tema 16 febbraio 2022
Studi - Cultura Il sistema di finanziamento e la contabilità delle università statali

Tra i più recenti interventi di sostegno finanziario alle università vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito tema.

Tra di essi, peraltro, si registrano, con valenza generale, ulteriori incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. E', così, proseguito un trend che ha caratterizzato gli ultimi anni, nel corso dei quali, inoltre, una quota sempre crescente del medesimo Fondo è stata destinata alla valorizzazione della qualità dell'offerta didattica, della ricerca, delle sedi, ed è stata istituita nell'ambito dello stesso, in particolare, una specifica sezione destinata al finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza.

 Al contempo, sono stati istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ulteriori Fondi.

Inoltre, è stata ridefinita la disciplina del costo standard per studente, sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del FFO.

Entro il 1° gennaio 2015, le università hanno dovuto adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo e hanno dovuto dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.

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Per le università statali, la L. 537/1993 (art. 5, co. 1) ha istituito:

  • il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), che attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria.
    Le risorse sono allocate sul cap. 1694 dello stato di previsione del MUR;
  • il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi.
    Le risorse sono allocate sul cap. 7266 dello stato di previsione del MUR;
  • il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. Il Fondo, allocato sul cap. 1690 dello stato di previsione dell'allora MIUR, è confluito dal 2014, in virtù del D.L. 69/2013 (L. 98/2013: art. 60) nel FFO e nel capitolo afferente al contributo alle università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692).

 

I criteri di ripartizione del FFO sono stati definiti, da ultimo, per il 2021, con DM 9 agosto 2021, n. 1059.

Qui le tabelle allegate.

1) L'incremento delle risorse del FFO e la definizione della quota premiale

 

Negli ultimi anni, le risorse destinate al FFO sono passate da € 6.697,7 mln per il 2013€ 8.325,5 mln per il 2021, con un incremento percentuale del 24,3%.

Tra le diverse disposizioni che hanno influito sullo stanziamento del Fondo, si ricordano, da ultimo:

  • la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021: art. 1, co. 297) che destina parte delle risorse incrementali, pari a  € 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026, all'assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo; alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; ad incentivare le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore; alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e al completamento del processo di consolidamento della Scuola superiore meridionale; all'incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca; 
  •  la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 518) e il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 3), che, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, hanno previsto un incremento di € 165 mln annui dal 2020.
In attuazione, sono intervenuti il DM 26 giugno 2020, n. 234 e il DM 3 agosto 2021 , n. 1014;
  • la stessa L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 521), che ha previsto un incremento per il 2021, di € 3 mln, da destinare alle università del Mezzogiorno con un numero di iscritti minore di 20.000.
In attuazione, è intervenuto il DM 20 maggio 2021, n. 619. Qui la tabella 2;
  • il D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 21-bis) e il già citato D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 5), che hanno previsto un incremento di € 15 mln per il 2020 e di € 21,6 per il 2021 al fine di consentire la proroga del termine finale del corso di dottorato di ricerca in favore dei dottorandi, al fine di contrastare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • il medesimo D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che ha previsto un incremento di € 200 mln annui dal 2021, per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B (art. 238, co. 1), e di € 100 mln per il 2021 ed € 200 mln annui dal 2022, al fine di promuovere l'attività di ricerca (art. 238, co. 5);
  • il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 6, co. 5-sexies e 5-septies), che ha incrementato il Fondo di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022, finalizzati alla stipula da parte delle università di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (nel limite di € 96,5 mln annui dal 2021) e all'avvio di procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia (nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022), riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. Al contempo, tuttavia, lo stesso D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 32, co. 1 e 2) ha disposto che € 1,5 mln annui dal 2021, a valere sullo stanziamento del FFO, sono utilizzati a copertura dell'incremento, disposto dal 2020, delle risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI);
  • la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019), che  ha incrementato il Fondo di € 1 mln a decorrere dal 2020 al fine di promuovere l'inserimento, nell'offerta formativa delle università, di corsi di studi di genere (art. 1, co. 354), nonché - senza specifica finalizzazione - di € 5 mln nel 2021, € 15 mln nel 2022, € 25 mln nel 2023, € 26 mln nel 2024, € 25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 mln annui a decorrere dal 2027 (art. 1, co. 861);
  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018), che ha incrementato il Fondo di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (art. 1, co. 400) e  – senza specifica finalizzazione - di € 40 mln per il 2019 (art. 1, co. 979).

Anche i precedenti incrementi in alcuni casi avevano avuto una specifica finalizzazione quale, ad esempio, l'incremento della quota premiale ( L. 190/2014: art. 1, co. 172), la realizzazione di un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia ( L. 208/2015: art. 1, co. 206), la chiamata di ricercatori ( L. 208/2015: art. 1, co. 247 e L. 205/2017: art. 1, co. 633), il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera ( L. 167/2017: art. 11), l'incremento delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ( L. 205/2017: art. 1, co. 639 e 640).

In materia, si ricorda che dal 2014 sono confluite nel FFO (nonché nel contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012), le risorse relative a (D.L. 69/2013-L. 98/2013: art. 60, co. 1):

 

Inoltre, il D.L. 180/2008 (L. 1/2009: art. 2) ha previsto che, a decorrere dal 2009, una quota del FFO – inizialmente fissata in misura non inferiore al 7% del Fondo, con progressivi incrementi negli anni successivi , è ripartita tra le università in relazione alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche (c.d. quota premiale).

Successivamente, il D.L. 69/2013 (L. 98/2013: art. 60, co. 01) ha disposto che la quota premiale del FFO era determinata in misura non inferiore al 16% per il 2014, al 18% per il 2015 e al 20% per il 2016. Per gli anni successivi, ha previsto incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30%.

Ha, altresì, previsto che almeno tre quinti della stessa quota sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR- v. infra) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate ogni 5 anni dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

L'applicazione di tali previsioni non può determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università, per ciascun anno, in misura maggiore del 5% rispetto all'anno precedente

2) Le sezioni del FFO destinate al finanziamento delle attività di ricerca e dei dipartimenti universitari di eccellenza

 

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito nel FFO, dal 2017, una sezione denominata "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" e, dal 2018, una sezione denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza".

 

Successivamente, tuttavia, dal 2019, la dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca è stata azzerata.

La L. 232/2016 (art. 1, co. 295-302) aveva previsto che il Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali, disponeva di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017 e che l'importo individuale del finanziamento annuale era pari a € 3.000, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.
Successivamente, a seguito delle riduzioni previste dal D.L. 50/2017 ( L. 96/2017: art. 22- bis, co. 6) e dalla L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 637 e 641, nonchè interventi di II sezione), la dotazione del Fondo è divenuta pari, per il 2018, a € 2 mln e, dal 2019, è stata azzerata.
Qui la pagina del sito dell'ANVUR dedicata alla procedura conclusasi nel 2017.
 

La stessa L. 232/2016 (art. 1, co. 314-338) ha previsto che il Fondo per il finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di eccellenza dispone di una dotazione annua di € 271 mln dal 2018.

In particolare, le risorse sono destinate al finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di eccellenza, valutati sulla base dei risultati della VQR e di progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università.

Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a 180, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni area disciplinare. L'importo annuo del finanziamento per ciascun dipartimento assegnatario dipende innanzitutto dalla consistenza dell'organico del dipartimento, rapportata alla consistenza organica a livello nazionale.

Con riguardo ai vincoli di utilizzo, ha disposto che non più del 70% dell'importo complessivo del finanziamento (elevato, dal quinquennio 2023-2027, all'80% dall'art. 1, co. 633, della L. 205/2017) può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo (lett. a)), e che, fermo restando tale primo vincolo, il finanziamento deve essere impiegato: per almeno il 25%, per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento (art. 18, co. 4, L. 240/2010) (lett. b)); per almeno il 25% (elevato, a decorrere dal quinquennio 2023-2027, al 40%, sempre dall'art. 1, co. 633, della L. 205/2017), per il reclutamento di ricercatori di "tipo b" (lett. c)); per le chiamate dirette di professori (art. 1, co. 9, L. 230/2005) (senza prevedere una quota minima) (lett. d)).

Relativamente al quinquennio 2018-2022, l 'elenco dei 180 dipartimenti di eccellenza è stato pubblicato il 9 gennaio 2018.

 

3) La nuova disciplina per la definizione del costo standard per studente universitario

 

Il D.L. 91/2017 (L. 123/2017: art. 12) ha ridefinito a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente universitario in corso nelle università statali – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del FFO – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017.

L'intervento ha fatto seguito alla sentenza 104/2017, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. 49/2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali.

 

Con particolare riguardo alla disciplina applicabile dal 2018, il D.L. 91/2017 ha stabilito innanzitutto che per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.

Ha definito, altresì, i criteri sulla base dei quali è determinato (ed eventualmente aggiornato) il modello di calcolo del costo standard per studente, che, in particolare, attengono ai costi del personale docente, dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo, nonché ai costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, prevedendo anche alcuni meccanismi perequativi, al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui l'università si trova ad operare.

Il modello di calcolo è determinato con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'università e della ricerca, che stabilisce anche la quota del FFO da ripartire tra gli atenei in base al criterio del costo standard per studente.

Per il triennio 2018-2020 è intervenuto il DM 8 agosto 2018, n. 585. In particolare, il DM ha stabilito che la percentuale di FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, da ripartire sulla base del costo standard era del 22% per il 2018, del 24 % per il 2019 e del 26% per il 2020.
Qui la tabella di determinazione del costo standard per singolo ateneo relativa al 2018.
Qui la tabella di determinazione del costo standard per singolo ateneo relativa al 2019.
Qui la tabella di determinazione del costo standard per singolo ateneo relativa al 2020.
Per il triennio 2021-2023 è intervenuto il DM 4 agosto 2021, n. 1015. In particolare, il DM ha stabilito che la percentuale di FFO; al netto degli interventi con vincolo di destinazione, da ripartire sulla base del costo standard è del 28% per il 2021, del 30% per il 2022 e del 32% per il 2023.
Qui la tabella di determinazione del costo standard per singolo ateneo relativa al 2021.

4) Le ultime novità in materia di VQR

 

La L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 339 ) ha previsto a livello legislativo che la Valutazione della qualità della ricerca è effettuata dall'ANVUR sulla base di linee-guida emanate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, che individua anche le risorse economiche necessarie al suo svolgimento, e ha fissato il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emanazione delle stesse linee guida per la sua conclusione.

 

Le linee guida relative alla VQR 2015-2019 sono state emanate dall'allora MIUR con DM 1110 del 29 novembre 2019. In particolare, il decreto disciplina il processo di valutazione della qualità della ricerca, nonché del trasferimento tecnologico e della valorizzazione dei risultati della ricerca (c.d.  terza missione) con riferimento a: università statali; università non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche; enti pubblici di ricerca vigilati dall'allora MIUR; altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la copertura delle spese relative. Il processo di valutazione riguarda anche le articolazioni interne delle istituzioni indicate (Dipartimenti o strutture assimilabili per le università; strutture assimilabili ai Dipartimenti universitari negli enti pubblici di ricerca). Il DM aveva indicato il 31 luglio 2021 quale data di termine del processo, con la pubblicazione dei risultati.
Il bando era stato approvato dall'ANVUR con decreto n. 1 del 3 gennaio 2020

Le linee guida sono state poi integrate e in parte modificate con DM 444 dell'11 agosto 2020 che, tra l'altro, ha differito al 15 marzo 2022 il termine di pubblicazione dei risultati, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto in ogni caso conto dell'esigenza di assicurare l'utilizzo degli stessi risultati ai fini del finanziamento delle università e degli enti di ricerca entro il 2022.

Conseguentemente, con decreto n. 9 del 25 settembre 2020 l'ANVUR ha aggiornato il bando.

Sul sistema di finanziamento (pubblico) delle università statali e non statali legalmente riconosciute si rinvia anche all'apposita sezione web del MUR.

ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2022

Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 60, co. 1) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con una dotazione pari a € 50 mln, destinato a promuovere presso università statali (nonché università non statali e istituzioni AFAM) attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

In attuazione è intervenuto il DM 30 giugno 2021, n. 752 che, in particolare, ha destinato alle università statali € 40 mln.

Inoltre, (art. 60-ter) ha previsto che, al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali (e non statali) aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno un numero complessivo di iscritti non superiore a 9.000, è riconosciuto un contributo complessivo di € 2 mln per il 2021.

I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse devono essere definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 523) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di € 5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, il "Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale", da ripartire fra le università statali che gestiscono, anche attraverso enti strumentali, collegi universitari.

Le modalità di riparto delle risorse e le condizioni di accesso al Fondo – allocato sul cap. 1715 – sono state definite con decreto interministeriale (MUR – MEF) 9 luglio 2021, n. 757. In base allo stesso, l'elenco delle università che accedono al fondo è approvato con decreto del MUR, in esito ad apposita procedura on-line, predisposta tramite specifica piattaforma informatica gestita dal CINECA e resa nota agli atenei da parte della competente Direzione generale del MUR, finalizzata alla verifica della sussistenza in capo agli atenei dei requisiti prescritti.

In precedenza, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 275) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione dell'allora MIUR, del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno.

La dotazione del Fondo è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (art. 1, co. 273).

Le risorse del Fondo sono destinate alle università, con sede in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche. L'individuazione delle stesse è rimessa ad un decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede anche al riparto delle risorse.

Il finanziamento è utilizzato per interventi di sostegno diretto agli studenti, finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno.

Nel DM 30 dicembre 2020, di riparto in capitoli per il triennio 2021-2023, tuttavia, il Fondo non ha ancora evidenza nello stato di previsione del MUR.
ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2021

Entro il 1° gennaio 2015 le università hanno dovuto adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo e hanno dovuto dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.

Infatti, la L. 240/2010 (art. 5) aveva delegato il Governo a rivedere la disciplina della contabilità degli atenei al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo e maggiore trasparenza e omogeneità, nonché di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione.

Il d.lgs. 18/2012, conseguentemente emanato, aveva disposto (art. 7, co. 3, come modificato dall'art. 6, co. 2, del D.L. 150/2013-L. 15/2014) che, entro il termine del 1° gennaio 2015, le università dovevano procedere a quanto sopra indicato.

In base alla nuova normativa, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è formato da: bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio; bilancio unico d'ateneo di previsione triennale; bilancio unico d'ateneo di esercizio; bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri enti controllati.
Le sole università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi della L. 196/2009 sono tenute anche a predisporre un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e un rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
Le medesime università considerate amministrazioni pubbliche predispongono il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale strutturandolo in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa, nonché un apposito prospetto (da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e al bilancio unico d'ateneo di esercizio) contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.
 
I principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università sono stati da ultimo ridefiniti con DM 19/2017.
 
Per supportare il cambiamento, con DM 578/2014 era stata istituita presso il MIUR la Commissione per la contabilità economico patrimoniale delle università.
Qui i bilanci delle università.
 

Con riferimento al regime di tesoreria, il D.L. 1/2012 (L. 27/2012: art. 35, co. 8-13, come modificato prima dall'art. 1, co. 395, L. 190/2014 e, da ultimo, dall'art. 1, co. 877, della L. 205/2017) ha sospeso, fino al 31 dicembre 2021, lo speciale regime di tesoreria unica c.d. "misto" (art. 7 d.lgs. 279/1997), esteso, a decorrere dal 1999, anche alle università statali (art. 51, co. 3, L. 449/1997). Dunque, anche per le università è tornato ad applicarsi l'ordinario regime di tesoreria unica (art. 1,L. 720/1984).

In sostanza, mentre con il regime speciale le università erano tenute a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato (mentre le entrate "proprie", escluse dal riversamento nella tesoreria statale, dovevano essere depositate direttamente presso il sistema bancario e utilizzate prioritariamente per i pagamenti), con il regime ordinario di tesoreria unica le università devono versare tutte le entrate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2021
 
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