tema 20 luglio 2018
Studi - Ambiente Ulteriori interventi per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia
  • atto camera 804 S. 435. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" (approvato dal Senato) (804)
    iter vedi su camera.it
    • 28 06 2018 Assegnato
    • 28 06 2018 Da assegnare
    • 04 07 2018 In corso di esame in Commissione
    • 12 07 2018 Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione
    • 16 07 2018 In discussione
    • 19 07 2018 Approvato definitivamente, non ancora pubblicato
    • 24 07 2018 Approvato definitivamente. Legge

Il decreto legge 55/2018, recante ulteriori misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nei territori delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, è stato approvato in via definitiva dalla Camera nel testo già approvato dal Senato.

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Il decreto-legge n. 55 del 2018 è stato adottato dal Governo al fine di disciplinare la sospensione di alcuni termini. Il testo è stato integrato con ulteriori disposizioni nel corso dell'esame al Senato. 

In primo luogo, il decreto modifica la disciplina  degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici. In particolare, si dispone che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo, invece delle ventiquattro previste dal testo previgente. In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Viene inoltre prorogato, dal maggio 2018 al 31 gennaio 2019, il termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prevedendo che le somme dovute potranno essere rateizzate fino a un massimo di sessanta rate mensili, in luogo delle ventiquattro previste dal testo previgente (art. 1, comma 1).

E' prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali (art. 1, comma 2).

Si prevedono, per i territori dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021, nonché il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge (art. 1, commi 3-5).

Sono differiti i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia (art. 1, comma 6). E' affidato alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una "zona rossa", istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del comma (art. 1, comma 6-bis).

ultimo aggiornamento: 13 luglio 2018

Nel corso dell'esame al Senato sono state inserite numerose disposizioni finalizzate a modificare la normativa che regola  il processo di ricostruzione pubblica e privata, anche con finalità di semplificazione e accelerazione. In primo luogo, è stato prorogato lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018, indicando risorse nel limite complessivo di 300 milioni di euro e, in deroga alle previsioni del nuovo codice della protezione civile, è stato previsto che lo stato di emergenza potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi (art. 01).

Sono state altresì introdotte disposizioni volte a:

- consentire la messa a disposizione di aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici (art. 02);

- prevedere che i contributi per gli interventi di ricostruzione e di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati siano concessi anche per le finalità di adeguamento antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 03);

- prevedere che nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo sono inserite anche le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione (art. 04);

- prevedere che i progetti di immediato ripristino dell'agibilità degli edifici lievemente danneggiati possono riguardare singole unità immobiliari (art. 05, lett. a);

- prorogare i termini in materia di interventi di immediata esecuzione e di presentazione delle schede Aedes (art. 05, lett. b e comma 2);

- aumentare da 150.000 euro a 258.000 euro l'importo dei lavori superato il quale è obbligatoria l'attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione,  da parte delle società organismi di attestazione (SOA), per le imprese affidatarie degli interventi di immediata riparazione degli edifici con danni lievi (art. 06);

- modificare la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative, al fine di garantire la temporaneità delle nuove opere e – tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni – la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (art. 07);

- intervenire sulla disciplina che regola l'inammissibilità ai contributi per la ricostruzione dei ruderi e degli edifici collabenti, sopprimendo il riferimento alla mancanza di un allaccio alle reti di pubblici servizi, nonché prevedere la non applicazione di tale disciplina agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale (art. 08);

- prevedere l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (c.d. screening di VAS) per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino (art. 09);

- prevedere che l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi sia svolta dal comune che rilascia tali titoli anziché dall'ufficio speciale per la ricostruzione (art. 010);

- modificare la disciplina riguardante i soggetti attuatori per gli interventi riguardanti gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, al fine di prevedere il coinvolgimento dei comuni quali soggetti attuatori e consentire ad altri soggetti, oltre al Ministero dei beni culturali, di assumere le funzioni di soggetto attuatore per i lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per quelli per i quali non si siano proposte le diocesi (art. 011, comma 1, lett. a-c);

- consentire alle diocesi di seguire le procedure previste per la ricostruzione privata, per la selezione dell'impresa esecutrice, per la realizzazione delle opere di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento (art. 011, comma 1, lett. c);

- modificare la disciplina sulla composizione della Conferenza permanente al fine di prevedere che, in assenza dell'Ente parco, partecipi alla Conferenza il rappresentante di altra area naturale protetta (art. 012);

- intervenire sulla disciplina in materia di centrali uniche di committenza, allo scopo di ampliare il novero dei soggetti di cui possono avvalersi i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza (art. 013);

- estendere - da 18 a 30 mesi - il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale (art. 014);

- consentire la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati (art. 1-quater);

- disporre che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del Centro Italia predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione(art. 1-quinquies);

- introdurre una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (art. 1-sexies, commi 1-5);

- semplificare le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l'iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (art. 1-sexies, commi 6-8).

ultimo aggiornamento: 13 luglio 2018

Il decreto interviene sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle Province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, prorogando le rate in scadenza nel 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi (art. 015, lett. a) e comma 2).

Il provvedimento, inoltre, estende di un anno (quindi fino all'11 aprile 2020) la facoltà conferita al sindaco e agli assessori dei comuni – aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e colpiti dagli eventi sismici ed in cui sia stata individuata, con ordinanza sindacale, una zona rossa - di riconoscere l'indennità di funzione stabilita per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti (in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza), con oneri a carico del bilancio comunale (art.015, lett. b).

Ai comuni del cratere sismico è consentita la deroga  al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, deroga che decorre a partire dal 24 agosto 2016, fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 6-ter),

Sono, infine, modificate le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti. Nei comuni colpiti dal sisma il termine di sospensione dei pagamenti viene prorogato al 31 dicembre 2020, mentre per le strutture localizzate in una zona rossa la proroga è estesa al 31 dicembre 2021 (art. 1-bis).

ultimo aggiornamento: 13 luglio 2018

Nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite due disposizioni volte a prevedere in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 1, comma 6-quater), nonché a prevedere l'estensione dal 2017 al 2018 della possibilità di impiego delle risorse già destinate alla concessione, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa (art. 1-ter).

ultimo aggiornamento: 13 luglio 2018

Con una norma inserita al Senato si dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 (art. 1-septies)

ultimo aggiornamento: 13 luglio 2018
 
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