tema 12 settembre 2022
Studi - Agricoltura Riforme organiche di settori agricoli e interventi sulle singole filiere

Negli ultimi anni sono state realizzate dal Parlamento alcune riforme organiche nel settore agricolo e agroalimentare, in materia - tra l'altro - di agricoltura sociale, tutela della biodiversità, contrasto al fenomeno del cosiddetto caporalato, vino, valorizzazione di diverse filiere agroalimentari. Per quanto concerne i provvedimenti più recenti, si segnalano il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, che ha disposto la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, e il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che ha riorganizzato l'AGEA (l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Da ultimo, si segnala che è stata approvata dall'Assemblea della Camera, il 17 ottobre 2018, ed è quindi passata all'esame del Senato, la proposta di legge  C. 183, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari a filiera corta e a chilometro zero o utile e di qualità, come modificata nel corso dell'esame in prima lettura. Per il contenuto del predetto provvedimento, si rinvia all'apposito tema web del Servizio studi.

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La legge n. 141 del 2015, reca norme in materia di agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali su territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Tali attività, che devono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali, sono dirette a realizzare:

  1. l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa;
  2. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
  3. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
  4. progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le  tipologie di attività b), c) e d) sopra indicate, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Si dispone, inoltre, tra l'altro, che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale e l'istituzione - presso il MIPAAF - dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale.

Si ricorda, poi, che il Governo ha presentato alle Camere, a settembre 2018, uno schema di decreto ministeriale sui requisiti minimi e le modalità relativi all'agricoltura sociale (atto del Governo n. 48), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 141 del 2015, composto di 8 articoli, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. E' stato quindi emanato il decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018.

ultimo aggiornamento: 12 marzo 2020

La legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo) ha previsto disposizioni immediatamente operative e disposizioni di delega al Governo, ai fini di una maggiore semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare.

Le disposizioni della predetta legge dettano, in particolare - in estrema in sintesi - norme concernenti:

  • la semplificazione dei controlli in ambito agricolo (art. 1);
  • l'equilibrio dei generi nel riparto degli amministratori da eleggere nei consorzi di tutela (art. 2);
  • una prima delega al Governo per il riordino e la semplificazione - tramite decreti legislativi - della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali (art. 5);
  • una seconda delega al Governo - all'art. 6 - in materia di affiancamento dei giovani agricoltori a quelli "anziani";
  • l'istituzione - all'art. 7 - del Sistema informativo per il biologico (SIB), con la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
  • una terza delega al Governo - all'art. 15 - per il riordino e la riduzione degli enti, le società e le agenzie vigilati dal MIPAAF, per la revisione del settore ippico nazionale e della legge n. 30 del 1991 in materia di riproduzione animale;
  • l'istituzione, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), della Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti (art. 16);
  • la previsione che le pubbliche amministrazioni forniscano, a titolo gratuito, ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti (art. 19);
  • la revisione delle competenze dell'ISMEA, che è stato legittimato a intervenire finanziariamente, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura (art. 20);
  • una quarta delega al Governo - all'art. 21 - per adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati;
  • la previsione che i comuni possano definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta e di quelli derivanti dall'agricoltura biologica (art. 22);
  • disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, relativamente, in particolare, alla loro definizione, ai requisiti, all'etichettatra e al loro confezionamento (artt. 23-30);
  • una quinta delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni per il sostegno del riso (art. 31);
  • una serie di disposizioni legate a singole filiere produttive, relativamente alla tracciabilità del riso (art. 32), all'esenzione dei piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art. 33), a sanzioni in caso di mancata iscrizione all'anagrafe apistica e altre disposizioni in materia di apicoltori (art. 34), alla definizione di birra artigianale (art. 35), alla filiera del luppolo (art. 36), alla definizione di fungo cardoncello (art. 37);
  • un aggiornamento del quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale, in linea con le nuove disposizioni europee (art. 39);
  • disposizioni in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne (art. 40).

Per quanto concerne l'attuazione - da parte del Governo - delle deleghe legislative previste nella suddetta legge, in parte avvenuta dopo l'inizio della XVIII legislatura, si rileva quanto segue:

  1. relativamente alla delega di cui all'art. 5, sono stati presentati tre schemi di decreti legislativi, uno in materia di riforma dei controlli sull'agricoltura biologica (atto del Governo n. 474), che ha dato luogo all'emanazione del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20; uno recante il testo unico in materia di foreste e filiere forestali (atto del Governo n. 485), che ha portato all'emanazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed un terzo concernente le piante officinali (atto del Governo n. 490) - di contenuto pressochè equivalente alla proposta di legge C. 3864, discussa nel corso della XVII legislatura dalla XIII Commissione agricoltura della Camera - trasfuso nel decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75;
  2. con riferimento alla delega contenuta all'art. 6 - relativa all'affiancamento dei giovani agricoltori a quelli più anziani - questa non è stata  attuata, ma è stata riproposta nei contenuti - sostanzialmente - da alcune disposizioni della legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 119 e 120 della legge n. 205 del 2017);
  3. in relazione alla delega di cui all'art. 15, questa ha dato luogo ai seguenti schemi di decreto legislativo:

a) atto del Governo n. 484 di riorganizzazione dell'AGEA e del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione agricoltura del Senato il 24 gennaio 2018), che ha dato luogo al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74; atto del Governo n. 96 della XVIII legislatura, recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo n. 74 del 2018;

b) atto del Governo n. 505 sulla riproduzione animale, che ha portato all'emanazione del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52;

4. con riferimento alla delega di cui all'art. 21, questa ha dato luogo al seguente schema di decreto legislativo: atto del Governo n. 491, di riforma della legge n. 102 del 2004, relativa al sostegno finanziario delle imprese agricole, che ha portato all'emanazione del decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

5) relativamente alla delega contenuta nell'art. 31, questa ha dato luogo al seguente schema di decreto legislativo: atto del Governo n. 425, di riforma del mercato interno del riso, poi divenuto il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131.

ultimo aggiornamento: 12 marzo 2020

La legge n. 238 del 2016 reca il cosiddetto testo unico sul vino. Essa raccoglie, in parte modificandola, la normativa nazionale in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio del vino.

Tale legge si compone di 91 articoli.

Significativo, intanto, appare il riconoscimento del vino e dei territori viticoli come patrimonio culturale nazionale, da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale (art. 1).
Si prevede poi che lo Stato promuova interventi per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici. In particolare, l'art. 7, comma 3, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale concernente la salvaguardia di tali vigneti: è stato quindi presentato alle Camere, il 26 giugno 2019, il relativo schema di decreto, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti (atto del Governo 94), che è stato espresso, dalla Camera, il 23 luglio 2019 e dal Senato, il 24 luglio 2019. E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 30 giugno 2020 recante "Salvaguardia dei vigneti eroici o storici".
Viene inoltre definito come vitigno autoctono italiano il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. L'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT, nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari.
Solo le varietà di uva da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, fatta eccezione per le viti utilizzate a scopo di ricerca e per quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono.
ll Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce una schedario viticolo dove deve essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino e contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo.
Viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione; a questo riguardo è stata estesa tale possibilità non solo per i vini DOP e IGP il cui disciplinare preveda tale lavorazione, ma anche per la produzione di particolari vini, purché individuati dalle regioni con specifico provvedimento. In attuazione dell'art. 10, comma 4, sono stati adottati - da ultimo - il decreto ministeriale 10 marzo 2020, recante " Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vendemmiale 2019/2020" e il decreto ministeriale 13 dicembre 2021, recante " Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2021/2022".
In merito alla produzione di mosto cotto viene ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché essa riguardi i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. L' elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e di vini negli stabilimenti promiscui potrà essere lecita previa comunicazione preventiva.
La detenzione di vinacce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, viene elevata al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno.
Vengono enucleate le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici inserendo una deroga al divieto per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine o attrezzature impiegate per le pratiche enologiche autorizzate.
In merito alla normativa sulla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, sono stati definiti gli ambiti territoriali, specificando che, solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozone purché designate con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di produzione.
In relazione alla procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche viene previsto che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP a IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente. Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno sette anni, e non più da dieci, come attualmente previsto. La cancellazione della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per tre campagne vitivinicole (il meccanismo vigente si basa, ai fini della cancellazione, sul fatto che la rivendica riguardi determinate percentuali del territorio, declinate in maniera differente a seconda se si tratti di DOCG, DOC e IGT).
Nei disciplinari di produzione deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. E' stato, poi, previsto che le regioni, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP e IGP di destinazione.
Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale.
Viene, poi, disciplinata la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP; è stato previsto che l'incarico di membro del Comitato sia incompatibile con incarichi dirigenziali e di responsabilità svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.
Per quanto concerne i consorzi di tutela per le denominazioni di origine (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), questi sono disciplinati dall'art. 41. Da ultimo, è stato pubblicato l' elenco dei consorzi di tutela dei vini incaricati ai sensi del predetto articolo (aggiornato al 3 novembre 2021).
 In merito all' etichettatura, presentazione e pubblicità, è stato rivista la disciplina dell'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto.
 I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altr i conteniori di capacità non superiore a sei litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo da evitarne il riutilizzo. Per i vini DOC può essere utilizzato tale contrassegno o, in alternativa, il lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato all'organismo titolare del piano dei controlli. I consorzi di tutela decidono di avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto o, per i vini DOC e IGT di un sistema telematico di controllo e di tracciabilità alternativo, secondo modalità da stabilire con decreto. A questo proposito, in attuazione dell'art. 48, comma 9, è stato adottato il decreto ministeriale 27 febbraio 2020, recante " Caratteristiche, diciture, modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonche' caratteristiche e modalita' applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi".
In ordine alla denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti, le principali novità introdotte in Commissione riguardano gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri che sono dichiarati esenti dalla tenuta del registro di carico e scarico. Nella denominazione di vendita di un aceto può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. E' comunque vietato l'uso dei termini "DOC", "DOP" "DOCG" "IGT" o "IGP".
Quanto agli a dempimenti amministrativi", viene previsto che gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico SIAN siano assolti dal rispetto dei termini di registrazione prescritti, purché i sistemi informatici siano in grado di rispettare le prescrizioni contenute nel D.M. 20 marzo 2015. Per i titolati di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
Inoltre, quanto ai controlli e alla vigilanza, l'Autorità nazionale competente designata per i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi. I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l' elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco; nel caso in cui l'utilizzatore di una DOP o IGP sia soggetto a più strutture di controllo, gli organismi interessati devono, di comune accordo, individuare la struttura responsabile unica dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e, in presenza delle specifiche funzionalità implementate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare la struttura responsabile unica di tutte le attività di certificazione e di controllo. In attuazione dell'art. 64, comma 20, è stato quindi emanato il decreto ministeriale 2 agosto 2018, recante "Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino". Questo decreto è stato poi modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2020, recante " Disposizioni transitorie di modifica del decreto 2 agosto 2018 concernenti la proroga dei termini per il completamento dell'attivita' effettuata dagli organismi di controllo del settore vitivinicolo". Si ricorda, poi che, da ultimo, l'art. 10, comma 1 del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto proroga termini, sostituendo il comma 2 dell'art. 64, ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'accreditamento degli organismi di controllo esistenti dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica. 
In merito alla tutela del Made in Italy viene previsto che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati, in formato aperto, necessari per assicurare una corretta informazione ai consumatori.
Infine, in ordine al sistema sanzionatorio, viene introdotta la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo.
 
Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), ha introdotto, all'art. 1, commi 502-505, disposizioni in materia di enoturismo, prevedendo, in particolare, l'estensione a coloro che svolgono tale attività della determinazione forfetaria del reddito imponibile, con un coefficiente di redditività del 25 per cento.
Si ricorda, inoltre, che l'art. 223 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), ha stanziato 100 milioni di euro, per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve per una percentuale non inferiore al 15 per cento del valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica. In attuazione della predetta disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 22 luglio 2020, recante "Stanziamento di fondi per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualita' dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica" (modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 2021). Inoltre, è stato adottato il decreto ministeriale 26 novembre 2020 e, in attuazione di quest'ultimo decreto, il decreto ministeriale 22 giugno 2021.
L'art. 224-ter del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In attuazione del comma 1 di tale articolo è stato adottato il decreto dipartimentale n. 288989 del 23 giugno 2021, recante "Costituzione del comitato della sostenibilità vitivinicola" e il decreto ministeriale  16 marzo 2022 "Approvazione del disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola".
Successivamente, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, commi 134 e 135). I criteri e le modalità di utilizzo di tale Fondo sono stati definiti dal decreto ministeriale 10 giugno 2021, n. 268921.
Inoltre, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, è stato adottato il decreto legislativo n. 16 del 2021, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite". In attuazione dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, è stato adottato il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante "Struttura e modalita' di aggiornamento del registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite".
In seguito, l'articolo 68-quater del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha riconosciuto un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale. Il predetto contributo è pari a 0,23 euro per litro di birra complessivamente preso in carico rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione riepilogativa che è annualmente presentata, dagli stessi micro birrifici, all'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente. In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 23 dicembre 2021, recante "Criteri e modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali".
Inoltre, è stato emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1763  che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per quanto riguarda le deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo.
Inoltre, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto la concessione di un contributo di 1 milione di euro, per il 2022, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali (art. 1, commi 842-843).
Da ultimo, il decreto-legge Sostegni-ter (decreto-legge 4/2022), attraverso una novella all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, ha previsto che per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento), sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare (art. 26, comma 4-bis).
ultimo aggiornamento: 31 marzo 2022

La legge n. 199 del 2016 reca "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", e mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.

I principali filoni di intervento di questa importante legge, che si compone di 12 articoli, riguardano:

  • la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), attraverso la previsione di responsabilità anche del datore di lavoro;
  • l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
  • l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
  • il rafforzamento dell'istituto della confisca;
  • l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
  • l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
  • l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
  • il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
  • il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

Successivamente, l'art. 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018) ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura".

Il decreto interministeriale 4 luglio 2019 ha disciplinato l'organizzazione e il funzionamento del predetto "Tavolo" e, da ultimo, il decreto interministeriale 11 dicembre 2020 ne ha integrato la composizione.

ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2021

La legge n. 168 del 2017 reca norme in materia di domini collettivi (beni collettivi oggetto del diritto di uso civico).

 I domini collettivi sono riconosciuti come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

Essi sono soggetti alla Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della stessa. Sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale; hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva. Si caratterizzano per l'esistenza di una collettività, che è proprietaria collettivamente dei beni, e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge, di norma, funzioni di amministrazione di tali terreni, salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.



Gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico, e della proprietà collettiva, hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

E' compito della Repubblica valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto:

  • fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali;
  • strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale;
  • insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi teritori;
  • fondativi di strutture eco-paesisitiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
  • patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto.

Sono riconosciuti e tutelati i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetuedini riconosciuti dal diritto anteriore.

Il diritto sulle terre di collettivo godimento sussiste quando:

  • esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità;
  • è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

Sono definiti  beni collettivi quelli che costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo (detto anche patrimonio civico o demanio civico) e che si caratterizzano per la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico.

In particolare, sono qualificati come  beni collettivi:
  • le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate;
  • le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
  • le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità;
  • le terre derivanti da conciliazioni per la liquidazione degli usi civici;
  • le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie;
  • le terre derivanti da particolari forme di acquisto concesse alle regioni, alle comunità montane e ai Comuni da parte delle regioni, comunità montane e comuni;
  • le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici;
  • le terre derivanti da permuta o da donazione
  • le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

Tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

In materia, si ricorda che l'articolo 63-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, di Governance del PNRR (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021) ha introdotto i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater all'articolo 3 della legge n. 168/2017 recante "Norme in materia di domini collettivi".

Nello specifico, il nuovo comma 8-bis consente l'autorizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni: a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della generale apposizione del vincolo paesaggistico alle zone gravate da usi civici, stabilita con la legge n. 431/1985 (di conversione del D.L 312/1985), poi abrogata, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale; b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica; c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

Il nuovo comma 8-ter prevede che i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione di tali terreni, i quali sono sottoposti al vincolo paesaggistico in base all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). 
Il nuovo comma 8-quater prevede che i terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.

ultimo aggiornamento: 31 luglio 2020

Parlamento e Governo sono intervenuti sulle competenze dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), negli ultimi anni, con i provvedimenti che seguono:

 
a) l'art. 1, comma 295 della legge di stabilità 2014 ( legge n. 147 del 2013) ha intanto riformato le funzioni di tale Agenzia rispetto alla riforma precedentemente approvata con l'articolo 12, commi 7-18 del decreto-legge n. 95 del 2012.
E' stato, in tal modo, nuovamente attribuito all'AGEA il ruolo di coordinamento degli organismi pagatori – che eseguono i pagamenti connessi all'attuazione della politica agricola comune (PAC) - e di responsabile nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai finanziamenti del FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha mantenuto la competenza in ordine all'attività di monitoraggio della spesa relativa ai finanziamenti europei in ambito PAC, e alle fasi inerenti alla decisione di liquidazione dei conti.
b) il decreto legislativo n. 74 del 2018, che riordina integralmente l'AGEA (abrogando la gran parte della disciplina legislativa che la riguarda) e riorganizza il sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
Il provvedimento di cui sopra si caratterizza per meglio definire la separazione tra funzioni di organismo di coordinamento e organismo pagatore che fanno capo all'Agenzia e per prevedere la soppressione di Agecontrol Spa, con il conseguente  trasferimento delle relative funzioni ad AGEA.
In particolare:
  • ribadisce che l'AGEA è un ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, chiamato ad operare sulle base dei princìpi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti. L'Agenzia – come anticipato - assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore ed è articolata in 3 direzioni di livello dirigenziale generale. Viene, poi, confermato che l'Agenzia ha sede legale a Roma ed una sede di collegamento con l'Unione europea; essa è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 1).

  • disciplina le funzioni di AGEA, che sono quelle di:

1) organismo pagatore nazionale per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Le spese finanziate sono quelle del FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e quelle imputate al FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

Si ricorda che il FEAGA  finanzia, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le seguenti spese:

a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;

b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;

c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;

d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il FEASR, ai sensi dell'art. 5 del citato reg. (UE) n. 1306/2013, è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale, eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale.

2) organismo di coordinamento, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'art. 7, par. 4 del reg. (UE) n.1306/2013 prevede che, qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di:

a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;

c) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.

 

Si ricorda poi quanto previsto all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2018, secondo il quale AGEA assicura il rispetto, nelle funzioni di organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento previsti dall'Allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, garantendo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione sulle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario.


3) svolgimento delle funzioni già assegnate ad Agecontrol Spa, ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22.

Il decreto-legge n. 22 del 2005 (legge n. 71 del 2005) – all'art. 1, commi 4-6 - ha attribuito, in particolare, ad Agecontrol Spa, per conto di AGEA, lo svolgimento delle verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

Si chiarisce, poi, al comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo in esame, che l'AGEA prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi che afferivano all'AIMA (l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo), soppressa con il decreto legislativo n. 165 del 1999.

 

Le funzioni specifiche dell'Agenzia in qualità di organismo di coordinamento, ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consistono specificamente:

 

a) nei compiti di carattere tecnico operativo di coordinamento, prevedendo che essa operi come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR;

 

Al riguardo, si fa riferimento ai compiti assegnati dall'art. 7, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 (sopra richiamati) e quelli di cui all'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Viene, inoltre, affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - confermando una disposizione già vigente - la competenza, nell'ambito del Comitato dei fondi agricoli della spesa, per l'attività di monitoraggio della spesa nell'ambito della politica agricola comune (di cui ai regolamenti 1306/2013 e 908/2014), nonché per le fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti. 

 

b) nella rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione europea alle spese dichiarate  dagli organismi pagatori si provvede mediante assegnazione dei fondi occorrenti sull'apposito conto corrente di tesoreria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

 

c) nelle funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio svolti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

d) nella definizione del modello organizzativo che permetta un interscambio dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui al successivo art. 9.

 

Il comma 2 dell'art. 3 attribuisce all'Agenzia il compito di promuovere un'applicazione uniforme della normativa europea, verificando la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi; il comma 3 prevede che in caso di inadempimento o ritardo da parte degli stessi organismi pagatori, venga prevista l'applicazione – su segnalazione dell'Agenzia al Ministro e alle regioni interessate - dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'articolo richiamato – che attua l'art. 120 della Costituzione - fa riferimento al potere sostitutivo di cui lo Stato può farsi promotore, in caso di inadempimento delle regioni o degli enti locali nell'adottare atti dovuti, provvedendosi, se del caso, alla nomina di un apposito commissario.

 

Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) può, su richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, e sentita l'Agenzia, effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari; a tal fine, il MEF è tenuto a considerare l'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nel sistema della tesoreria unica.

 

Ulteriori compiti di coordinamento attribuiti all'AGEA, che si avvale del SIAN sono:

a) la gestione del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), compreso il sistema informativo geografico (GIS);

b) la gestione del fascicolo aziendale;

c) la implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole;

d) la gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto;

e) la gestione del Registro nazionale dei debiti;

f) la vigilanza sull'esecuzione dei controlli ex-post;

g) l'esecuzione dei controlli ex post di cui alla lettera f) già svolti da Agecontrol Spa, assicurando la necessaria separazione rispetto alle funzioni di vigilanza;

h) il coordinamento dei controlli relativamente all'osservanza delle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane;

i) l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui alla lettera h) già svolti da Agecontrol, assicurando la separazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento;

l) la predisposizione dei dati relativi alle comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni e i gruppi di produttori, in qualità di autorità unica nazionale;

m) l'aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, già operati da Agecontrol;

n) la predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni alla Commissione europea relative all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato;

o) gli adempimenti in materia di autorità di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

p) la promozione dell'applicazione uniforme delle attività di competenza delle regioni in relazione all'attività dei centri di assistenza agricola (e relativo monitoraggio);

q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano delegare all'organismo di coordinamento.

 

Le funzioni dell'AGEA in quanto organismo pagatore sono legate a:

  • gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, finanziati, in particolare, dal FEAGA e dal FEASR;
  • i compiti di esecuzione per gli aiuti alimentari e per la formazione delle scorte necessarie;
  • gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza Stato-regioni, per sostenere taluni comparti in situazioni contingenti;
  • l'esecuzione di forniture di prodotti agroalimentari nell'ambito delle politiche di cooperazione e sviluppo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • l'attuazione degli adempimenti in materia di autorità di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
  • gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal MIPAAF, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni.

 

L'Agenzia è chiamata ad istituire presso le regioni di competenza sportelli operativi, anche utilizzando, a tal fine, i beni derivanti dalla soppressione di Agecontrol Spa;  può avvalersi, con l'accordo delle regioni interessate, degli uffici regionali e degli organismi di settore per la gestione degli aiuti e degli interventi relativi alla politica agricola.

 

Gli organismi pagatori già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (8 luglio 2018) hanno facoltà di continuare ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento, mentre per le regioni che ne sono sprovviste potranno esserne costituiti di nuovi conformi ai criteri e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Gli organismi pagatori possono esercitare la competenza su più regioni. Essi sono tenuti a fornire ad AGEA tutte le informazioni occorrenti alla Commissione europea, assicurando l'aggiornamento dei dati del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

 

Viene, inoltre, prevista l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole (nella forma di società di capitali), dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da associazioni di settore o enti di patronato. Gli organismi pagatori, quindi, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare i CAA a effettuare, per conto dei propri utenti, le seguenti attività:

  • tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
  • costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, in formato elettronico, previa verifica della relativa regolarità formale;
  • assistere gli utenti nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione; assistendoli inoltre nell'elaborazione e inoltro delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali;
  • interrogare, nell'interesse degli utenti, le banche dati del SIAN, ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica inoltrata.

Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore, individuato a seguito di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza. Questi è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'incarico ha durata massima di tre anni, rinnovabile per  una sola volta ed incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro;

b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi e due supplenti e presieduto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 Il Direttore rappresenta legalmente l'Agenzia, ne è responsabile e ne coordina le funzioni.

 

Il Comitato tecnico, costituito al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN (comma 1) esprime pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento; decorso il termine di venti giorni dalla richiesta, è possibile prescindere dal parere.

Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dovranno essere definite le modalità attuative del Sistema informativo agricolo nazionale, al fine di armonizzare i sistemi operativi regionali con quelli nazionali.

 

Le entrate  dell'Agenzia  derivano dalle assegnazioni a carico dello Stato (determinate con legge), dalle somme di provenienza dall'Unione europea e dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

 

 L'Agenzia è dotata di un Fondo costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività (compresi quelli della soppressa Agecontrol Spa).

 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita la vigilanza sull'Agenzia (secondo le modalità individuate dallo Statuto). A tal fine l'Agenzia è chiamata a presentare annualmente al Ministro, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia. E' poi previsto che il Ministro possa decidere di nominare un commissario (e fino a due subcommissari) per la gestione dell'Agenzia, per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo Statuto, per un periodo massimo di un anno, prorogabile per non più di un altro anno.

 

L'Agenzia svolge le funzioni di coordinamento gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del MIPAAF. Tale sistema è utilizzato per la gestione dei servizi attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione del sistema è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia può avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), ed è tenuta ad assicurare che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate.

 

Il Titolo II  del decreto legislativo in esame prevede la soppressione di Agecontrol Spa e il trasferimento delle funzioni ad AGEA.

 

Per  l'inquadramento del personale di Agecontrol nei ruoli di Agea, è richiesto il superamento di una procedura di selezione destinata all'accertamento dell'idoneità, in relazione al profilo professionale da ricoprire e alla verifica dell'esperienza maturata. La procedura deve essere completata entro tre mesi dalla pubblicazione della tabella di comparazione definita con decreto ministeriale, su proposta del Direttore dell'Agenzia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Il personale che ottiene una valutazione positiva è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia.

Dalla data di inquadramento, al personale proveniente da Agecontrol si applica:

a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, spettante al personale dell'Agenzia, salva la possibilità di riconoscere un differenziale tra il trattamento complessivo e quello percepito, in Agecontrol, alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a concorrenza del trattamento fondamentale;

b) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

 

Gli organi di Agecontrol restano in carica fino alla cancellazione di tale società dal registro delle imprese. Gli organi in carica alla data della soppressione deliberano il bilancio di chiusura, lo trasmettono ad AGEA per l'approvazione, che ne informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia, il Direttore di AGEA provvede alla chiusura del bilancio della società. Ai componenti degli  organi della società sono corrisposti emolumenti fino alla data di soppressione; dopo tale momento, e fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, ai predetti componenti spetta solo il rimborso delle spese.

 

La dotazione organica dell'Agea sarà pari al numero dei presenti in servizio, unitamente al personale a tempo indeterminato di Agecontrol transitato in AGEA. Nei tre anni successivi, si deve provvedere a ridurre progressivamente la dotazione organica, in misura pari al 50% delle unità di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza. La dotazione organica finale sarà quella risultante al termine del triennio. Il rapporto di lavoro è quello disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il regime previdenziale è quello applicabile al personale degli enti pubblici non economici.

 

Il Titolo III del medesimo decreto legislativo in esame reca disposizioni transitorie e finali.

 

L'articolo  20 prevede che il Direttore pro tempore dell'Agenzia, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (8 luglio 2018), resti in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato. Il Direttore dell'Agenzia propone lo schema di Statuto entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del decreto legislativo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico.

c) Infine, è stato presentato alle Camere, l'8 luglio 2019, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, l'atto del Governo n. 96 della XVIII legislatura, recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo n. 74 del 2018. E' stato quindi pubblicato il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare". Il provvedimento è entrato in vigore il 1° novembre 2019.

In particolare, come previsto dall'art. 2 del suddetto decreto, le funzioni già attribuite ad Agecontrol S.p.a., relative all'esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, vengono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Per un approfondimento sul suddetto provvedimento, si rinvia al relativo dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto le seguenti disposizioni concernenti l'AGEA:

  • l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (art. 1, comma 997);
  • l'autorizzazione all'AGEA, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche per 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché per 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. Per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni, è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 (art. 1, commi 908 e 909).
ultimo aggiornamento: 4 gennaio 2021

Il Governo - come accennato in precedenza nel paragrafo dedicato al cosiddetto collegato agricolo - ha presentato alle Camere, nel mese di novembre 2017, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (atto del Governo n. 474), sul quale le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato hanno espresso il loro parere. Successivamente, a febbraio 2018, il Governo ha ritrasmesso il testo - che teneva conto delle condizioni e osservazioni formulate dalle predette Commissioni - per l'espressione del parere definitivo da parte delle Camere (atto del Governo n. 474-bis). E' stato quindi emanato il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, composto di 17 articoli.

Per un approfondimento sul sistema di agricoltura biologica in generale e sul predetto decreto legislativo n. 20 del 2018 in materia di controlli, si rinvia all'apposita sezione del tema web sulla tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.

ultimo aggiornamento: 12 marzo 2020

Altra riforma scaturita dall'esercizio della delega di cui all'art. 5 del cosiddetto collegato agricolo (legge n. 154 del 2016) è quella che ha dato luogo al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante il testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

In particolare, la disposizione di delega prevedeva che la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali avvenisse in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale.

Contenuto
Tra le finalità del suddetto decreto legislativo n. 34 del 2018 , vi sono quelle di garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale e, al tempo stesso, promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale, promuovendo le relative filiere produttive e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali (art. 2, comma 1).

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, è attribuita la competenza ad adottare gli atti di indirizzo ed assicurare il coordinamento delle attività. Tale funzione è svolta in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (art. 2, comma 2).

Il decreto prevede la promozione di accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale da parte di Stato, regioni e province autonome (art. 2, commi 3 e 4).
Sono, quindi, introdotte alcune definizioni valevoli a livello nazionale (artt. 3-5). Particolare rilievo assume, in tal senso, la definizione di bosco (cui sono equiparati i termini foresta e selva) , di "aree assimilate a bosco" e di "aree escluse dalla definizione di bosco"; le regioni potranno adottare una definizione integrativa di bosco e di aree assimilate a bosco o escluse dalla definizione di bosco, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita (art. 3, comma 4). In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), è stata adottata la circolare del MIPAAF n. 0000574 del 22 marzo 2019, dove vengono definite le aree non boschive.

Viene, quindi, displinata la programmazione e pianificazione forestale (art. 6), prevedendo l'approvazione della Strategia forestale nazionale, documento che ha validità ventennale e che è soggetto a revisione e aggiornamento quinquennale. La predetta strategia è stata approvata con D.M. 23 dicembre 2021. Le regioni adottano poi i programmi forestali regionali. Con i piani forestali di indirizzo territoriale le regioni individuano gli strumenti di pianificazione forestale; con i piani di gestione forestali viene garantita la tutela e la gestione attiva delle proprietà forestali pubbliche e private. 

Con disposizioni quadro predisposte con decreto interministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, saranno definiti i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani in esame. In attuazione dell'art. 6, comma 7, è stato adottato il decreto ministeriale 28 ottobre 2021, recante "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale".

Quanto alla attività di gestione forestale (art. 7), le regioni sono chiamate a definirne l'ambito (il divieto della pratica del taglio a raso nei boschi può essere derogato solo per esigenze di difesa fitosanitaria, di ripristino post-incendio o per motivi di interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco). Lo stesso divieto vale per la pratica del taglio a raso nei boschi ad alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale. In attuazione dell'art. 7, comma 11, che prevede che con decreto ministeriale siano adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per talune superfici, è stato emanato il decreto ministeriale 12 agosto 2021. In attuazione, poi, dell'art. 7-comma 13-bis, è stato adottato il decreto ministeriale 18 novembre 2021, recante "Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti".
Nella trasformazione del bosco (art. 8) rientra ogni intervento finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente. E' vietata tale attività quando comporti un danno o un danno ambientale e che non sia stata previamente autorizzata. Anche se autorizzata, la trasformazione deve essere comunque compensata a cura e a spese del destinatario dell'autorizzazione. A tal fine, è stato quindi emanato, in attuazione dei commi 3 e 8 dell'art. 8, il decreto ministeriale 7 ottobre 2020, che reca l'" Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco".
In attuazione dell'art. 9, comma 2, che prevede la definizione di «apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilita' forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale», è stato adottato il decreto ministeriale 28 ottobre 2021, recante "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilita' forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale".
L a promozione e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione (art. 10), è demandata alle regioni e alle province autonome, che potranno avvalersi delle imprese che operano nei seguenti settori:
  • forestale e ambientale;
  • della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali;
  • della gestione, difesa e tutela del territorio;
  • delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi.

Sono stati quindi emanati il decreto 29 aprile 2020, recante "Albi regionali delle imprese forestali" - in attuazione del presente art. 10, comma 8, lettera a) - e il decreto 29 aprile 2020, recante "Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali", in attuazione del medesimo art. 10, comma 8, lettera b).

Successivamente, è stato adottato il decreto ministeriale 9 febbraio 2021, recante "Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati", in attuazione, in particolare, dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2014.

La disciplina del materiale forestale di moltiplicazione è recata dall'art.13. In attuazione del comma 5 del predetto articolo, è stato adottato il decreto ministeriale 30 dicembre 2020, recante "Istituzione del registro nazionale dei materiali di base". Successivamente, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto ministeriale, è stato emanato il decreto ministeriale 6 luglio 2021, recante "Approvazione del registro nazionale dei materiali di base".

Successivamente, è stato adottato il decreto ministeriale 11 giugno 2021, recante "Modifica della vigente suddivisione in regioni di provenienza del materiale di propagazione forestale", il quale, in particolare, modifica un allegato del suddetto decreto ministeriale 30 dicembre 2020.

Da ultimo, è stato approvato il decreto 17 maggio 2022 "Approvazione delle Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale".

Si ricorda altresì che, in materia di foreste, è stata adottata la comunicazione della Commissione europea COM(2021) 572 final, che reca la "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030".

Gli interventi della legge di bilancio 2019 e disposizioni successive in tema di foreste, legno e ambiente boschivo

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha introdotto le seguenti misure in tema di foreste, legno e ripristino dell'ambiente boschivo:

Inoltre, il decreto-legge n. 111 del 2019, all'art. 4-bis,  ha istituito - nello stato di previsione del MIPAAF - il "Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne", destinandovi 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021. In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 29 settembre 2021.

Successivamentre, l'articolo 35-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, di Governance del PNRR (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), ha disciplinato gli accordi di foresta, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale.

Il medesimo provvedimento, all'art. 36, ha poi previsto che le attivita' di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, siano esenti dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico. Si prevede, inoltre, che nei boschi e nelle foreste non sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. Si dispone, infine, che sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano forestale di indirizzo territoriale e dai Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi. Si includono inoltre tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale. Si modifica infine la procedura per l'adozione del decreto ministeriale con cui sono disciplinate le modalità di attribuzione del contributo dello 0,9 per cento del sovracanone annuo pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano (di cui all'art.1 della legge n. 959 del 1953).

Inoltre, l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 120 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2021) ha previsto che, per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni (pubbliche) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (ossia incendi che interessano luoghi dove l'area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente), di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applichino, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Si prevede, inoltre, che per le amministrazioni pubbliche partecipi al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico, un rappresentante delle Regioni.

Si ricorda, relativamente ai vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, in relazione - in particolare - ai contratti a tempo determinato, quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).

L'art. 7-ter del medesimo decreto-legge n. 120 del 2021 ha poi autorizzato le Regioni a individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate, fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge. Si consente alle Regioni di avvalersi, al fine di individuare i siti più idonei, del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.

Successivamente, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto le seguenti misure in materia di foreste, fauna e ambiente naturale:

  • l'istituzione - presso il MIPAAF - di un fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale (di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018), con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 (art. 1, comma 530). Il decreto 29 marzo 2022 ha ripartito le risorse del predetto fondo, pari a 30 milioni di euro per le annualità 2022 e 2023, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto dell'estensione della superficie forestale in ettari, cosi' come stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato e relativo all'anno 2015, nei limiti dell'85% delle risorse a disposizione;
  • l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di un «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 (art. 1, commi 593-596);
  • il rifinanziamento del Fondo per il recupero della fauna selvatica - istituito, dall'art. 1, comma 757, della legge n. 178 del 2020 - di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 (art. 1, comma 704);
  • la previsione che, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute sia istituito un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, per l'introduzione in Italia del vaccino immuno- contraccettivo GonaCon (art. 1, comma 705);
  • l'individuazione di misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus (bostrico) nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia (art. 1, commi 846-855);
  • la previsione del divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia e l'istituzione, presso il MIPAFF, di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia (art. 1, commi 980-984).

Inoltre, si segnala l'emanazione del decreto ministeriale 27 ottobre 2021, recante il "Piano di gestione nazionale della nutria (Myocastor coypus)" e dell'ordinanza del Ministro della salute 13 gennaio 2022, recante "Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici".

Si segnala poi il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante "Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali".

Successivamente, l'articolo 18-bis del decreto legge 50/2022 ha esteso la disciplina degli accordi di foresta ad alcune tipologie di imprese forestali.

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2022

Con la legge europea 2013-bis (articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161) è stato previsto che le bevande analcoliche a base di succo di arancia vendute in Italia debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 grammi per 100 centilitri o pari all'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidradato in polvere. L'obbligo riguarda esclusivamente le bevande commercializzate nel mercato nazionale, mentre ne sono escluse quelle destinate al mercato degli altri Stati dell'Unione europea o degli altri Stati contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle verso Paesi terzi. La norma è applicabile dal 6 marzo 2018.

 Il Parlamento ha poi approvato la legge per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (legge 25 luglio 2017, n. 127), ubicati prevalentemente  nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, nel Gargano ed intorno al lago di Garda.

Il provvedimento ha previsto l'assegnazione di contributi ad hoc per il ripristino e il recupero  degli agrumeti aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche.

Per tali finalità è stato istituito, presso il MIPAAF, il Fondo per la salvaguardia degli agrumenti caratteristici, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017 (cap. 7469).

E' stato quindi emanato il decreto ministeriale n. 1904 del 19 febbraio 2019, che ha individuato i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definito i criteri e le tipologie degli interventi previsti, e determinato la misura dei contributi erogabili.

Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha istituito - all'art. 1, comma 131 - un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese agrumicole, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (cap. 7051 del MIPAAF). I criteri e le modalità per la ripartizione del predetto fondo sono stati definiti dal decreto ministeriale 25 luglio 2019. In attuazione dell'art. 4 del predetto decreto, per quanto attiene al sostegno al reimpianto di agrumeti, è stato emanato il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante "Disposizioni relative alle modalita' di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo".

Inoltre, il decreto-legge n. 27 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019) ha previsto, all'art. 9, la possibilità di concedere un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni.

Successivamente, l'art. 68, comma 15, del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha modificato la disciplina relativa al Fondo agrumicolo, per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo sia stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali. Inoltre, il medesimo decreto-legge ha previsto una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 per il suddetto Fondo nazionale agrumicolo, di cui all'art. 1, comma 131, della legge n. 207 del 2017 (art. 68, comma 15-quater).

Da ultimo, l'art. 50, comma 4, del decreto-legge n. 152 del 2021 ha previsto l'abrogazione della disciplina recata dall'art. 41-quater del decreto-legge n. 69 del 2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi.

L'art. 41-quater del D.L. 69/2013 prevedeva l'adozione (da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) di un decreto "contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti". Lo stesso articolo prevedeva altresì l'emanazione di un decreto "per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione". Tali decreti non sono mai stati emanati.

   La relazione illustrativa del provvedimento in esame ha giustificato l'abrogazione di cui sopra alla luce del fatto che "invero, tale disciplina può essere introdotta mediante modifica ed integrazione del già vigente decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 ("Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti")".
ultimo aggiornamento: 6 novembre 2021

Sono diverse le disposizioni legislative che, in maniera puntuale, hanno inciso negli ultimi anni sul settore lattiero caseario (compresa la gestione delle cosiddette quote latte) e, in generale - sul settore zootecnico.

Di seguito si riportano i principali interventi:

  • l'articolo 1, comma 214, della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato alla ristrutturazione del settore lattiero caseario ed al miglioramento della qualità del latte bovino (cap. 7100);
  • l'articolo 1 del decreto-legge n. 51 del 2015  (modificato dall'art. 23, comma 6-quater, del decreto-legge n. 113 del 2016) ha poi previsto la rateizzazione in tre anni dei pagamenti ancora dovuti in base al regime delle cosiddette quote latte, per la campagna lattiera  1° aprile 2014-31 marzo 2015 (regime, introdotto nel 1984, che - dal 1° aprile 2015 - è cessato); il medesimo decreto-legge ha disciplinato il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 2, modificato dall'art. 14, comma 1, della legge n. 154 del 2016), e ha dato attuazione al regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo (art. 3);
  • l'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto, prevedendo che un milione di euro venisse destinato aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);
  • l'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8  (così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017) ha autorizzato la spesa di 20.942.300 euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione. Ha autorizzato, inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone;
  • la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), ha, poi, esteso al settore zootecnico le risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero caseari (istituito dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016), stanziando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinati a sostenere la zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate (art.1, comma 130, in attuazione del quale è stato emanato il decreto ministeriale 1° marzo 2018); ha istituito, inoltre, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per l'emergenza avicola (cap. 7440), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019 (art. 1, commi 507-510); ha, infine, previsto l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 (art. 1, comma 506). Da ultimo, in attuazione di quest'ultima disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 5 giugno 2020, recante "Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina".

Il collegato agricolo (legge n. 154 del 2016) ha inoltre previsto, all'art. 15, con una disposizione di delega, l'emanazione di un decreto legislativo che introducesse una nuova disciplina in materia di riproduzione animale. E' stato quindi adottato il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.

Il suddetto decreto legislativo, composto di 15 articoli, individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, ferme restando le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò avviene nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale (art. 1). Sono previste sanzioni amministrative sia pecuniarie sia di confisca del materiale riproduttivo, nel caso di violazione delle disposizioni indicate dal decreto (art. 12). Viene, inoltre, abrogata la previgente legge 15 gennaio 1991, n. 30 (art. 15).

Successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 27 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019) recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, il quale è intervenuto con le seguenti disposizioni nel settore lattiero-caseario e zootecnico.
  • l'istituzione di un Fondo per favorire la competitività del latte ovino, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2019 (art. 1) destinato a sostenere i contratti e promuovere gli interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini DOP, sostenere la ricerca nel settore e il necessario trasferimento tecnologico, adottare interventi strutturali nel settore di riferimento. Con il decreto ministeriale 8 gennaio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Tale decreto tiene conto conto della consistenza dei capi bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, dell'adozione di iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile, della promozione della qualità dei prodotti made in Italy. In attuazione del predetto articolo, sono stati adottati il decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Modalita' di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino" e il decreto ministeriale 26 agosto 2021, recante "Modalita' di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino";
  • la corresponsione, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di contributi (art. 2) destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore del latte ovino caprino. Il contributo è concesso per un ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame, posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti de minimis del settore agricolo di cui ai regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013 della Commissione;
  • un sistema di monitoraggio (art. 3) della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;
  • la modifica delle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte (art. 4), prevedendo, a tal fine, che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi a tale prelievo, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo.
Il decreto ministeriale MEF-MIPAAF 22 gennaio 2020 ha quindi stabilito i termini e le modalità di trasmissione telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA e dalle regioni fino al 31 marzo 2019 (ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge).
Si ricorda, infatti, che l'art. 4 del decreto-legge n. 27 del 2019 ha introdotto i due nuovi commi 10-quinquies e 10-sexies all'art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, che dispongono, rispettivamente:
- l'applicazione delle disposizioni previste ai commi 10, 10-bis, 10-ter, e 10-quater del suddetto decreto-legge n. 5 del 2009 anche alle procedure di recupero del prelievo previste dall'art. 1 del decreto-legge n. 51 del 2015 (l'art. 1 richiamato ha previsto la rateizzazione  - in tre rate annuali - del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015.
- la sospensione nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca e fino al 15 luglio 2019 delle procedure di esecuzione delle procedure di riscossione coattiva che fa capo alle regioni, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 49 del 2003 (viene, quindi, prevista anche la sospensione dei termini di prescrizione, di impugnazione e di opposizione all'esecuzione).
  • la definizione del territorio nazionale come area omogena non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina (art. 4-bis) in relazione al contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»);
  • l'incremento del  Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 5), al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono a tal fine stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento;
  • l'istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020 (art. 11-bis). Il decreto ministeriale 7 aprile 2020 ha definito i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del predetto Fondo.
    Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto il finanziamento, per 10 milioni di euro per l'anno 2021, del predetto Fondo per la suinicoltura, al fine di sostenere e rilanciare la filiera suinicola nazionale (commi 136 e 137).

Si ricorda, poi, che è stato presentato alle Camere, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto ministeriale (Atto del Governo 159) recante "Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate", composto di 7 articoli, predisposto in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011. La  Commissione agricoltura della Camera ha espresso il proprio parere favorevole, con osservazioni, il 26 febbraio 2020. E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 6 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021. Sempre in materia di suini, è stato emanato il decreto ministeriale 30 novembre 2021, recante "Modalita' per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP", che modifica il decreto ministeriale 5 dicembre 2019, come modificato dal decreto ministeriale 10 giugno 2021.

Inoltre, il cosiddetto decreto-legge "Cura Italia" n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 78, comma 4-novies).

Successivamente, il cosiddetto decreto-legge "Rilancio" n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha istituito il «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», con risorse di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico (art. 222, comma 3). I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del predetto Fondo sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, in seguito modificato dal decreto ministeriale 11 settembre 2020 e dal decreto ministeriale 27 novembre 2020.

Poi, la citata legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto la proroga, al 2021 (dal 2020), della possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento (art. 1, comma 39).

Ha previsto, inoltre, l'assoggettamento ad IVA al 10 per cento delle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto, che vengono fatti rientrare nella classificazione di "preparazioni alimentari", di cui al n. 80 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 (art. 1, comma 40). Inoltre, con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»", sono stati assegnati complessivamente 94 milioni di euro delle risorse del predetto Fondo, per il 2021, a favore delle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine, ovicaprina, caprina e di allevamento di vacche da latte. Inoltre, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto la destinazione di una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del suddetto Fondo a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate (art. 1, comma 528).

Successivamente, il decreto-legge "Sostegni-bis" n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021) ha innalzato al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (art. 68, commi 1 e 2). Inoltre, ha disposto l'incremento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini (art. 68, comma 2-bis).

Inoltre, è stato adottato il decreto ministeriale 9 agosto 2021, recante "Definizione dei criteri, delle modalita' e delle tematiche per la concessione di contributi per lo svolgimento dei programmi genetici e di salvaguardia della biodiversita' ad interesse zootecnico, ivi compresa l'attivita' di tenuta dei libri genealogici, miglioramento genetico, realizzazione e gestione dei centri genetici e la realizzazione di altri programmi in ambito zootecnico". Si segnalano, inoltre, il decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Modalita' di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, per quanto riguarda il latte bovino" e il decreto ministeriale 26 agosto 2021, recante "Modalita' di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino".

Successivamente, è stato emanato il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini".

Inoltre il decreto-legge Sostegni-ter (decreto-legge 4/2022)  ha attribuito alle regioni attività di promozione del turismo lattiero caseario (Art. 26-bis).

Da ultimo, il decreto-legge 21/2022 per sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, ha introdotto una nuova disciplina relativa alla rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, che si aggiunge a quella già in vigore (articolo 8-quinquies del D.L. n. 5/2009), che viene espressamente mantenuta ferma. Il comma 3-ter detta norme transitorie, relative all'ipotesi in cui i produttori, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, abbiano ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-riscossione. Essi possono esercitare la facoltà di richiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, sulla base della nuova disciplina introdotta, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla stessa data. Il comma 3-quater prevede che l'efficacia della rateizzazione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini (art. 19, commi 3-bis 3-quater)

ultimo aggiornamento: 23 maggio 2022

Diverse disposizioni legislative sono state introdotte - negli ultimi anni - a sostegno dei settori cerealicolo e bieticolo-saccarifero.

Il settore cerealicolo

Con riferimento alle risorse destinate al settore cerealicolo, l'art. 23-bis del decreto-legge n.113 del 2016 ha istituito il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, dotandolo inizialmente di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 7 milioni di euro per l'anno 2017 (cap. 7825).

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha destinato a tale Fondo 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto l'estensione al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa delle risorse del suddetto Fondo e il conseguente rifinanziamento del predetto fondo di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta (art. 1, comma 128).

Ha esteso, inoltre, anche al settore zootecnico la destinazione del medesimo Fondo, incrementandolo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate (art. 1, comma 130).

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha ulteriormente aumentato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le risorse del medesimo Fondo, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa e ai contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti (art. 1, comma 660).  

Dal decreto di ripartizione del bilancio 2020-2022 in capitoli, risultano - quindi - complessivamente appostati, nel cap. 7825 del MIPAAF, per le diverse finalità sopra indicate, 23 milioni di euro per il 2020, 12 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022.

Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto, a carico di chiunque detenga cereali e farine di cereali, l'obbligo di registrare su un apposito registro elettronico - istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue e sanzioni amministrative nel caso di inosservanza del predetto obbligo (art. 1, commi 139-143). L'art. 18 del decreto-legge n. 228 del 2021 ha prorogato al 30 aprile 2022 il termine per adottare il relativo decreto ministeriale attuativo, inoltre ha introdotto modifiche inerenti la disciplina del monitoraggio delle produzioni cerealicole. In estrema sintesi le modifiche riguardano: l'individuazione dei soggetti che sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, le quantità del singolo prodotto; la data di registrazione delle operazioni di carico e scarico; la proroga della data di emanazione dei decreti attuativi e, infine, le sanzioni a carico dei soggetti obbligati in caso di inadempimento alle disposizioni previste. .

Il settore bieticolo-saccarifero

Per quanto concerne il settore bieticolo-saccarifero,  l'art. 30-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, ha previsto che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale; essi rientrano nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse. Il Comitato interministeriale appositamente istituito è chiamato a nominare un Commissario ad acta, qualora i procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti.

In relazione alle risorse destinate negli ultimi anni al settore bieticolo-saccarifero, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha disposto uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017 (cap. 7370).

Un successivo rifinanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021 è stato disposto dall'art. 56-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017), destinato all'apposito Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006, costituito presso l'AGEA.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha ulteriormente incrementato la dotazione del suddetto Fondo di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 6 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 1178).

Dal decreto di ripartizione in capitoli 2021-2023, risultano, quindi, complessivamente appostati a tal fine - nel cap. 7370 del MIPAAF, 5 milioni di euro per il 2021, mentre non sono previste risorse per il 2022 e il 2023.

Il decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) all'art. 10-quinquies, ha poi previsto interventi di sostegno per le imprese del settore saccarifero. In particolare, si è disposto che i procedimenti di recupero di taluni aiuti concessi per il settore dello zucchero, derivanti dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, restino sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari. L'art. 10, comma 5 del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha in seguito previsto che tale sospensione avvenga "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021".

Da ultimo, il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis, ha istituito nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (art. 68, commi 4-8). In attuazione di questa disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 1° luglio 2021, recante "Aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero".

ultimo aggiornamento: 1 marzo 2022

Alcuni recenti interventi legislativi hanno avuto come oggetto anche altri specifici prodotti agroalimentari.

Settore olivicolo-oleario

L'art. 4 del decreto-legge n. 51 del 2015 ha istituito - presso il MIPAAF - il  Fondo per la realizzazione di un piano di interventi  nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (cap. 7110).

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) è intervenuta - tra l'altro - sul Fondo cosiddetto cerealicolo (istituito dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016) per estenderlo al settore olivicolo nelle aree colpite dal  batterio Xylella fastidiosa, al fine di superare l'emergenza derivata dallo stesso; conseguentemente, il medesimo Fondo è stato incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta (art. 1, comma 128).


La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha disposto l'aumento di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e la previsione di nuove risorse per un ammontare di 2 milioni di euro nel 2021, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio della Xylella fastidiosa e ai contratti di distretto, per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. Si è prevista, inoltre, la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo monumentale agli olivi che insistono nella zona infetta (articolo 1, commi 657, 660 e 661).

Inoltre, il decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) recante disposizioni urgenti sui settori agricoli in crisi, ha previsto le seguenti misure nel settore olivicolo-oleario:

  • l'accesso agli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole ubicate nella Regione Puglia, le quali hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. La Regione Puglia viene autorizzata a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei predetti eventi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (art. 6);
  • un contributo per la ripresa produttiva dei frantoi ubicati nella regione Puglia, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per il 2019 (art. 6-bis). In attuazione del predetto articolo, è stato adottato il decreto ministeriale 13 novembre 2020;
  • un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per il 2019. Il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva relativa agli ultimi tre anni (articolo 7, commi 1, 2 e 3);
  • interventi compensativi - per 2 milioni di euro per il 2019 - a ristoro della produzione perduta, per le imprese del settore olivicolo-oleario dei comuni di Calci, Vicopisano e Buti (in provincia di Pisa), per gli incendi che si sono verificati a settembre 2018 (art. 7, commi 2-bis-2-quater). Il decreto ministeriale 2 dicembre 2019 ha indicato le  modalita' per la concessione del relativo contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle richieste.

L'articolo 8-quater del medesimo decreto-legge n. 27 del 2019 prevede, infine, l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della Xylella fastidiosa. La dotazione finanziaria del Piano ammonta a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il Piano è stato quindi adottato con il decreto 6 marzo 2020. A seguito dell'emanazione del predetto provvedimento, sono stati poi adottati il decreto 15 maggio 2020, recante "Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari", il decreto 16 settembre 2020,  recante "Criteri e modalita' di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia" e il decreto 26 maggio 2022 recante " Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari. Campagna di commercializzazione 2020-2021"

Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha introdotto una disciplina relativa alle attività di oleoturismo, per le quali sono estese le disposizioni della legge di bilancio 2018 concernenti le attività di enoturismo (art. 1, commi 513-514).

Successivamente, è stato adottato il decreto ministeriale 12 febbraio 2021, recante "Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013".

Inoltre, è stato emanato il decreto ministeriale 28 maggio 2021, recante "Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorita' competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto 7 giugno 2018".

Successivamente, è stato emanato il decreto ministeriale 23 novembre 2021, recante "Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", che ha destinato 30 milioni di euro dei fondi per il 2021 del predetto Fondo alla filiera olivicola-olearia.

Successivamente, è stato emanato il decreto ministeriale 7 ottobre 2021, recante "Criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313".

Da ultimo, è stato emanato il decreto ministeriale 6 gennaio 2022 recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita' per l'esercizio dell'attivita' oleoturistica".

Altre filiere (canapa, riso, pomodoro, frutta in genere etc.), rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari e fondi vari

Si segnala intanto la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa".

Il collegato agricolo (legge n. 154 del 2016) è intervenuto, poi, in relazione alle filiere del:

  • riso, per il quale è stata prevista una delega al Governo per regolamentare il mercato interno di tale prodotto (art. 31): tale delega è stata esercitata e ha dato luogo al decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131. Il predetto decreto legislativo ha previsto, tra l'altro, che la denominazione dell'alimento sia costituita dal nome di uno dei gruppi di riso ivi classificati e possa essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte in apposito registro, da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali. Presso l'Ente nazionale risi è istituito un registro contenente l'elenco delle varietà del riso greggio (art. 6).

    Con decreto interministeriale 26 luglio 2017 è stata prevista l'indicazione dell'origine in etichetta del riso.

    Da ultimo, con decreto ministeriale 7 dicembre 2020, è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi (di cui è stata data comunicazione nella GU del 16 marzo 2021);

  • piante officinali, per le quali è stata esercitata la delega prevista all'art. 5, che ha dato luogo all'emanazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, recante il testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali (le cui disposizioni sostituiscono la precedente normativa risalente al 1931);
  • prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro: le relative disposizioni prevedono, in particolare, la definizione di questi prodotti (art. 24), i relativi requisiti (art. 25), l'etichettatura e il confezionamento degli stessi (art. 26), nonché le relative sanzioni (art. 27).

Con decreto interministeriale 16 novembre 2017 è stata prevista l'indicazione in etichetta dell'origine del pomodoro;

  • burro, con la previsione dell'esenzione per i piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art. 33);
  • apicoltura, introducendo sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica, autorizzando la distribuzione di presidi sanitari agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza, permettendo agli apicoltori colpiti dal parassita Aethina tumida di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti, purchè provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (art. 34);
  • birra, definendo cosa si intenda per birra artigianale (art. 35) e favorendo la filiera del luppolo (art. 36);
  • funghi, fornendo una definizione del fungo cardoncello (art. 37).

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha poi previsto che, al fine di promuovere l'apicoltura, quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani (art. 1, comma 511). Ha, inoltre, rideterminato l'aliquota di accisa sulla birra in 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 514).

Ha previsto, infine, per il potenziamento delle azioni di promozione del made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la destinazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 3 milioni di euro per l'anno 2020, all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (art. 1, comma 501).

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha poi disposto l'istituzione del Catasto frutticolo nazionale, che sarà chiamato a censire a livello aziendale le superfici destinate a ortofrutta, distinte con l'indicazione dei vari cultivar. Vengono, a tal fine, stanziati 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 (art. 1, commi 666 e 667).

Ha inoltre stanziato 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la realizzazione di progetti nel settore apistico, finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale (art. 1, comma 672). In attuazione di questa disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 6 luglio 2020, n. 6987 e, successivamente, il decreto direttoriale 31 marzo 2021, n. 151426 (Bando miele).

La medesima legge di bilancio 2019 ha realizzato una riforma della disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e delle piante officinali spontanee (art. 1, commi 692-699) e una modifica alla disciplina della vendita diretta: in base a quest'ultima, gli imprenditori agricoli possono vendere non solo prodotti propri, ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri. Per tali finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, con la previsione, a tal fine, di un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 (art. 1, commi 700-701).

Inoltre, il citato decreto-legge n. 27 del 2019, all'art. 10-quater, ha introdotto disposizioni sui rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari. Viene, nello specifico, previsto che:

- i contratti aventi ad oggetto la cessione di taluni prodotti agricoli stipulati obbligatoriamente in forma scritta, debbano avere una durata non inferiore a dodici mesi (con modalità stabilite con decreto del MIPAAF);

- i costi medi di produzione dei prodotti agricoli debbano essere elaborati mensilmente dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale;

- la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico dell'impresa acquirente, fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni;

- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d'ufficio, o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni e concluda il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni.

Il medesimo decreto-legge n. 27 del 2019, all'art. 11, prevede la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, destinando, a tal fine, 2 milioni di euro per il 2019.

Successivamente, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto l'istituzione:

a) presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 123). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 30 luglio 2021, recante "Modalita' attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività";

b) nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per la competitività delle filiere agricole, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021 (art. 1, comma 507). Il decreto ministeriale 3 aprile 2020 (modificato dal decreto ministeriale 27 novembre 2020) recante «Istituzione del Fondo per la competitivita' delle filiere», ha definito i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del predetto Fondo; inoltre il decreto ministeriale 2 febbraio 2022 ha modificato ulteriormente il decreto ministeriale 3 aprile 2020 per nterventi in favore della filiera bufalina, integrando il predetto Fondo di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;

c) presso il medesimo MIPAAF, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020, al fine di promuovere i procedimenti di formazione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole. Le relative disposizioni attuative sono state dettate con il decreto ministeriale 6 aprile 2020 (art. 1, commi 518-519).

Inoltre, il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto la sospensione per le imprese del settore florovivaistico, fino al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, dei versamenti IVA (art. 78, comma 2-quinquiesdecies). Come anticipato nella sezione relativa alla zootecnia, il cosiddetto decreto-legge "Rilancio" n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha istituito il «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», con risorse di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico (art. 222, comma 3). I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del predetto Fondo sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, in seguito modificato dal decreto ministeriale 11 settembre 2020 e dal decreto ministeriale 27 novembre 2020.

In attuazione del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 224-ter, comma 6) è stato adottato il decreto ministeriale 16 settembre 2021, recante "Istituzione del sistema di certificazione della sostenibilita' della filiera ortofrutticola".

Successivamente, il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020) ha previsto, all'art. 58, commi 1-11, l'istituzione - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del Fondo per la filiera della ristorazione, dotato originariamente di 600 milioni di euro per l'anno 2020 (l'art. 31-decies del decreto-legge n. 137 del 2020 ha rideterminato le risorse del predetto fondo in 250 milioni di euro per il 2020 e in 200 milioni di euro per il 2021): ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare del contributo. E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, recante "Criteri e modalita' di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020).

Il medesimo decreto-legge n. 104 del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2020. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 77 del 2011, si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva (art. 58-bis). Sempre con riferimento ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, è intervenuto il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020), il quale - novellando il suddetto art. 58-bis - ha trasformato il predetto Fondo in un contributo - di pari importo complessivo di 20 milioni di euro per il 2020 - per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata di tali prodotti ortofrutticoli, verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza derivante da Covid-19, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente: ciò in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni (art. 16-ter). Per l'attuazione delle predette disposizioni, è stato emanato il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361598.

Il medesimo decreto-legge n. 137 del 2020 - come anticipato - ha ridefinito la dotazione del citato Fondo per la filiera della ristorazione, attraverso l'attribuzione di risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021 (a fronte di quelle previste, in precedenza, dall'art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020, pari a 600 milioni di euro per il 2020), nonché ha individuato, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici ATECO, ulteriori attività - come quelle di alloggio connesse alle aziende agricole e di ittiturismo - per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo (art. 31-decies).

Successivamente, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto i seguenti interventi in materia di filiere agricole:

- l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021. La stessa disposizione prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo (art. 1, commi 128 e 129). Successivamente, l'art. 39 del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ha incrementato di 150 milioni di euro, per il 2021, il predetto Fondo, portando le risorse complessive dello stesso a 300 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»", sono stati assegnati complessivamente 94 milioni di euro delle predette risorse del Fondo, per il 2021, a favore delle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine, ovicaprina, caprina e di allevamento di vacche da latte. Con successivo decreto ministeriale 11 agosto 2021, recante "Criteri e modalita' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", sono stati assegnati complessivamente 20 milioni di euro del predetto Fondo, per il 2021, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto direttoriale 30 settembre 2021 è stata data attuazione a quanto previsto dal predetto ministeriale e sono state fornite le modalità ed i termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del  MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Successivamente, l'art. 68, comma 2-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis, ha disposto l'incremento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini, mentre l'art. 68-quater del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 lo ha ridotto di 10 milioni di euro, sempre per il 2021, a copertura di misure a sostegno del settore della birra artigianale ivi previste. Inoltre, a valere sul suddetto Fondo, con decreto ministeriale 8 novembre 2021, recante "Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione", sono stati assegnati (per il 2021) 50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del predetto decreto e 500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonche' comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti. Successivamente, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è stato rifinanziato di 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per mezzo di un rifinanziamento operato dalla sezione II del disegno di legge di bilancio 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Inoltre, la medesima legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto la destinazione di una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del predetto Fondo a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate (art. 1, comma 528). Successivamente l'articolo 19 del decreto legge 50/2022 ha rifinanziato il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.  Il decreto 8 luglio 2022  " Sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" ha destinato 80 milioni di euro per l'anno 2022 alle filiere zootecniche.

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole apistica, brassicola (cioè relativa alla birra), della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, commi 138). Il decreto ministeriale 24 dicembre 2021 in materia di " Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio" ha definito i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

Si ricorda, in materia di api, che il decreto ministeriale 23 dicembre 2020 ha ripartito i finanziamenti del Programma nazionale triennale 2020/2022 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (approvato con decisione di esecuzione (UE) 2019/974) per l'anno 2021. Inoltre, è stato adottato il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante "Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2020-2021, ai sensi della legge n. 183/1987".

In seguito, sono stati emanati, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625:

a) il decreto legislativo n. 18 del 2021, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive. In attuazione dell'art. 67, comma 1, lettera b) del predetto decreto, è stato adottato il decreto ministeriale 29 settembre 2021, recante "Aggiornamento del registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto: riconoscimento accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale". Inoltre, in attuazione dell'art. 9, comma 2, è stato adottato il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489265, recante "Modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive"; in applicazione dell'art. 21, comma 4, dell'art. 25, comma 1, dell'art. 36, comma 1 e dell'art. 42, comma 1, è stato adottato il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489323, recante "Modalità di presentazione delle domande per la conservazione, produzione e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto"; in applicazione dell'art. 71, comma 3, è stato adottato il decreto ministeriale 1° ottobre 2021, n. 492183, recante "Modalità di presentazione delle domande per l'adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale";

b) il decreto legislativo n. 19 del 2021, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi;

c) il decreto legislativo n. 20 del 2021, recante "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri;

d) il decreto legislativo n. 16 del 2021, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite". In attuazione dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto, è stato adottato il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante "Struttura e modalita' di aggiornamento del registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite". In attuazione dell'art. 13, comma 2 e dell'art. 17, comma 1 del predetto decreto, è stato adottato il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489243, recante "Modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al Registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16".

Inoltre, la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) ha recato, all'art. 7, una delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633, che ha disciplinato i casi di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. E' stato quindi adottato il decreto legislativo n. 198 del 2021, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari".

Successivamente, l'articolo 39, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021) ha introdotto disposizioni inerenti:

- i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, disponendo che la disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (ad eccezione dela fasi del lavaggio e dell'asciugatura), sia applicabile anche ai prodotti ortofrutticoli freschi caratterizzati dall'assenza di elementi inquinanti o nocivi e rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti (comma 1-bis);

- la proroga di termini in materia di imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (comma 1-ter).

Inoltre, l'art. 68 del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021) ha previsto, tra l'altro, che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). L'articolo 68-quater del medesimo decreto-legge ha poi riconosciuto un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale. Il predetto contributo è pari a 0,23 euro per litro di birra complessivamente preso in carico rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione riepilogativa che è annualmente presentata, dagli stessi micro birrifici, all'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente. In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 23 dicembre 2021, recante "Criteri e modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali", il Decreto direttoriale 12 gennaio 2022 – Contributo a fondo perduto in favore dei birrifici artigianali. Modalità di presentazione delle istanze e il Decreto direttoriale 24 giugno 2022 - Birrifici artigianali. Elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.

Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto le seguenti misure:

  • l'istituzione, presso il MIPAFF, del Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (art. 1, commi 857 e 858);
  • la previsione di interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta in guscio e delle filiere minori, in particolare, attraverso l'incremento del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta in guscio - di cui all'art. 1, comma 138 della legge n. 178 del 2020 - di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (art. 1, commi 859-862). In atuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto 20 luglio 2022  Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica;
  • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 20222023 e 2024 (art. 1, commi 865-867);
  • l'istituzione, presso il MIPAAF, del Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (art. 1, commi 868 e 869);
  • l'istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro per il 2023 (art. 1, commi 870 e 871). L'articolo 9-bis del decreto-legge Sostegni-ter (n.4/2022) ha incrementato il fondo di 1 milione di euro per il 2022;
  • l'introduzione di disposizioni volte a tutelare il sughero estratto in Italia e la previsione dell'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un apposito Fondo, con una dotazione di 150.000 euro, per l'anno 2022 volto al finanziamento delle attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus (art. 1, commi 893-895).
ultimo aggiornamento: 10 agosto 2022
 
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