Tra le misure più significative introdotte nella XVIII legislatura nel settore delle professioni va ricordata la legge n. 163 del 2021, che ha disciplinato i c.d. titoli universitari abilitanti all'esercizio di specifiche professioni regolamentate, con l'obiettivo di un più rapido inserimento dei laureati nel mercato del lavoro.
La legge n. 113 del 2020 è intervenuta invece per rafforzare la sicurezza degli operatori sanitari e sociosanitari.
Con riferimento alla professione forense, si segnala tra l'altro la conversione in legge del decreto-legge n. 31 del 2021, che ha dettato misure specifiche per consentire lo svolgimento degli esami da avvocato nel contesto dell'emergenza epidemiologica.
La legge 8 novembre 2021, n. 163 intende semplificare e velocizzare l'accesso ad alcune professioni per le quali attualmente, dopo l'esame di laurea, è necessario superare anche un esame di Stato: l'idea di fondo della riforma è trasformare la discussione della tesi di laurea nella sede di accertamento delle competenze tecnico-professionali che abilitano all'esercizio della professione, consentendo così al neolaureato di esercitare subito la professione stessa, senza dover attendere i tempi del superamento dell'esame di Stato.
In particolare, proseguendo il percorso già intrapreso con il D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – il cui art. 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia –, la legge dispone che:
Infine, la legge prevede una disciplina transitoria per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di studio in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Una disciplina transitoria specifica è dettata per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.
Si ricorda che questa riforma - per la cui descrizione analitica si rinvia al Dossier n. 457/1 del Servizio Studi - è inserita tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
La legge n. 113 del 2020 mira a rafforzare la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Nei 10 articoli che la compongono, il Parlamento:
L'emergenza epidemiologica ha obbligato il legislatore ad intervenire sulla disciplina delle professioni regolamentate con riferimento al tema dell'accesso alle professioni e del rinnovo degli organi di vertice degli ordinamenti professionali, nell'iniziale impossibilità e successiva difficoltà di svolgere tanto gli esami di Stato quanto le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini.
Con riferimento agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, l'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020 (la cui disciplina è stata prorogata per tutto il corso dell'emergenza) ha consentito sia modalità particolari di svolgimento e valutazione dei prescritti tirocini professionali che modalità specifiche di esame.
Una particolare disciplina derogatoria è stata dettata per la professione forense, tanto in relazione al tirocinio (art. 6, co. 3, del decreto-legge n. 22 del 2020) quanto per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. Le modalità individuate per la sessione 2020 dal decreto-legge n. 31 del 2021 e dal conseguente DM 13 aprile 2021, sono state applicate anche per la sessione 2021 (ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 139 del 2021) e per la sessione 2022 (ai sensi dell'art. 39-bis del decreto-legge n. 73 del 2022).
Per quanto riguarda le elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, gli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) ne hanno previsto prima un differimento e poi lo svolgimento con modalità telematiche da remoto da disciplinare con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine. Un più ampio differimento è stato consentito dall'art. 7 del decreto-legge n. 44 del 2021 per l'elezione del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure.
Nel corso della XVIII legislatura, inizialmente a causa dell'emergenza pandemica, il legislatore ha apprestato alcune tutele per i professionisti che, per ragioni di malattia o infortunio, siano impossibilitati ad adempiere ad alcune obbligazioni professionali.
In particolare, l'art. 22-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 ha previsto che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all'infezione da Covid-19: non comporti decadenza; non costituisca inadempimento; non produca effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. La sospensione dei termini opera dall'inizio dell'impedimento, che può consistere nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o nella quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. Questa disciplina si applica retroattivamente, sin dalla data della dichiarazione dello stato di emergenza pandemica31 gennaio 2020); in tal senso ha disposto l'art. 12-bis del decreto-legge n. 21 del 2022.
Estendendo le tutele per il professionista, la legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 927-944, della legge n. 234 del 2021) ha introdotto una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso. Il legislatore intende così sollevare il professionista da responsabilità quando, a causa della malattia o dell'infortunio, sia impossibilitato a rispettare la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente. I termini sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell'adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione.
Nel corso della XVIII legislatura, modifiche alla disciplina della professione forense sono state introdotte per quanto concerne:
Il legislatore è inoltre intervenuto sull'accesso alla professione, per garantire la possibilità di svolgere l'esame di stato per l'iscrizione all'ordine professionale nonostante il contesto dell'emergenza pandemica. In merito, le procedure speciali delineate dal decreto-legge n. 31 del 2021 e relative alla sessione di esame 2020, sono state applicate anche per gli esami di Stato del 2021 (ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 139 del 2021) e del 2022 (ai sensi dell'art. 39-bis del decreto-legge n. 73 del 2022).
Il tema dell'accesso alla professione è stato dibattuto nel corso della XVIII legislatura in Commissione Giustizia alla Camera dove sono state esaminate due proposte di legge di iniziativa parlamentare (AC. 2334; AC. 2687) volte a modificare le disposizioni della legge n. 247 del 2012 che disciplinano l'accesso alla professione forense, con particolare riferimento al tirocinio e all'esame di Stato (v. dossier Servizio studi). In merito, la Commissione Giustizia della Camera ha svolto un ciclo di audizioni informali, nel corso delle quali sono stati depositati alcuni documenti.
Nel corso della XVIII legislatura, la Camera dei deputati ha approvato (13 ottobre 2021) una proposta di legge in materia di equità del compenso delle prestazioni rese dai professionisti, con l'intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista. Il provvedimento, del quale il Senato ha avviato l'esame (A.S. 2419), non ha concluso l'iter parlamentare.