tema 29 settembre 2022
Studi - Istituzioni La transizione digitale della pubblica amministrazione
La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ha un ruolo centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA è una delle tre componenti della Missione n. 1 del Piano denominata Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura.
Nel corso della XVIII Legislatura, la materia è stata affrontata in diverse disposizioni contenute prevalentemente in provvedimenti di urgenza del Governo. Con la legge di bilancio 2020 e il decreto-legge n. 162 del 2019, recante proroga di termini e altre disposizioni, sono state previste diverse misure volte a promuovere e valorizzare l'informatizzazione della pubblica amministrazione. L'opera di diffusione dell'amministrazione digitale è proseguita nel 2020 coni decretio-legge n. 34 e n. 76/2020.
Successivamente, è intervenuto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 che, oltre a riordinare le attribuzioni di alcuni ministeri, ha inciso anche sulle funzioni del Governo in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale prevedendo che il Presidente del Consiglio promuova, indirizzi e coordini l'azione del Governo in diverse materie, tra cui la strategia italiana per la banda ultra larga; la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; le infrastrutture digitali materiali e immateriali. Viene poi istituito il Comitato interministeriale per la transizione digitale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

In sede parlamentare si segnala l'avvio dell'esame presso la I Commissione della Camera di una proposta di legge volta a potenziare l'utilizzo della carta di identità elettronica (CIE) come strumento di accertamento dell'identità del cittadino e di accesso del cittadino stesso ai servizi in rete.

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Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ampio spazio è dedicato alla digitalizzazione, sia della p.a., sia del sistema produttivo.

La missione n. 1 del PNRR, denominata Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, ha come obiettivo generale "l'innovazione del Paese in chiave digitale, grazie alla quale innescare un vero e proprio cambiamento strutturale", ed investe alcuni ampi settori di intervento:

  • digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione;
  • riforma della giustizia;
  • innovazione del sistema produttivo;
  • realizzazione della banda larga;
  • investimento sul patrimonio turistico e culturale.

 

Le linee di intervento della missione si sviluppano attorno a tre componenti progettuali:

  • digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA;
  • digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;
  • turismo e cultura 4.0.

 

Le risorse complessivamente destinate alla missione 1 sono pari a  40,32 miliardi di euro, cui si aggiungono 0,8 miliardi del React-EU e 8,74 miliardi del Fondo complementare per complessivi  49,86 miliardi di euro.

La digitalizzazione è uno dei temi trasversali del Piano che ricorrono anche nelle altre missioni coinvolgendo diversi settori:

  • la scuola nei suoi programmi didattici, nelle competenze di docenti e studenti, nelle sue funzioni amministrative, nei suoi edifici (missioni 2 e 4);
  • la sanità nelle infrastrutture ospedaliere, nei dispositivi medici, nelle competenze e nell'aggiornamento del personale (missioni 5 e 6);
  • l'aggiornamento tecnologico nell'agricoltura, nei processi industriali e nel settore terziario (missioni 2 e 3).

La prima componente della Missione n. 1, che riguarda la digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA, è articolata in tre settori di intervento:

  • digitalizzazione della PA;
  • modernizzazione della PA;
  • innovazione organizzativa della giustizia.

 

Lo stanziamento complessivo per gli interventi previsti dalla componente è pari a 11,75 miliardi di euro distribuiti in 7 investimenti 3 riforme.

 

Per i contenuti della componente e il suo stato di realizzazione si veda il paragrafo Pubblica amministrazione sul portale PNRR del sito della Camera dei deputati.

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2022

La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto diverse misure volte a promuovere e valorizzare l'informatizzazione della pubblica amministrazione.

In primo luogo, la legge di bilancio ha attribuito nuove competenze al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, consistenti nell'individuazione, promozionene e gestione di progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale, mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio (L. 160/2019, art. 1, comma 401).

 Risorse aggiuntive sono altresì destinate ai processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, attraverso l'incremento dello stanziamento di 6 milioni annui disposto dal D.L. 135/2018; l'incremento è pari a 6 mln per il 2020, 8 per il 20021 e 10 a decorrere dal 2022 (L. 160/2019, art. 1, comma 399).

Inoltre, la legge di bilancio 2020, ha autorizza la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in favore dell'AgID - Agenzia per l'Italia digitale, per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea) nonché per quelli di innovazione e connesse attività di comunicazione (L. 160/2019, art. 1, comma 400).

Alla Presidenza del Consiglio è affidato lo sviluppo della Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni attraverso la società per azioni, interamente partecipata dallo Stato, PagoPA, cui compete la gestione della piattaforma; sono a tal fine stanziate specifiche risorse finanziarie (L. 160/2019, art. 1, commi 402-403).

È al contempo disposto che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali e delle società da questi partecipate - assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. È richiamato, quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa, il riuso dei sistemi e degli strumenti di ICT (Information and Communications Technology).  Devono essere inoltre assicurate misure di per la gestione delle infrastrutture informatiche Data Center (L. 160/2019, art. 1, commi 588; 610-613).

Nella medesima ottica di risparmi di spesa, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) emani un atto di indirizzo e coordinamento a fini di razionalizzazione dei CED (Centri per l'elaborazione delle informazioni) della pubblica amministrazione centrale. Tale atto, oltre a risparmi di spesa, deve perseguire obiettivi di maggior qualità, sicurezza, efficienza energetica, continuità operativa dei CED (L. 160/2019, art. 1, commi 407-409).

È inoltre istituito il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e referendum per gli italiani all'estero e per quelli temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche (L. 160/2019, art. 1, commi 627-628).

Il decreto-legge n. 162 del 2019, recante proroga di termini e altre disposizioni, reca a sua volta diverse misure in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione.

 In particolare, è oggetto di proroga al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (comma 8 dell'art. 1).

Inoltre la norma dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.  I soggetti pubblici considerati sono quelli indicati dall'articolo 2, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale ossia: tutte le amministrazioni pubbliche  (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

 

Le disposizioni dell'articolo 42 incrementano la dotazone di esperti di cui la Presidenza del Consiglio può avvalersi per lo svolgiemnto delle funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese e dispone in merito all'esclusività dell'esercizio di alcune di queste funzioni per il tramite della società PAgoPa.

ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2020

Il decreto-legge 34/2020 (cd decreto Rilancio) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con una dotazione di 50 milioni per il 2020 (art. 239).

 Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione.

 Il Fondo è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di:

  • una "strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali;
  • la diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;
  • la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), recate dai seguenti articoli: 5 (sistema di pagamento elettronico, attraverso un sistema pubblico di connettività che assicuri una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente), 64 (sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), e 64-bis (accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.

Il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 giugno 2021 (pubblicato nella G.U. 10 agosto 2021, n. 190) ha provveduto al  primo riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2021, come segue:

  • euro 29.000.000 per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione tramite lo sviluppo delle piattaforme nazionali;
  • euro 2.000.000 per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno atti a favorire la diffusione delle competenze digitali necessarie per poter consentire ai cittadini un uso consapevole dei servizi e degli strumenti digitali realizzati ed erogati dalla pubblica amministrazione;
  • euro 1.000.00 per le attivita' e i servizi di assistenza tecnica necessari alla realizzazione dei progetti, degli interventi e delle iniziative finalizzati all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione.

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, commi 620 e 621) ha previsto rispettivamente:

  • la trasferibilità alle varie amministrazioni pubbliche delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale;
  • l'attribuzione alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e l'innovazione, delle attività tese a far funzionare la piattaforma per il tracciamento dei contatti e l'allerta Covid-19.

La dotazione del Fondo è stata incrementata  di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 380).

Il DM 21 luglio 2022  ha provveduto al riparto delle risorse del Fondo rleativamente all'importo residuo e allo stanziamento per l'anno 2021 e allo stanziamento per l'anno 2022.

Il decreto-legge 76/2020 reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Nell'ambito delle misure di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, recate dall'articolo 12, un gruppo di disposizioni sono volte a favorire e rafforzare l'uso della telematica nel procedimento amministrativo (comma 1, lett. b), c) e d). In particolare, si introduce il principio generale secondo il quale la amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici e si prevede l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati il domicilio digitale del responsabile del procedimento.

Gli interventi in materia di innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni sono contenute principalmente nel Titolo III "Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale" che introduce disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese e, più in particolare, finalizzate a:

  • favorire la diffusione di servizi in rete,
  • agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,
  • assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali,
  • rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione (artt. 24-30)

Un primo gruppo di misure riguarda il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini al fine di semplificare l'accesso ai servizi digitali delle p.a.

Tra i principali interventi si ricordano:

  • l'estensione della possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico, precisando che l'accesso al domicilio digitale avvenga tramite dispositivi mobili anche attraverso l'applicazione AppIO;
  • il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi;
  • la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;
  • l'obbligo per le p.a, dal 28 febbraio 2021, di utilizzare esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale - SPID e la Carta di identità - CIE per l'accesso dei cittadini ai propri servizi on line;
Si ricorda in proposito che la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, comma 622 ha disposto la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021).
  • la previsione che la verifica dell'identità digitale di un livello di sicurezza "almeno significativo" equivale alla esibizione del documento di identità per l'accesso ai servizi o nelle transazioni elettroniche;
  • la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO;
  • la piena operatività della piattaforma pagoPA;
  • la semplificazione delle modalità di rilascio della CIE;
  • la semplificazione della disciplina della conservazione dei documenti informatici;
  • l'adesione dei gestori dell'identità digitale al sistema SCIPAFI (Sistema centralizzato informatico di prevenzione amministrativa del furto di identità);
  • una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari;
  • la semplificazione del rilascio della firma elettronica avanzata anche ai fini dell'accesso ai servizi bancari;
  • il sostegno per l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
  • la semplificazione della disciplina anagrafica.

Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa (artt. 31 e 32)

Un secondo gruppo di disposizioni investe le modalità organizzative interne delle pubbliche amministrazioni al fine di implementare il loro grado di innovazione digitale.

In particolare l'art. 31 prevede, tra l'altro:

L'art. 31 reca diverse disposizioni in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni tra cui :

  • disposizioni in materia lavoro agile (c.d. smart working) nella pubblica amministrazione, volte anche a garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati (comma 1, lett. a);
  • il trasferimento della funzione di coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale dall'AGID alla Presidenza del Consiglio, cui spetta anche il compito di assicurare adeguati livelli di sicurezza informatica (comma 1, lett. b);
  • l'eliminazione, della possibilità per l'AGID di definire, di propria iniziativa, i criteri e le  modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti delle p.a. e abolizione della disposizione che prevedeva il traferimento all'AGID di ogni funzione già attribuita al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1, lett. c);
  • la previsione che il mancato avvio da parte del difensore civico digitale delle attività necessarie a porre rimedioalle violazioni del codice dell'ammminstrazione digitale rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare (comma 1, lett. d);
  • la semplificazione di alcune procedure relative alla sicurezza cibernetica (comma 2);
  • l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie del Ministero dell'interno di una Direzione centrale per l'innovazione tecnologica con il compito di assicurare l'innovazione tecnologica del medesimo Ministero e delle prefetture (commi 3 e 4);
  • l'attibuzione a Sogei del ruolo di innovation procurement broker e la sua dall'obbligo di avvalersi di CONSIP per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo (comma 5).

 

L'art. 32 prevede un codice di condotta tecnologica volto a coordinare l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali (artt. 33-35)

Un terzo gruppo di disposizioni reca interventi in materia di patrimonio informativo pubblico, riconducendolo ad una piattaforma unica nazionale, in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per garantire alle pubbliche amministrazioni di consultare e accedere ai dati detenuti da altre amministrazioni ed evitare quindi di dover chiedere al cittadino la stessa informazione o il medesimo dato già richiesto e detenuto (secondo la logica cd. once only).

In proposito si prevede:

  • una sanzione per i dirigenti responsabili dell'inadempimento all'obbligo di rendere disponibili i dati e l'obbligo in capo al concessionario di servizi di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti (art. 33);
  • una nuova disciplina della Piattaforma digitale nazionale dati, prevedendo, tra l'altro l'adozione con DPCM di una Strategia nazionale dati per identificare le modalità di messa a disposizione dei dati (art. 34);
  • l'istituzione da parte della Presidenza del Consiglio di una infrastruttura digitale centralizzata (cloud nazionale) ad alta affidabilità dove sono destinati a migrare i CED delle amministrazioni centrali e locali privi dei requisiti di sicurezza fissati con regolanmento dall'AGID. In alternativa, le p.a. possono migrare i servizi digitali verso soluzioni cloud  che rispettono i requisiti fissati dall'AGID (art. 35).

Misure per l'innovazione (artt. 36 e 37)

Infine, un ultimo gruppo di disposizioni introduce misure per l'innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l'impiego delle tecnologie emergenti.

L'articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico, per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, attinenti alla trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica. Tali attività possno derogare temporaneamente, previa autorizzazione, a norme dello Stato che impediscono la sperimentazione. 

L'art. 37 prevede che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale (ossia l'indirizzo PEC) al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l'indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo. È disciplinata la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.

ultimo aggiornamento: 12 agosto 2021

Il decreto-legge 1° marzo 2021 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri interviene anche sulle funzioni del Governo in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale (art. 8) prevedendo che il Presidente del Consiglio promuova, indirizzi e coordini l'azione del Governo nelle seguenti materie:

  • innovazione tecnologica;
  • attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea;
  • strategia italiana per la banda ultra larga;
  • digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
  • trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato;
  • accesso dei servizi in rete;
  • connettività;
  • infrastrutture digitali materiali e immateriali;
  • strategia nazionale dei dati pubblici.

La sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni viene individuatanel nuovo Comitato interministeriale per la transizione digitale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto da:

  • il Ministro per la pubblica amministrazione, ove nominato;
  • il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • il Ministro della giustizia;
  • il Ministro dello sviluppo economico;
  • il Ministro della salute.

Al Comitato partecipano altresì gli altri Ministri (o loro delegati) aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il Comitato ha il compito di coordinare l'azione del Governo principalmente nelle seguenti iniziative:

  • strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;
  • fascicolo sanitario elettronico e piattaforma dati sanitari;
  • iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain.

 Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti il Comitato esamina le linee strategiche, attività e progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, "anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche" e le modalità esecutive più idonee a fini realizzativi. Inoltre, monitora le azioni e i progetti in corso, onde verificare lo stato di attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità, elaborare possibili soluzioni e iniziative.

Viene istituita una segreteria tecnico-amministrativa del Comitato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di supporto e collaborazione, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato.

Ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa possono essere chiamati a partecipare (a titolo gratuito) rappresentanti delle pubbliche amministrazioni le quali partecipino al Comitato.

La segreteria tecnico amministrativa trae il proprio personale all'interno del contingente previsto dal comma 9.

Quest'ultimo prevede che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - più precisamente, presso la struttura di questa competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - operi un contingente composto da:

  • esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale. Possono essere anche estranei alla pubblica amministrazione e sono nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio;
  • unità di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo o comando (o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza), proveniente da pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze di polizia. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

ultimo aggiornamento: 10 marzo 2021

La I Commissione della Camera ha avviato l'esame della proposta di legge A.C. 432 volta potenziare l'utilizzo della carta di identità elettronica (CIE) come strumento di accertamento dell'identità del cittadino e di accesso del cittadino stesso ai servizi in rete.

In particolare, si definisce la CIE quale strumento che assicura al massimo livello di sicurezza il riconoscimento dell'identità fisica e digitale del cittadino e si prescrive di dotare le autorità di pubblica sicurezza degli strumenti informatici necessari per garantire l'immediato riconoscimento della persona (articolo 1).

Inoltre si prevede che la CIE diventi lo strumento preferenziale di identificazione di una serie di soggetti, quali:

  • esercenti attività finanziaria (articolo 2);
  • professionisti e revisori contabili (articolo 3);
  • soggetti addetti al recupero crediti, alla custodia e al trasporto di valori, addetti alla mediazione mobiliare (articolo 4);
  • operatori delle comunicazioni (articolo 5).

La proposta di legge prevede poi che anche l'accesso a siti sensibili, quali porti, aeroporti e stazioni ferroviarie possa avvenire tramite CIE (articolo 6), così come l'accesso al luogo di lavoro dei dipendenti pubblici, in sostituzione della timbratura. In quest'ultimo caso la CIE può essere utilizzata anche ai fini della verifica della effettiva presenza in servizio del lavoratore (articolo 7). Si ricorda, in proposito che la legge 56/2019 (art. 2) recante interventi per la concretezza delle azioni pubbliche amministrative e la prevenzione dell'assenteismoprevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi (in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico e dei dipendenti titolari di un rapporto agile), ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro.

Infine, si stabilisce che i servizi in rete erogati da soggetti pubblici o privati debbano essere compatibili con i sistemi di sicurezza realizzati tramite la CIE (articolo 8).

ultimo aggiornamento: 11 aprile 2019

Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle p.a. (art. 14-bis del D.Lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale CAD). Il Piano è redatto dall'AgID, che ne cura anche la verifica dell'attuazione, e approvato dal Presidente del Consiglio, o dal ministro delegato per l'informatizzazione.

Con il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022è stato approvato il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 che prosegue e integra le linee di azione del Piano 2020-2022  del Piano 2019-2021 e del  Piano 2017-2019.

L'aggiornamento 2021 – 2023 rappresenta la naturale evoluzione della precedente edizione. In particolare:  

  • consolida l'attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati;
  • introduce alcuni elementi di novità connessi all'attuazione PNRR e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale della PA.

Nell'arco del triennio sono state definite circa 200 azioni: a carico di AgID e Dipartimento per la trasformazione digitale, altre a carico di PA centrali e locali. 

Nel dicembre 2019, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha presentato 2025. Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese

La strategia di innovazione è articolata in tre "sfide" principali: la digitalizzazione della società, l'innovazione del Paese e lo sviluppo sostenibile e etico della società nel suo complesso. Il piano descrive un processo di trasformazione strutturale del Paese, dalle infrastrutture digitali, ai servizi della Pubblica Amministrazione, alla collaborazione tra pubblico e privato nel generare innovazione.

L'attuazione del Piano è monitorata sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale.

ultimo aggiornamento: 9 maggio 2022

Con la Comunicazione COM (2021) 118 final dal titolo "2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade" del 9 marzo 2021, la Commissione europea ha presentato una visione e le prospettive per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030.

La Comunicazione si sviluppa su quattro settori che costituiscono la bussola digitale dell'Europa :

  • le Competenze digitali;
  • le Infrastrutture digitali sicure e sostenibili;
  • la Trasformazione digitale delle imprese;
  • la Digitalizzazione dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi pubblici, l'obiettivo dell'UE è di garantire che entro il 2030 la vita democratica e i servizi pubblici online siano completamente accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità. Si tratta di realizzare un ambiente digitale che fornisca strumenti facili da usare, efficienti e personalizzati con elevati standard di sicurezza e privacy. Inoltre, garantire il voto elettronico incoraggerebbe una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita democratica.

Ecco in sintesi gli obiettivi da raggiungere entro il 2030:

  • Servizi pubblici fondamentali: 100% online
  • Sanità online: cartelle cliniche disponibili al 100%
  • Identità digitale: 80% cittadini che utilizzano l'ID digitale

La Commissione avvierà un ampio processo di discussione e consultazione, anche con i cittadini, sulla visione dell'UE e sui principi digitali e proporrà un programma di politica digitale che renda operativa la bussola digitale entro la fine dell'estate, nonché per progredire verso una dichiarazione interistituzionale sui principi digitali entro la fine del 2021.

ultimo aggiornamento: 19 marzo 2021
 
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