la previsione che il Corpo nazionale possa collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo (possibilità già prevista dal DL 101/2013, art, 7-bis).

Inoltre, vengono introdotte le modifiche conseguenti al trasferimento in capo al CNVF delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei (ad opera del D.Lgs. 177/2016).

Sono introdotte disposizioni che incidono anche sull'attività di formazione del Corpo che nelle disciplina previgente era associata prevalentemente alla prevenzione degli incendi: essa ora assume una valenza di carattere più generale con una collocazione autonoma a fianco delle altre funzioni istituzionali. Viene, dunque, valorizzata l'attività di formazione svolta dal Corpo, sia interna, sia esterna, nell'ottica della diffusione delle cultura della sicurezza, e principalmente della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

In materia di sicurezza sul lavoro si ricorda l'introduzione, da parte del DL 93/2013, di alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine sia di includere anche il Corpo dei vigili del fuoco nella specifica disciplina riservata alle Forze di polizia e alle Forze armate in materia di regole tecniche per la realizzazione, il funzionamento e il trattamento dei dati, del Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), sia di consentire al Corpo l'effettuazione in proprio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché delle attività di formazione e di abilitazione del proprio personale all'utilizzo delle attrezzature stesse.

Ordinamento del personale

Anche l'ordinamento del personale è stato ampiamente modificato.

Da segnalare l'aumento dei posti riservati al personale volontario per i concorsi per l'assunzione dei vigili del fuoco che viene elevata dal 25 al 35%, specificando, altresì, che essa opera in favore del personale volontario che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.

Riserve di posti sono previste anche in favore del personale volontario in possesso dei requisiti prescritti, nelle procedure per l'accesso ai ruoli dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi e per l'accesso a ruoli non dirigenti e non direttivi.

Inoltre, sono state rimodulate le procedure di progressione di carriera del personale.

Da segnalare l'ampliamento della dotazione organica del Corpo, da 36.691 a 37.481 unità, che tiene conto del transito di alcune unità dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta di 390 unità di personale transitate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento. Successivamente, la dotazione organica è stata ulteriormente incrementate di 300 unità del ruolo dei vigili del fuoco (L. 205/2017, art. 1, comma 289).

Fondo per l'operatività del soccorso pubblico

Il D.Lgs. 97/2017 ha istituito, a partire dall'anno 2017, il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico per valorizzare i compiti di natura operativa svolti in tale ambito dai Vigili del Fuoco, e le peculiari condizioni di impiego del personale del Corpo conseguenti appunto alla revisione ordinamentale operata dal medesimo D.Lgs 97.

Il nuovo Fondo è posto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" (D.Lgs. 97/2015, art. 15, comma 1).

Al Fondo è assegnata una dotazione di 39,7 mln per il 2017 e 81,730 mln dal 2018; a questi sono da attribuirsi ulteriori importi da determinarsi con proprio decreto da parte del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto interministeriale 17 novembre 2017 che ha incrementato la dotazione del fondo (rispettivamente per 19,3 e 21,3 mln) e che risulta pertanto di 59 mln per il 2017 e di 103,3 mln dal 2018.

La ripartizione del fondo è stata operata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2018. Le categorie interessate dalle misure economiche sono il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".

Nella tabella che segue sono sintetizzate le modalità di riparto del Fondo (gli importi sono in milioni di euro e sono comprensivi degli oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato).

ultimo aggiornamento: 6 giugno 2018

E' stato avviato al Senato l'esame della proposta di legge A.S. 791 che  interviene sulla disciplina del congiungimento familiare per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sulla disciplina del trasferimento nelle Forze armate, introducendo:

  • il riconoscimento del diritto al congiungimento, su domanda, per il personale coniugato ovvero unito civilmente con altro dipendente appartenente alla medesima amministrazione o ad un'altra delle predette amministrazioni (articolo 1);
  • l'obbligo, per le amministrazioni militari, di pubblicare (due volte l'anno) un avviso recante l'elenco delle posizioni disponibili (fino al grado di tenente colonnello), articolate per sedi (articolo 2);
  • il divieto di trasferire d'autorità i militari, fino al grado di tenente colonnello, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data della prima assegnazione ovvero dell'ultimo trasferimento, o dal termine dell'aspettativa per i militari eletti a cariche politiche (articolo 2).
ultimo aggiornamento: 27 novembre 2018
 
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