tema 27 settembre 2022
Studi - Finanze
Pagamenti e antiriciclaggio

 

Nel corso della XVIII legislatura sono stata adottate numerose norme che vanno a incidere sul regime di utilizzo del contante, in particolare limitandone l'uso e favorendo l'utilizzo di strumenti tracciabili. Tali misure sono state considerate dal legislatore uno strumento chiave nella lotta ai fenomeni criminali e all'evasione fiscale. In questa direzione, alcuni provvedimenti sono stati introdotti anche per favorire l'acquisto, il noleggio e l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, altri per dissuadere gli esercenti a non utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.

Al fine di una maggiore razionalità nell'azione di monitoraggio fiscale dei flussi di denaro, soprattutto per un maggiore coordinamento tra le autorità europee di settore, alcune disposizioni sono state introdotte in materia di contrasto del riciclaggio di denaro di illecita provenienza.

Per comprendere comunque le dimensioni dell'utilizzo del contante in Italia si possono consultare i dati presentati dalla Banca d'Italia nello studio Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento. Secondo tal studio, il contante continua ad essere lo strumento di pagamento più utilizzato nel punto vendita fisico, sebbene la sua quota sia diminuita rispetto al 2016: il valore del contante i pagamenti rappresentano il 58 per cento dei pagamenti totali (68 nel 2016), rispetto al 32 per cento delle transazioni con carte (29 nel 2016) e al 10 per cento con altri strumenti (3 nel 2016); il contante viene utilizzato principalmente per operazioni di importo esiguo; il valore medio per contanti è di 16,18 € (45,24 € per le carte); il contante è più utilizzato nelle regioni centro-meridionali, da donne e persone con redditi e livelli di istruzione più bassi e da lavoratori autonomi; le alternative al contante sono preferite principalmente da persone di fascia medio-alta reddito e istruzione, dipendenti e pensionati.

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Con il Decreto Legge 145/2023 - recante misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali -è stato integrato il testo del decreto legislativo 231/2007 introducendo l'articolo 34-bis.

La norma attribuisce agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una banca dati informatica centralizzata di documenti, dati e informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale e soggetti all'obbligo di conservazione.

La previsione è finalizzata a fornire un patrimonio informativo di rilievo cui le autorità competenti in ambito antiriciclaggio possono accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni e attribuzioni istituzionali, nonché un ausilio per i singoli professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. La norma, inoltre, risponde all'esigenza di garantire maggiore uniformità di comportamento da parte dei professionisti e di agevolarne la compliance rispetto alle norme vigenti in materia di antiriciclaggio.

La banca dati è gestita dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni debbano esservi trasmessi.

Prima di prestare la propria opera professionale ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Qualora emergano operatività anomale (tenuto conto degli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF) il professionista riceve apposito avviso, elaborato dall'organismo di autoregolamentazione, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.

La norma precisa che la trasmissione alla banca dati effettuata dal professionista non sostituisce gli obblighi di conservazione e che gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 34-bis.

L'accesso è consentito a MEF, UIF, Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, DIA e DNA per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali individuate dal decreto legislativo 231/2007. La definizione delle modalità tecniche e operative dell'accesso è rinviata ad apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.

I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono trattati per le finalità previste dall'articolo 34-bis, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, e sono conservati per un periodo di 10 anni.

    ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2025
     
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