tema 5 maggio 2022
Studi - Istituzioni Prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta

E' all'esame  della Camera il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 243 e C. 3357-A finalizzato all'introduzione di una serie di misure, interventi e programmi per la prevenzione di fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, ivi inclusi i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, di cui la I Commissione ha concluso l'esame in sede referente. Il testo riprende parte dei contenuti del testo approvato nel corso della XVII legislatura dalla Camera dei deputati (S. 2883).

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Il testo unificato approvato dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente è finalizzato all'introduzione di una serie di misure, interventi e programmi per la prevenzione di fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, ivi inclusi i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.  Il testo riprende parte dei contenuti della proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati (S. 2883) nel corso della XVII legislatura, che non ha concluso il proprio iter al Senato prima della fine della legislatura.

Le misure previste si inseriscono nel contesto europeo e internazionale in essere: in particolare, il tema della prevenzione e del contrasto alla radicalizzazione, sia online sia nelle comunità e sul territorio, è da anni tra le questioni prioritarie trattate nell'ambito della politica antiterrorismo dell'UE. Tale settore di intervento include i processi di radicalizzazione che sono dovuti a motivi diversi, tra cui ideologie, convinzioni religiose o politiche e pregiudizi nei confronti di particolari gruppi di persone, e che si sviluppano in una serie di ambiti che vanno dal contesto sociale ai contatti diretti con gruppi estremisti o via internet.

Le disposizioni contenute nel testo unificato definito dalla I Commissione sono volte in particolare a:

  • prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita in sede UE, inclusi quelli di matrice jihadista;
In particolare si intende: a) per «radicalizzazione violenta» il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo. Tale è la definizione contenuta, come ricordato, nella Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313 al Parlamento europeo e al Consiglio su "Reclutamento per attività terroristiche – Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta" b) per «radicalizzazione di matrice jihadista» il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network.
  • favorire la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali di libertà religiosa e nel rispetto dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano;
  • favorire il recupero in termini di integrazione - sociale, culturale, lavorativa - dei soggetti coinvolti (siano essi italiani o stranieri residenti in Italia).

Nel testo si specifica che le finalità perseguite non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta, né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il testo prevede a tal fine l'istituzione di un  nuovo organismo, il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) presso il Ministero dell'interno, che elabora annualmente il piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione. Il piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare istituito dalla proposta di legge. Con il compito di dare attuazione al piano strategico nazionale, sono al contempo istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), presso le Prefetture – UTG dei capoluoghi di regione.

In ambito parlamentare è prevista l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta inclusi quelli di matrice jihadista, che svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, dedicando particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Il Comitato parlamentare è composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

Al Parlamento è presentata, con cadenza annuale, una relazione, da parte dell'istituendo Comitato parlamentare, per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza; il Comitato ha altresì facoltà di trasmettere al Parlamento, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

Al Parlamento è altresì presentata, in base al testo, una relazione del Governo, entro il mese di febbraio e riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti.

Un'ulteriore novità è la previsione di attività di formazione specialistica, anche per la conoscenza delle lingue straniere, consistenti in programmi e corsi volti a fornire elementi di conoscenza in materia di dialogo interculturale e interreligioso utili a prevenire fenomeni di radicalizzazione. La formazione è rivolta al personale delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria, ai docenti e ai dirigenti di scuole e università, agli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari.

Sono altresì stabiliti interventi finalizzati a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico, a partire dalla elaborazione di linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, sulla cui base le scuole potranno avviare specifiche iniziative, nonché attività di formazione e aggiornamento di docenti e dirigenti. Infine, è stabilito che, con accordo tra lo Stato e le regioni, sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Specifiche risorse sono destinate a finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione.

Inoltre, il testo unificato demanda a un decreto del Ministro della giustizia - da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e poi con cadenza annuale - l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai soggetti (italiani o stranieri) detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale. Il Piano dovrà essere adottato sentito il Garante dei detenuti e il CRAD, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Dell'attuazione del Piano il Ministro della giustizia è tenuto a presentare una relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti.

Infine, il testo unificato introduce nell'ordinamento il nuovo delitto di "detenzione di materiale con finalità di terrorismo", prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chiunque, consapevolmente, si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di: congegni bellici micidiali; armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose; ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Per quanto riguarda l'iter del provvedimento la Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame in sede referente della proposta di legge C. 243 Fiano recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista; l'esame è stato congiunto con quello della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista.

Dopo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, è stata abbinata anche la proposta di legge C. 3357 Perego di Cremnago, recante Misure per la prevenzione dell'estremismo violento o terroristico e della radicalizzazione di matrice jihadista.

Nella seduta del 18 novembre 2021 la Commissione ha adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame un testo unificato delle proposte di legge. L'esame in sede referente è quindi proseguito con l'esame e l'approvazione di una serie di emendamenti, risultando al termine composto da tredici articoli. Nella seduta del 10 marzo 2022, preso atto dei pareri espressi in sede consultiva, è stato conferito mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente.

ultimo aggiornamento: 5 maggio 2022
 
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