Tra i più recenti interventi di sostegno finanziario alle università vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito tema.
Tra di essi, peraltro, si registrano, con valenza generale, ulteriori incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. E', così, proseguito un trend che ha caratterizzato gli ultimi anni, nel corso dei quali, inoltre, una quota sempre crescente del medesimo Fondo è stata destinata alla valorizzazione della qualità dell'offerta didattica, della ricerca, delle sedi, ed è stata istituita nell'ambito dello stesso, in particolare, una specifica sezione destinata al finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza.
Al contempo, sono stati istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ulteriori Fondi.
Inoltre, è stata ridefinita la disciplina del costo standard per studente, sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del FFO.
Entro il 1° gennaio 2015, le università hanno dovuto adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo e hanno dovuto dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.
Per le università statali, la L. 537/1993 (art. 5, co. 1) ha istituito:
I criteri di ripartizione del FFO sono stati definiti, da ultimo, per il 2021, con DM 9 agosto 2021, n. 1059.
1) L'incremento delle risorse del FFO e la definizione della quota premiale
Negli ultimi anni, le risorse destinate al FFO sono passate da € 6.697,7 mln per il 2013 a € 8.325,5 mln per il 2021, con un incremento percentuale del 24,3%.
Tra le diverse disposizioni che hanno influito sullo stanziamento del Fondo, si ricordano, da ultimo:
In materia, si ricorda che dal 2014 sono confluite nel FFO (nonché nel contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012), le risorse relative a (D.L. 69/2013-L. 98/2013: art. 60, co. 1):
Inoltre, il D.L. 180/2008 (L. 1/2009: art. 2) ha previsto che, a decorrere dal 2009, una quota del FFO – inizialmente fissata in misura non inferiore al 7% del Fondo, con progressivi incrementi negli anni successivi –, è ripartita tra le università in relazione alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche (c.d. quota premiale).
Successivamente, il D.L. 69/2013 (L. 98/2013: art. 60, co. 01) ha disposto che la quota premiale del FFO era determinata in misura non inferiore al 16% per il 2014, al 18% per il 2015 e al 20% per il 2016. Per gli anni successivi, ha previsto incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30%.
Ha, altresì, previsto che almeno tre quinti della stessa quota sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR- v. infra) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate ogni 5 anni dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
L'applicazione di tali previsioni non può determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università, per ciascun anno, in misura maggiore del 5% rispetto all'anno precedente
2) Le sezioni del FFO destinate al finanziamento delle attività di ricerca e dei dipartimenti universitari di eccellenza
La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito nel FFO, dal 2017, una sezione denominata "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" e, dal 2018, una sezione denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza".
Successivamente, tuttavia, dal 2019, la dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca è stata azzerata.
La stessa L. 232/2016 (art. 1, co. 314-338) ha previsto che il Fondo per il finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di eccellenza dispone di una dotazione annua di € 271 mln dal 2018.
In particolare, le risorse sono destinate al finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di eccellenza, valutati sulla base dei risultati della VQR e di progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università.
Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a 180, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni area disciplinare. L'importo annuo del finanziamento per ciascun dipartimento assegnatario dipende innanzitutto dalla consistenza dell'organico del dipartimento, rapportata alla consistenza organica a livello nazionale.
Con riguardo ai vincoli di utilizzo, ha disposto che non più del 70% dell'importo complessivo del finanziamento (elevato, dal quinquennio 2023-2027, all'80% dall'art. 1, co. 633, della L. 205/2017) può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo (lett. a)), e che, fermo restando tale primo vincolo, il finanziamento deve essere impiegato: per almeno il 25%, per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento (art. 18, co. 4, L. 240/2010) (lett. b)); per almeno il 25% (elevato, a decorrere dal quinquennio 2023-2027, al 40%, sempre dall'art. 1, co. 633, della L. 205/2017), per il reclutamento di ricercatori di "tipo b" (lett. c)); per le chiamate dirette di professori (art. 1, co. 9, L. 230/2005) (senza prevedere una quota minima) (lett. d)).
3) La nuova disciplina per la definizione del costo standard per studente universitario
Il D.L. 91/2017 (L. 123/2017: art. 12) ha ridefinito a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente universitario in corso nelle università statali – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del FFO – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017.
L'intervento ha fatto seguito alla sentenza 104/2017, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. 49/2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali.
Con particolare riguardo alla disciplina applicabile dal 2018, il D.L. 91/2017 ha stabilito innanzitutto che per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.
Ha definito, altresì, i criteri sulla base dei quali è determinato (ed eventualmente aggiornato) il modello di calcolo del costo standard per studente, che, in particolare, attengono ai costi del personale docente, dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo, nonché ai costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, prevedendo anche alcuni meccanismi perequativi, al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui l'università si trova ad operare.
Il modello di calcolo è determinato con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'università e della ricerca, che stabilisce anche la quota del FFO da ripartire tra gli atenei in base al criterio del costo standard per studente.
4) Le ultime novità in materia di VQR
La L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 339 ) ha previsto a livello legislativo che la Valutazione della qualità della ricerca è effettuata dall'ANVUR sulla base di linee-guida emanate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, che individua anche le risorse economiche necessarie al suo svolgimento, e ha fissato il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emanazione delle stesse linee guida per la sua conclusione.
Le linee guida sono state poi integrate e in parte modificate con DM 444 dell'11 agosto 2020 che, tra l'altro, ha differito al 15 marzo 2022 il termine di pubblicazione dei risultati, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto in ogni caso conto dell'esigenza di assicurare l'utilizzo degli stessi risultati ai fini del finanziamento delle università e degli enti di ricerca entro il 2022.
Conseguentemente, con decreto n. 9 del 25 settembre 2020 l'ANVUR ha aggiornato il bando.
Sul sistema di finanziamento (pubblico) delle università statali e non statali legalmente riconosciute si rinvia anche all'apposita sezione web del MUR.
Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 60, co. 1) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con una dotazione pari a € 50 mln, destinato a promuovere presso università statali (nonché università non statali e istituzioni AFAM) attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
Inoltre, (art. 60-ter) ha previsto che, al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali (e non statali) aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno un numero complessivo di iscritti non superiore a 9.000, è riconosciuto un contributo complessivo di € 2 mln per il 2021.
I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse devono essere definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 523) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di € 5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, il "Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale", da ripartire fra le università statali che gestiscono, anche attraverso enti strumentali, collegi universitari.
In precedenza, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 275) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione dell'allora MIUR, del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno.
La dotazione del Fondo è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (art. 1, co. 273).
Le risorse del Fondo sono destinate alle università, con sede in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche. L'individuazione delle stesse è rimessa ad un decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede anche al riparto delle risorse.
Il finanziamento è utilizzato per interventi di sostegno diretto agli studenti, finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno.
Entro il 1° gennaio 2015 le università hanno dovuto adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo e hanno dovuto dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.
Infatti, la L. 240/2010 (art. 5) aveva delegato il Governo a rivedere la disciplina della contabilità degli atenei al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo e maggiore trasparenza e omogeneità, nonché di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione.
Il d.lgs. 18/2012, conseguentemente emanato, aveva disposto (art. 7, co. 3, come modificato dall'art. 6, co. 2, del D.L. 150/2013-L. 15/2014) che, entro il termine del 1° gennaio 2015, le università dovevano procedere a quanto sopra indicato.
Con riferimento al regime di tesoreria, il D.L. 1/2012 (L. 27/2012: art. 35, co. 8-13, come modificato prima dall'art. 1, co. 395, L. 190/2014 e, da ultimo, dall'art. 1, co. 877, della L. 205/2017) ha sospeso, fino al 31 dicembre 2021, lo speciale regime di tesoreria unica c.d. "misto" (art. 7 d.lgs. 279/1997), esteso, a decorrere dal 1999, anche alle università statali (art. 51, co. 3, L. 449/1997). Dunque, anche per le università è tornato ad applicarsi l'ordinario regime di tesoreria unica (art. 1,L. 720/1984).
In sostanza, mentre con il regime speciale le università erano tenute a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato (mentre le entrate "proprie", escluse dal riversamento nella tesoreria statale, dovevano essere depositate direttamente presso il sistema bancario e utilizzate prioritariamente per i pagamenti), con il regime ordinario di tesoreria unica le università devono versare tutte le entrate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.