Per far fronte all'emergenza Coronavirus sono state adottate numerose misure straordinarie dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti d'urgenza finalizzati a sostenere famiglie, lavoratori e imprese.
Tra marzo e dicembre 2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020 Cura Italia, il decreto-legge n. 23 del 2020 Liquidità, il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020 Agosto, e il decreto-legge n. 137 del 2020 Ristori, il decreto-legge n. 149 del 2020 Ristori-bis, il decreto-legge n.154 del 2020 Ristori-ter e il decreto-legge n. 157 del 2020 Ristori-quater. In sede di conversione del primo D.L. Ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n. 157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020 .
In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi interessati dalle misure restrittive sono stati adottati, nel corso di quest'anno, il decreto-legge n. 41 del 2021 Sostegni e il decreto-legge n. 73 del 2021 Sostegni-bis.
Gli interventi sono stati assunti in conformità al Quadro europeo temporaneo sugli aiuti di Stato "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" (si rinvia, sul punto, all'apposito tema dell'attività parlamentare).
Tra i regimi di aiuto alle imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica, particolare rilievo assumono quelli per la liquidità, per la patrimonializzazione e i contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito riduzioni del fatturato. Relativamente a questi, a partire dal decreto-legge 41 del 2021, viene superata la precedente impostazione, adottata nei D.L. Ristori, che vincolava i contributi alla sede dell'impresa nelle zone maggiormente soggette a misure restrittive e alla classificazione delle attività economiche interessate, individuate tramite i codici ATECO.
Si rinvia anche al tema dell'attività parlamentare sulle iniziative per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e alle Faq del Mef.
Per la risposta delle istituzioni dell'Unione europea all'epidemia di coronavirus, con particolare riferimento alle misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi ed alla gestione delle frontiere esterne, si rinvia alla pagina istituzionale della Commissione UE.
Per una panoramica degli interventi legati all'emergenza adottati nel settore bancario si veda l'apposita sezione del sito della Banca d'Italia.
Sotto il profilo fiscale, anzitutto diverse misure di sospensione di adempimenti e di versamenti tributari sono state introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020 e, successivamente, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. decreto Cura Italia), per essere poi prorogate dai decreti Liquidità, Rilancio e Agosto (quest'ultimo solo con riferimento al piano di rateizzazione).
Ulteriori sospensioni sono state poi disposte dal decreto-legge Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020), dai decreti-legge nn. 3 e 7 del 2021, questi ultimi poi confluiti nel decreto proroga termini (decreto-legge n. 183 del 2020).
Anche la legge di bilancio 2021 è intervenuta con modifiche e aggiustamenti agli istituti introdotti in sede emergenziale.
Da ultimo, numerose novità fiscali sono state introdotte con il decreto-legge n. 41 del 2021 (Sostegni), con il decreto-legge n. 73 del 2021 (Sostegni-bis).
Si ricorda in primo luogo che i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni possono chiedere che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge Cura Italia), che può essere utilizzata a fini commerciali e di pubblicità.
Per effetto del decreto Rilancio, sono rimasti sospesi fino al 16 settembre 2020 (articoli 126 e 127 del decreto legge n. 34 del 2020) i termini dei seguenti adempimenti e versamenti:
Il decreto-legge n. 104 del 2020 (Decreto Agosto) ha previsto, all'articolo 97, la possibilità di beneficiare della rateizzazione del pagamento dei versamenti generalmente sospesi: è stato consentito di versare tali importi possono essere versati, per il 50%, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Con riferimento ai cd. avvisi bonari, il decreto Rilancio (articolo 144) ha considerato ex legge tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto medesimo (19 maggio 2020).
L'articolo 98 del decreto Agosto ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.
Successivamente il decreto-legge n.137 del 2020 (cd Ristori) ha previsto, all'articolo 13-quater, ulteriori e più selettive forme di sospensione, riguardanti in particolare i termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020. La sospensione ha operato per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e per chi ha intrapreso l'attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si è applicata anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. Si è consentito di effettuare i versamenti sospesi in un'unica soluzione (entro il 16 marzo 2021) o mediante rateizzazione (con prima rata entro il 16 marzo 2021).
Il decreto Ristori ha disposto inoltre numerose ulteriori sospensioni di versamenti. In questa sede si ricordano:
Con riferimento all'attività di riscossione, il decreto Sostegni-bis (articolo 9) ha differito al 31 agosto 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
A decorrere dal 1° settembre 2021 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Si ricorda che la sospensione delle cartelle è stata disposta dal decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020, articolo 68), (Rilancio (articolo 154) fino al 31 agosto 2020, poi differita dal decreto Agosto (articolo 99) al 15 ottobre 2020 e dal decreto-legge n. 125 del 2020 al 31 dicembre 2020, fino al 28 febbraio dal decreto-legge proroga termini (n. 183 del 2020) e fino al 30 aprile 2021 dal decreto-legge Sostegni (articolo 4, commi 1-3). Per ulteriori informazioni si rinvia al sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
L'articolo 5 del decreto Sostegni (41 del 2021), al comma 15, sposta il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno. Si dispone, in sede di prima applicazione, lo slittamento del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal l6 marzo al 16 maggio 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, nonché lo spostamento del termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno 2021.
In precedenza, l'articolo 22-quater del decreto Proroga termini aveva posticipato il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al l6 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021.
Il decreto Sostegni (articolo 4) ha prorogato inoltre dal 10 dicembre 2021 al 31 luglio 2021 il termine per il pagamento delle rate 2020 relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari. Il medesimo provvedimento ha differito al 30 novembre 2021 il termine "ultimo" per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l'anno 2021, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, devono essere corrisposte integralmente:
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell'anno 2021 della rottamazione-ter e della definizione agevolata delle risorse UE.
Ildecreto Sostegni-bis ha sospeso dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Inoltre, il decreto Sostegni ha disposto l'annullamento dei debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dell'annullamento sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento dei precedenti istituti di definizione agevolata e di pace fiscale contenuti nel decreto-legge n. 119 del 2018, del decreto-legge n. 34 del 2019 e della legge n. 145/2018.
I beneficiari sono:
L'annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione:
L'articolo 5 del decreto Sostegni, ai commi 1-11 e 17, consente agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.
Si ricorda inoltre che il decreto Ristori (articolo 13-decies) ha semplificato le procedure e le condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021. In deroga alla disciplina generale, per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro). Per queste istanze, ove accolte, la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque. Si riaprono i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021. Infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (di cui al decreto-legge n. 193 del 2016 e 148 del 2017).
In materia di imposte dirette e IRAP si ricordano anche:
- l'articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020, cd. Liquidità, che ha consentito ai contribuenti di calcolare gli acconti IRPEF, IRES e IRAP sulla base del cd. metodo previsionale (ovvero in base ai redditi che si prevede di ottenere nel periodo di impresa) in luogo del criterio storico (sulla base della dichiarazione dell'anno precedente), nel periodo d'imposta 2020 (ovvero quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), senza applicazione di sanzioni e interessi, a specifiche condizioni;
- l'articolo 98 del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. Agosto, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale. La proroga è stata successivamente estesa a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa nella cd. zona rossa prevista dal DPCM 3 novembre 2020, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione,a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (articolo 9-quinquies del decreto Ristori);
- il regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021; si stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento) (articolo 19 del decreto Sostegni-bis).
I decreti emergenziali hanno introdotto numerose misure agevolative sotto forma di crediti d'imposta. Si segnalano le seguenti misure agevolative:
l'esenzione temporanea da imposizione delle le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo (articolo 14 del decreto Sostegni-bis);
l'introduzione di un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro (articolo 31, commi 1-5 del decreto Sostegni-bis).
Con riferimento al settore cinematografico, il decreto Rilancio consente per il 2020 una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 183, co. 7).
Con riferimento al settore della stampa si segnala l'ampliamento del c.d. tax credit per le edicole (articolo 98 del decreto-legge Cura Italia); il rafforzamento regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 186 del decreto Rilancio); il regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA (articolo 187); il credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno 2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (articolo 188) e il credito d'imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (articolo 190). Il decreto Agosto ha previsto il rifinanziamento (articolo 96) di alcune misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020 e, in particolare, l'innalzamento da 60 a 85 milioni di euro del tetto di spesa previsto per il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari e l'incremento dall'8 al 10 per cento del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa.
Le misure in favore della stampa sono state ulteriormente rafforzate e implementate anche dall'articolo 67 del decreto Sostegni-bis.
Il medesimo decreto Sostegni-bis (articolo 65, commi 5 e 6) ha dispostol'esonero - dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 - per i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.
Con riferimento alle detrazioni fiscali, il medesimo decreto Rilancio ha disposto l'incremento della detrazione per l'ecobonus e sismabonus al 110 per cento per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (efficentamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici), con fruizione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto (articolo 119). L'articolo 80 del decreto Agosto ha esteso gli incentivi fiscali in materia di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico e modifiche alla disciplina del cd. Superbonus; ulteriori modifiche hanno inteso chiarire la definizione di accesso autonomo dall' esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni. Il provvedimento ha chiarito infine l'applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (articolo 57-bis).
Si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2021 ha prorogato per il medesimo anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (commi 58-59) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (comma 75). Il provvedimento ha modificato la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus), prorogandolo per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022.
Estensioni e semplificazioni sul Superbonus sono disposte dai decreti-legge nn. 59 e 77 del 2021.
Il decreto Rilancio (articolo 121) consente per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti (articolo 121). Il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti; è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
In materia di Iva, si ricorda che i decreti emergenziali hanno previsto la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti Iva e accise (articolo 123 del decreto Rilancio). Inoltre, fino al 31 dicembre 2020 sono esenti, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l'aliquota Iva del 5% (articolo 124 del decreto Rilancio). Il decreto Sostegni-bis (articolo 18) modifica la disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è; assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.
Per il 2020 il decreto Rilancio ha elevato a un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari (articolo 147). Per il 2021 il predetto limite è elevato a 2 milioni di euro (articolo 22 del decreto Sostegni-bis).
L'articolo 145 del decreto Rilancio ha consentito di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo nell'anno 2020. L'articolo 5, comma 12 del decreto Sostegni proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell'applicazione della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo.
Il decreto proroga termini ha rinviato al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (articolo 3, comma 5). Sul punto è intervenuta anche la legge di bilancio 2021, che ha introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, chiarendo inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e differendo l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 (commi 1109-1114).
Ulteriori differimenti sono stati previsti dal decreto Rilancio per l'avvio sperimentale della cd. precompilata Iva (articolo 142); l'integrazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (articolo 143), sulla quale era già intervenuto il decreto Liquidità con una prima semplificazione e dilazione delle scadenze (articolo 28). In tema di precompilata IVA, l'articolo 1 del decreto Sostegni ha rinviato l'avvio dell'istituto al 1° luglio 2021, in luogo del 1° gennaio 2021.
Si ricordano inoltre le seguenti misure:
il raddoppio (articolo 112 del decreto Agosto) per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite è stato quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro;
la proroga (articolo 10 del decreto Ristori) al 10 dicembre 2020 (anziché al 31 ottobre) il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770, che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta e i relativi versamenti nel corso dell'anno d'imposta 2019;
l'estensione (articolo 5, comma 16 del decreto Sostegni) di 3 mesi del termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari;
lo slittamento del termine per l'invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche fino al 31 marzo 2021; lo slittamento, con esso, del il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni; il posticipo dal 16 al 31 marzo 2021 del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni; il posticipo dal 30 aprile al 10 maggio 2021 del termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 5, commi 19-22 del decreto Sostegni).
In ragione dell'emergenza sono stati concessi specifici incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66 del decreto Cura Italia), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, estesi anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti. In merito alle misure alle donazioni per solidarietà sociale.
Con riferimento al settore dei giochi, il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69).
Il decreto Ristori (articolo 13-novies) stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza al 18 dicembre 2020, sia versato nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021.
Il decreto Agosto (articolo 101) proroga i termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1° dicembre 2021. Si stabilisce, altresì, che con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano successivamente stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata suddetta, in modo da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.
L'articolo 100 del decreto Agosto stabilisce che la durata quindicennale delle concessioni demaniali (commi 682 e 683, legge di bilancio 2019) si applica anche alle concessioni lacuali e fluviali, alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Sono inoltre introdotte norme sui criteri di quantificazione dei relativi canoni.
In materia di accise e dogana si segnalano le numerose misure disposte dal decreto Rilancio e, in particolare: il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (artt. da 129 a 132); la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'art.92 del D.L. n.18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (articolo 161); le modifiche alla disciplina della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale (articolo 162); la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (articolo 163).
Le misure di sostegno economico alle imprese contenute nei decreti legge adottati tra marzo 2020 e maggio 2021 sono riconducibili essenzialmente alle seguenti principali direttrici di intervento:
E' poi opportuno segnalare gli ulteriori interventi specificamente diretti a sostenere le imprese appartenenti a comparti economico-produttivi particolarmente colpiti dalla crisi, quali il comparto turistico e relativo indotto, ivi incluso quello della ristorazione. Per un esame delle misure in questione, si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare.
Alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che abbiano autocertificato di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID è stata data in primo luogo la possibilità di usufruire di una moratoria ex lege sui finanziamenti contratti (articolo 56 del D.L. n. 18/2020, cd. "Cura Italia"). Si deve trattare di MPMI alle quali, al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 18) sono stati accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito e le quali, alla stessa data non presentavano esposizioni classificabili, come deteriorate. Il regime di aiuto è stato approvato dalla Commissione europea il 25 marzo 2020.
La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 213) ha esteso l'operatività della moratoria alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" e le società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, è stata prorogata dapprima sino al 31 gennaio 2021, e, per le imprese del comparto turistico, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui, al 31 marzo 2021 dal D.L. n. 104/2020 (articolo 65 e 77). Successivamente, la moratoria è stata ulteriormente prorogata sino al 30 giugno 2021 dalla L. di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 248-254) e, da ultimo, sino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, dal D.L. n. 73/2021 (art. 16). La Banca d'Italia ha in proposito precisato che il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non potrà essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.
Le banche e gli altri soggetti finanziatori possono accedere, su richiesta, ad una garanzia, pari al 33% degli importi, rilasciata da apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. La sezione è stata a tal fine inizialmente dotata di 1.730 milioni di euro per il 2020. L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni per il 2020 (ai sensi del D.L. n. 23/2020 e dal D.L. n. 104/2020) e in 300 milioni per il 2021 (ai sensi della Legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, co. 254). Circa le modalità operative della sezione speciale, si rinvia qui.
"Garanzia Italia" SACE
Il D.L. n. 23/2020 (articolo 1 e 13), convertito in legge n. 40/2020, ha delineato uno schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI.
L'intervento in garanzia di SACE non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene per categorie di imprese medio grandi e comunque per imprese che hanno esaurito la loro capacità di accesso o non hanno più accesso al Fondo di garanzia PMI.
Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione europea, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuale epidemia da COVID-19 (State Aid Temporary Framework).
In particolare, l'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020 , modificato dal D.L. n. 104/2020, dalla Legge di bilancio 2021 e, da ultimo, dal D.L. n. 73/2021, autorizza SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19. Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma, come accennato, le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono escluse dal beneficio le società che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.
L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2021 con la Legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. a)) e, successivamente, sino al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 73/2021(articolo 13, comma 1, lett. a)).
Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.
Gli impegni assunti da SACE sono garantiti dallo Stato e, a tal fine, è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro per il 2020. Il Decreto-legge n. 34/2020 ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 31).
La garanzia SACE è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, sulla base di una serie di condizioni:
Per facilitare l'accesso delle imprese alle garanzie di SACE e per contrastare tentativi di infiltrazione criminale, è stata prevista l'autocertificazione. Il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (articolo 1-bis del D.L. n. 23/2020).

Garanzia SACE su operazioni di factoring
La "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1 del D.L. n.23/2020 si applica anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente (pro solvendo) e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, senza di garanzia di solvenza (pro soluto) effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari. L'estensione dell'ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti pro soluto è stata disposta dalla legge di Bilancio 2021 (ar. 1, co. 206, lett. b) e co. 211). Si rinvia al sito istituzionale SACE.
Garanzia SACE su operazioni di rinegoziazione del debito
La legge di Bilancio 2021 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, a date condizioni: l'erogazione di credito aggiuntivo deve essere in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e il rilascio della garanzia deve essere idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato (art. 1, co. 206, lett.c )). In caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi finanziatori non è accreditata su apposito conto corrente dedicato (art. 1, co. 208).
Garanzia SACE alle imprese "mid cap", gia prestate dal Fondo garanzia PMI
La legge di bilancio 2021 ha consentito alle imprese "mid-cap" di accedere, a decorrere dal 1° marzo 2021, allo strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel D.L. n. 23/2020).
La garanzia SACE a favore delle imprese cd. "mid-cap" opera anch'essa fino al 31 dicembre 2021, ai sensi della proroga contenuta nel D.L. n. 73/2021 (art. 13, comma 1, lett. e)). Il medesimo decreto legge ha precisato la definizione di "mid-cap" (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di micro, piccole e medie imprese) e rimosso l'obbligo per le stesse, beneficiarie della garanzia SACE, di non approvare la distribuzione di dividendi o riacquistare azioni. Si rinvia all'apposito manuale operativo SACE, del 1 marzo 2021 (art. 13, comma 3 e comma 1, lett. .
Garanzia SACE su titoli del debito
Inoltre, SACE è stata autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 2021, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un rating pari a BB- o equivalente. L'estensione della misura, al 31 dicembre 2021, è stata disposta dal D.L. n. 73/2021 (articolo 13, co. 1, lett. a)). Il medesimo decreto legge ha ridotto dal 30 al 15 per cento la quota - rapportata al valore dell'emissione - che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con classe di rating inferiore a BBB- sono obbligati a mantenere per l'intera durata della garanzia.
Garanzie statali su esposizioni di CDP
Fermo restando il limite massimo complessivo dei 200 miliardi di euro di esposizioni previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, il MEF è stato autorizzato a concedere, con decreto del Ministro, garanzie, anche di prima perdita, su esposizioni di Cassa depositi e prestiti assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2021 derivanti da garanzie rilasciate su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica (articolo 1, co. 13, D.L. n. 23/2020). La proroga al 31 dicembre 2021 è stata disposta dal D.L. n. 73/2021 (articolo 13, co. 1, lett. a)).
Garanzie SACE in favore delle assicurazioni su crediti commerciali a breve termine
Il D.L. n. 34/2020 (art. 35) ha autorizzato SACE a prestare garanzia a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito sugli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) fino al 30 giugno 2021, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. La proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 è stata disposta dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 232, lett. b)). La garanzia SACE è stata fissata sul 90% degli indennizzi.
Sugli impegni di SACE opera la garanzia statale. A tal fine, è stata istituita - nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE - una sezione speciale dotata di 1.700 milioni di euro per il 2020 (art. 31, co. 1, D.L. n. 34/2020). La sezione è alimentata, anche con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte.
La Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti il 13 agosto 2020 (S.A.57937), nonchè la sua proroga (S.A 59681) il 15 gennaio 2021. Il 9 dicembre 2020, con comunicato stampa, SACE ha annunciato l'avvio dell'operatività della misura.
Nuovo intervento ordinario in garanzia di SACE
La cd. "Garanzia Italia" SACE ha, come detto, carattere temporaneo. Il D.L. liquidità ha però anche introdotto una nuova forma di operatività permanente di SACE (art. 2 del D.L. n. 23/2020 il quale ha inserito il comma 14-bis nell'art. 6 del D.L. n. 269/2003), la quale è stata ulteriormente implementata ed estesa dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 210, lett. a), nn. 1) e 2), b) e c), L. n. 178/2020) e, da ultimo, dal D.L. n. 73/2020 (art. 13, comma 4, D.L. n. 73/2021).
La SACE è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, e in conformità alla normativa UE, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all' esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti (anche portafogli di finanziamenti) sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi. Sugli impegni così assunti da SACE opera la garanzia statale. La disciplina attuativa è rimessa ad una normativa secondaria non ancora adottata.
Fondo di garanzia PMI
Disciplina straordinaria e transitoria
Con riguardo al Fondo di garanzia PMI, l'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 ha introdotto, fino al 31 dicembre 2021, un potenziamento dell'intervento del Fondo, in deroga alla disciplina ordinaria. Il periodo di operatività della misura è stato prorogato dapprima dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 (L.n. 178/2020, art. 1, co. 244), successivamente, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 73/2020 (articolo1, comma 2).
L'articolo 13 del D.L. n. 23 ha assorbito e rafforzato la disciplina originariamente già introdotta dall'articolo 49 del D.L. n. 18/2020 ed è stato successivamente integrato nei contenuti dal D.L. n. 104/2020 (articolo 64 e 64-bis), dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 160/2019, art. 1, co. 245-246 e co. 213 e 216-218) e, da ultimo dal D.L. n. 73/2021 (articolo 13, comma 2).
Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione europea, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuele epidemia da COVID-19 (State Aid Temporary Framework).
Si dà di seguito indicazione dei principali contenuti dell'operatività potenziata del Fondo di garanzia PMI .
Fino al 31 dicembre 2021:
Fino al 28 febbraio 2021:
Sono state ammesse alla garanzia straordinaria del Fondo anche le imprese mid-cap (cioè le imprese fino a 499 dipendenti, determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, come specificato dall'articolo 64-bis del D.L. n. 104/2020).
A decorrere dal 1° marzo 2021, la Legge di biancio 2021 ha disposto la "migrazione" delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del D.L. 23/2020, anch'esso prorogato, come sopra detto, fino al 30 giugno 2021 (art. 1, co. 209 e 244 L. n. 178/2020).
Dunque, a decorrere dal 1 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021, SACE concederà a favore delle "mid-cap" garanzie alle medesime condizioni già ad esse riconosciute dal Fondo di garanzia PMI: a titolo gratuito, fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
Si rinvia alla recente Circolare n. 2 del 27 gennaio 2021 del Fondo di garanzia PMI, la quale ha anche chiarito che, nell'ambito dell'operatività su portafogli di finanziamenti, le "imprese diverse dalle PMI" con un numero di dipendenti non superiore a 499 restano comunque sempre ammissibili all'intervento del Fondo, senza alcun tipo di limitazione temporale.
Quanto alle risorse finanziarie, il Fondo di garanzia PMI è stato rifinanziato dapprima dal D.L. n. 23/2020 di 1.729 milioni di euro per l'anno 2020. Il D.L. n. 34/2020, cd. D.L. Rilancio, ha disposto un ulteriore rifinanziamento di 3.950 milioni di euro per il 2020, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione del relativo ambito di operatività. Il recente D.L. n. 104/2020, ha rifinanziato il Fondo di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025 (articolo 64, comma 1).
Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, gli impegni a carico del Fondo stesso possono essere assunti anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione (articolo 31, comma 2 del D.L. n. 34/2020).
La legge di bilancio 2021 ha poi incrementato la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026. Alla copertura delle risorse, concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU (L. n. 178/2020, art. 1, comma 246 e 247).
Da ultimo, il D.L. n. 73/2021, in ragione dell'estensione dell'operatività straordinaria del Fondo al 31 dicembre 2021, lo ha rifinanziato di 1.860,2 milioni per l'anno 2021.
Si rinvia al sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI, in costante aggiornamento.
Interventi sulla disciplina ordinaria del Fondo
Oltre alle misure straordinarie e transitorie, il D.L. n. 23/2020 è intervenuto sul funzionamento ordinario del Fondo di garanzia PMI, dunque con misure di carattere strutturale, ed in particolare:
Quale ulteriore misura avente carattere non straordinario, si richiama quella recentemente introdotta dal D.L. "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021) il quale:
ha istituito un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.Le modalità attuative sono demandatw ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la misura, vengono stanziati 100 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni per il 2022 (articolo 15);
Si rammenta che il Fondo è statoanche rifinanziato attraverso la Riserva PON Imprese e Competitività - IC ad esso dedicata. La relativa dotazione è stata incrementata dal D.M. 6 ottobre 2020 (pubblicato in G.U. 23 novembre 2020) di 1,4 miliardi euro di risorse FESR, cosi' distribuiti:
a) 1,3 miliardi destinati alle «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
b) 66,9 milioni destinati alle «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna);
c) 47,6 milioni di euro destinati alle «Regioni più sviluppate» del restante territorio nazionale.
Garanzie ISMEA
Le disposizioni straordinarie transitorie sul Fondo di garanzia PMI dettate dal D.L. n. 23/2020 trovano applicazione, ai sensi del medesimo D.L., in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché delle imprese forestali, dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità, all'ISMEA sono stati assegnti 100 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 13, comma 11 del D.L. n. 23/2020).
Il D.L. n. 34/2020 (articolo 31, comma 3) ha assegnato a all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020. Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commisione UE il 21 aprile 2020 (SA.57068), nonchè la sua proroga al 31 dicembre 2021 (SA.61438), l'11 febbraio 2021. Il D.L. n. 73/2021 ha assegnato ad ISMEA 80 milioni di euro per il 2021 (articolo 13, co.6).
Si rammenta che il D.L. n. 104/2020 ha stanziato una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario (articolo 64, comma 1).
Confidi
Quanto ai Confidi, il D.L. n. 23/2020 ha previsto misure transitorie per la patrimonializzazione, nonché con misure strutturali che ha subordinato all'autorizzazione delle Commissione UE.
Ai Confidi si riconosce sino al 31 dicembre 2021, di imputare al fondo consortile, al capitale sociale, o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla L. n. 108/1996, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 (D.L. n. 23/2020, articolo 13, comma 1, lett. n-bis. Il periodo di operatività della norma, dal 30 dicembre 2020 è stato prorogato al 30 giugno 2021 dalla L. n. 178/2020, art. 1, comma 244 e, successivamente, al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 73/2021, articolo 13, comma 2).
Inoltre, previa autorizzazione UE, la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. Tale previsione non è temporanea (articolo 13, comma 4).
Infine, si autorizzano i Confidi (di cui all'articolo 112 del TUB, (D. Lgs. n. 385/1993) a detenere partecipazioni nelle società che esercitano attività di micro credito (articolo 13-ter).
Inoltre, il D.L. n. 34/2020 ha disposto che i Confidi, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, possono concedere, oltre che forme di finanziamento già consentite nei confronti delle imprese consorziate o soci, altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Testo Unico bancario, D.Lgs. n. 385/1993 , non più solo dunque in via residuale ed entro i limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia (art. 31-bis).
Quanto alle misure di sostegno alla liquidità delle imprese, si segnala (art. 54, D.L. n. 18/2020 e articolo 12 D.L. n. 23/2020) il rifinanziamento, per 400 milioni di euro per il 2020, e il potenziamento dell'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. "Fondo Gasparrini", di cui all'art. 2, co. 475 e ss., L. n. 244/2007), esteso in via transitoria ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori ex art. 2083 cc..
In particolare, fino al 9 aprile 2022, l'applicabilità dei benefici del Fondo è concessa anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina generale del Fondo medesimo (D.L. n. 23/2020, art. 12, co. 1 e art.13-octies del D.L. n. 137/2020).
Fino al 31 dicembre 2021, la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.
Sul cd. "Fondo Gasparrini" e sulla sua operatività straordinaria e temporanea, si rinvia, per approfondimenti, al sito istituzionale del Ministero dell'economia e finanze, dipartimento del Tesoro.
Il D.L. n. 18/2020 ha inoltre disposto la sospensione per l'anno 2020 delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 54-quater). Tale Fondo viene poi rifinanziato di 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020 (articolo 26-bis del D.L. n. 34/2020).
Lo stesso D.L. n. 18/2020 ha inizialmente previsto, per le imprese beneficiarie di mutui agevolati concessi da INVITALIA, ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020) la possibilità di beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (art. 72-ter).
Inoltre, il D.L. n. 34/2020 (articolo 115) è intervenuto sulla problematica dei ritardi di pagamento verso le imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, istituendo un Fondo, gestito da Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Il recente D.L. n. 73/2021 (art. 21) ha integrato la disciplina del Fondo e l'ha rifinanziato di 1 miliardo di euro per l'anno 2021, destinando tale importo alla Sezione diretta ad assicurare liquidità agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.
Stato di attuazione delle misure sulla liquidità
Il 3 giugno 2021, la Task Force per le misure sostegno della liquidità (MEF, MISE, BANCA D'ITALIA, ABI, MEDIO CREDITO CENTRALE, SACE) ha pubblicato un comunicato (qui il link) in cui ha diffuso i dati attuativi settimanali aggiornati relativi alle moratorie, alle garanzie SACE e Fondo di garanzia PMI.
Secondo i dati, le moratorie attive riguardano prestiti del valore di circa 144 miliardi, a fronte di 1,3 milioni di sospensioni accordate; superano quota 173 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' SACE, i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 24,1 miliardi, su 2.186 richieste ricevute.
Si rimanda, a Banca d'Italia, Relazione annuale sul 2020, riquadro relativo alle Misure di sostegno finanziario e il credito alle imprese durante la pandemia.
Quanto al sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione, con il D.L. n. 23/2020, è stato riformato il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, con l'introduzione di un nuovo sistema di coassicurazione. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli impegni derivanti dall'attività assicurativa della Società sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento (articolo 2).
Inoltre, si dispone che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. A tal fine sono considerati strategici la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del Made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il Made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.
Il D.L. n. 23/2020 (articolo 3) e il D.L. n. 104/2020 (articolo 67) hanno previsto il riassetto del Gruppo SACE. SACE è società a totale partecipazione di Cassa depositi e prestiti S.P.A., controllata dallo Stato. A sua volta, SACE detiene il 76% di SIMEST, insieme alla quale costituisce il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti.
La riforma della governance, operata con il D.L. n. 23/2020, è stata adottata, per esplicita previsione normativa, in considerazione del potenziamento del ruolo strategico della Società nell'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, anche nell'ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell'emergenza da Covid-19. Con la riforma, SACE è stata sottratta all'attività di direzione e coordinamento di CDP. In suo luogo, si prevede un'attività concertativa tra MEF e CDP circa l'esercizio da parte di CDP dei diritti derivanti dalla sua partecipazione in SACE. A sua volta il MEF, su talune attività (inerenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese), agisce di concerto con il MAECI.
Il riassetto societario, previsto con il successivo D.L. n. 104/2020, è stato motivato in ragione del ruolo svolto dal Gruppo SACE, e del conseguente legame che si è creato con il bilancio pubblico. In particolare, il D.L. n. 23/2020 ha disposto che:
Il D.L. n. 104/2020 ha previsto, in ordine al riassetto del Gruppo SACE, un previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. Il riassetto sarà poi determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Il decreto determinerà il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti (MEF e CDP).
SACE S.p.A. deve, inoltre, consultare preventivamente il MEF e il MAECI anche sulle decisioni relative alla partecipata SIMEST S.p.A. (articolo 67).
Interventi a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, settori fortemente colpiti dagli effetti dell'attuale pandemia, sono stati adottati con il D.L. n. 18/2020, con il D.L. n. 34/2020, con il D.L. n. 137/2020 e con il recente D.L. n. 41/2021.
In particolare, il D.L. n. 18/2020 (articolo 72) ha istituito un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:
La dotazione finanziaria del Fondo, inizialmente pari a 150 milioni di euro per il 2020 e destinata alle quattro macro-finalità, è stata più volte implementata per l'anno 2020, in primis, dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48), di 250 milioni.
Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo L. 394/1981, il Fondo per la promozione integrata è stato rifinanziato di:
Contestualmente, anche il Fondo Legge n. 394/1981 è stato rifinanziato - per complessivi 1.400 milioni di euro per il 2020 con i decreti legge adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 54-bis D.L. n. 18/2020, art. 48 D.L. n. 34/2020, art. 91, co. 2 D.L. n. 104/2020, art. 6 D.L. n. 137/2020, art.12, comma 6 D.L. n. 157/2020 confluito nell'art. 6-bis, co. 14 del D.L. n. 137/2020) - e potenziato nella sua operatività sino al 31 giugno 2021 dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48) e dalla Legge di bilancio 2021.
In particolare, con tale legge, si è esteso dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al Fondo stesso (art. 1, co. 1142, lett. c)). Il Fondo è stato rifinanziato di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Da ultimo, il recente D.L. 73/2021 ha ulterioremente incrementato il Fondo di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.
Il Decreto legge Agosto ha istituito una sezione del Fondo dedicata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, cui è destinata una quota parte del rifinanziamento del Fondo (300 milioni per il 2020) autorizzato dallo stesso decreto legge (D.L. n. 104/2020, articolo 91, co. 2). Tale quota parte è fissata dal Comitato Agevolazioni, amministratore del Fondo stesso. Il successivo D.L. n. 137/2020, all'articolo 6, ha esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione: tra i beneficiari sono state incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.
Il D.L. n. 104/2020 ha rifinanziato, inoltre, di 100 milioni per il 2020 il Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006. Il Fondo è stato esteso nella sua operatività a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea dal D.L. n. 34/2020. Nella formulazione previgente, l'ambito di operatività dello stesso comprendeva tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea. Inoltre, gli interventi del Fondo possono ora riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative.
Il D.L. n. 34/2020 (articolo 48) ha autorizzato poi l'ICE ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1.
Lo stesso decreto ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per il 2020 per lo sviluppo, da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, dei servizi di informazione, dell'export management e della promozione di contatti commerciali per le PMI, anche attraverso piattaforme digitali (articolo 48).
Le misure in questione sono state introdotte a partire dal D.L. n. 34/2020 cd. "Decreto Rilancio", alla luce delle integrazioni intervenute alla disciplina del Quadro europeo degli aiuti di Stato ammissibili nell'attuale epidemia da COVID (cfr.Comunicazione della Commissione UE dell'8 maggio (C(2020 3156 final) ).
Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi:
Contributi a fondo perduto nell'anno 2020 per imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro
Per l'anno 2020, un primo contributo a fondo perduto è stato riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con volume d'affari di massimo 5 milioni e che abbiano registrato un calo del fatturato del mese di aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al mese di aprile 2019. La misura del contributo è stata variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la platea è stata estesa dal decreto-legge cd. Agosto (art. 60, co 7-sexies del D.L. n. 104 del 2020).
Il contributo è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate (mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario) applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al 20% per soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro, 15% per soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro a 1 milione, 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Per la misura in esame, l'ammontare dei contributi erogati si è attestato sui 6,7 miliardi di euro complessivi.
A seguito delle limitazioni all'esercizio delle attività produttive introdotte nel periodo autunnale per far fronte all'incremento delle infezioni da COVID-19, con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 , il D.L. n. 137/2020 (articolo 1), successivamente integrato ed esteso dal D.L. n. 149/2020 (articolo 1 e 2 e art. 8, poi trasfusi, in sede di conversione in legge del D.L. n. 137, in quest'ultimo decreto), ha riconosciuto per l'anno 2020:
Contributi a fondo perduto nell'anno 2021 per le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro
Il D.L. Sostegni
Per l'anno 2021, il recente D.L. n. 41/2021 Sostegni (A.S. 2144) riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e soggetti titolari di reddito agrario (articolo 1).
Il nuovo decreto legge interviene in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi direttamente interessati dalle misure restrittive. Nel decreto-legge, viene superata la precedente impostazione, adottata nel 2020 nei D.L. Ristori, che vincolava i contributi alla sede dell'impresa nelle zone maggiormente soggette a misure restrittive e alla classificazione delle attività economiche interessate, individuate tramite i codici ATECO.
I contributi previsti dal D.L. n. 41/2021 sono destinati ai soggetti i cui compensi o ricavi nel 2019 non superino i 10 milioni di euro. L'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Per i coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Il contributo è riconosciuto, nei limiti dei requisiti previsti, anche per coloro che hanno attivato una partita IVA dal 1° gennaio 2020.
L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e quello del 2019.
La percentuale è inversamente proporzionale ai ricavi/compensi registrati nel 2019:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per tutti, l'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le persone giuridiche.
Inoltre, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.
A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità anche sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (senza i limiti a tal fine previsti dalla disciplina vigente).
L'istanza di accesso ai contributi deve essere presentata, a pena di decadenza, per via telematica, all'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Il contributo è erogato dall'Agenzia, secondo le modalità già fissate nel 2020, dell'articolo 25 del D.L. Rilancio (D.L. n. 34 del 2020). Per la misura in esame, l'onere stimato è di 11.150 milioni per il 2021.
Il D.L. n. 41/2021 ha abrogato i commi 14-bis ed 14-ter dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020, che prevedevano, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto per gli operatori con sede nei centri commerciali e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, individuati con i codici ATECO e interessati dalle restrittive del decreto del D.P.C.M. 3 novembre 2020 .
Il D.L. Sostegni-bis
Il decreto legge n. 73/2021 (articolo 1) ha previsto:
Il D.L. Sostegni-bis ha inoltre istituito:
Rafforzamento patrimoniale per le imprese con ricavi compresi tra i 5 ed i 50 milioni di euro
Per far fronte alla crisi delle imprese determinata dalla pandemia, sono state introdotte misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, sotto forma di: un credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; un credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge (articolo 26). La disciplina è stata modificata ed estesa con la Legge di bilancio 2020.
Le società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale sono società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee) aventi sede legale in Italia che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:
Vengono poi indicate specifiche condizioni ulteriori per l'accesso ai benefici (tra le quali, non essere una società sottoposta a procedura concorsuale e non essere, alla data del 31 dicembre 2019, impresa in difficoltà, ovvero società non in regola dal punto di vista delle norme contributive, fiscali e con quelle in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; nonché essere soggetta a misure di prevenzione secondo la normativa antimafia, etc., cfr. art. 26, co. 2 e 2-bis).
Il credito d'imposta, pari al 20%, spetta a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro, per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, ovvero in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell'emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%.
Il credito è concesso, come detto, a condizione che l'aumento di capitale sia stato sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023.
La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali (art. 26, co. 4 e 5).
L'investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese.
Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, anche in compensazione e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
La società conferitaria dell'aumento di capitale può usufruire, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuale pandemia da COVID-19 (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).
La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 263) ha innalzato la percentuale dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l'investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Per la fruizione dei crediti d'imposta, il D.L. Rilancio ha autorizzato la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito un apposito Fondo.
Il D.M.10 agosto 2020, pubblicato in G. U. n. 210 del 24 agosto 2020, ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
Il "Fondo Patrimonio PMI" è finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2021 (termine da ultimo prorogato dall' articolo 17 del D.L. n. 73/2021), obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle predette società di capitali, con fatturato tra i 10 e i 50 milioni di euro, che hanno effettuato, dal 20 maggio ed entro il 31 dicembre 2021, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro. L'ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra:
Sono indicate, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, specifiche regole di cumulo nel caso in cui l'impresa beneficiaria percepisca anche aiuti pubblici sotto forma di garanzie sui finanziamenti, ovvero aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati.
La sottoscrizione da parte del Fondo degli stumenti finanziari deve avvenire entro i limiti della dotazione complessiva dello stesso (4 miliardi) e comunque, per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, nel limite massimo di 1 miliardo di euro.
Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima del rimborso del finanziamento dei soci.
La società emittente assume l'impegno di:
La gestione del Fondo Patrimonio PMI è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, o a società da questa interamente controllata.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 agosto 2020 ha definito la disciplina attuativa della misura.
Patrimonio destinato
Il D.L. n. 34/2020 (art.27) prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio destinato all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il cd. Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP.
All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.
In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.
La garanzia dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni. Il Patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale: gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.
Il Patrimonio Destinato cessa ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.
Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale.
Gli schemi di decreto attuativo della disciplina primaria sono sottoposti al Parlamento, per l'esame da pate delle Competenti commissioni parlamentari.
Il decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato, D.M. 3 febbraio 2021, è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 10 marzo 2021).
Ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato e di rafforzamento delle startup
L'articolo 66 del D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020.
Il D.L. n. 34/2020 ha previsto poi molteplici interventi per il rafforzamento, anche patrimoniale, delle startup innovative. In particolare:
E' stato poi istituito nello stato di previsione del MISE il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle startup innovative e alle PMI innovative (art. 42). La disciplina attuativa è stata adottata con il D.M. 4 dicembre 2020.
Quali contributi a fondo perduto per taluni specifici settori economico produttivi, si rammentano quelli introdotti per l'anno 2020 dal D.L. n. 34/2020:
Il D.L. n. 104/2020 ha rifinanziato, poi, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa per il c.d. "Voucher Innovation Manager", contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019 (articolo 60).
Lo stesso decreto legge Agosto ha rifinanziato di 64 milioni di euro per il 2020 la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (articolo 60). La legge di bilancio 2021 ha ulteriormente rifinanziato la misura di 370 milioni per il 2021, disponendo contestualmente l'erogazione in un'unica quota del relativo contributo statale in conto interessi (L. n. 178/2020, art. 1, co. 95-96).
Infine, il D.L. n. 41/2021 (A.S. 2144) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni per l'anno 2021.
Le modalità di riparto del Fondo sono demandate ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia.
L'indennità di sostegno è incompatibile con i contributi a fondo perduto, riconosciuti dallo stesso D.L. n. 41, per il sostegno all'internazionalizzazione del settore fieristico.
Procedure concorsuali
Il D.L. n. 23/2020 ha posticipato l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 1° settembre 2021. Lo stesso decreto ha introdotto misure volte a sospendere o semplificare gli obblighi per le società in perdita o in difficoltà (articoli 5-10). In particolare, ha prorogato di 6 mesi I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 e ha sospeso la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.
Il successivo D.L. n. 34/2020 ha prorogato di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi di cessione o risanamento aziendale di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE (art. 51).
Il D.L. n. 41/2021 ha differito di un anno, la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'àmbito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa. Tali obblighi decorrono, ora, dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre 2023 (e non più dalle comunicazioni relative al primo trimeste 2022).
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa
Il D.L. n. 34/2020 ha istituito presso il MISE un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è stato inizialmente finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (art. 43).
Il D.L. n. 104/2020 rifinanzia ed estende l'ambito di intervento del Fondo e in particolare:
Il Fondo è stato rifinanziato con la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, Sez. II) di 250 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni sino al 2035.
Fondo grandi imprese
Il recente D.L. n. 41/2021 Sostegni ha istituito un Fondo diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono eslude le grandi imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. I prestiti devono essere restituiti nel termine massimo di 5 anni.Il finanziamento è concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.Il Fondo, originariamente dotato di 200 milioni di euro per il 2021 è stato integrato di ulteriori 200 milioni per lo stesso anno dal recente D.L. n. 73/2021 (art. 24, comma 1).
Contratti di sviluppo
Il D.L. n. 18/2020 ha inoltre rifinanziato di 400 milioni di euro per il 2020 la misura dei contratti di sviluppo (articolo 80). La Direttiva MISE del 15 aprile 2020 ha provveduto al riparto delle risorse. La dotazione della misura è stata ulteriormente integrata dal D.L. n. 104/2020, per 500 milioni di euro per il 2020 (articolo 60).
Infine, il recente D.L. n. 41/2021 Sostegni (A.S. 2144) ha stanziato 200 milioni di euro per l'anno 2021, per la stipula di contratti di sviluppo a sostegno degli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale e la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti (art. 20, commi 7-10).
Nuova Marcora
Il D.L. n. 18/2020 ha rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la crescita sostenibile destinando l'importo alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. "Nuova Marcora"), recentemente sostituito dal D.M. 4 gennaio 2021. Un uteriore rifinanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è intervenuto con la legge di bilancio 2021.
Nel rinviare in merito alla sospensione di adempimenti e versamenti tributari al paragrafo di questo tema relativo alle misure fiscali, appare opportuno ricordare in questa sede la cancellazione – disposta dall'articolo 24 del D.L. n. 34/2020, cd. "Rilancio" - del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 relativi all'Irap per tutte le imprese e lavoratori autonomi con fatturato annuo fino a 250 milioni di euro.
Sgravi temporanei sul costo delle bollette elettriche per le PMI sono stati previsti dal D.L. n. 34/2020 (art. 30), per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, e dal D.L. n. 41/2021 Sostegni (art. 6) e dal D.L. n. 73/2021 Sostegni-bis (articolo 5), per i mesi di aprile maggio, giugno e luglio 2021. Gli sgravi sono stati specificamente diretti alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, dunque a favore dei piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori.
Secondo il meccanismo delineato da entrambe gli interventi, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA opera, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze citate, con riferimento alle voci della bolletta "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".
Per i soli clienti con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali sono rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente in 3 kW. La riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziate, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, versate sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Le misure di sostegno alle imprese adottate dai decreti legge emergenziali, sono, in prevalenza, di carattere straordinario e temporaneo. Le misure devono essere autorizzate dalla Commissione UE alla luce del nuovo "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" cd. "Temporary Framework" (Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni). Per un'analisi del nuovo quadro europeo, si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare.
In questa sede, si ricorda che il D.L. n. 34/2020, Rilancio traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni del Temporary Framework, con le relative deroghe temporanee, tra cui la possibilità - anche per le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti - di accedere ai regimi di aiuto adottati in via straordinaria, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, per far fronte alle conseguenze della pandemia (le imprese vi accedono al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (art. 53)). Gli aiuti concessi soggiacciono comunque agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Si dispone che i registri vengano conseguentemente adeguati (art. 63-64).
Il D.L. n. 34/2020 Rilancio (artt. 54- 62) come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 41/2021 Sostegni (art. 28 A.S. 2144) definiscono la cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – anche le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Quadro europeo. La disciplina quadro è stata autorizzata dalla Commissione UE.
Il D.L. Sostegni ha prorogato la suddetta cornice normativa al 31 dicembre 2021 in conformità a quanto previsto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, del 28 gennaio scorso.
Il D.L. n. 137/2020 (articolo 31-octies) ha stabilito ance che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
Sul sito istituzionale della Commissione europea è disponibile l'elenco delle decisioni adottate sui regimi di aiuti ad essa notificati da parte dello Stato italiano (e dagli altri Stati membri) con i provvedimenti legislativi per fronteggiare l'emergenza da coronavirus e la sintesi dei regimi di aiuti autorizzati per l'Italia e gli altri paesi UE.
I decreti emergenziali hanno altresì introdotto misure riguardanti il settore finanziario e dei mercati.
In primo luogo, il decreto-legge n. 23 del 2020 ha modificato, nel quadro dell'emergenza pandemica, la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori considerati strategici. In particolare:
Il decreto-legge n. 56 del 2021 (articolo 11-quinquies) estende al 31 dicembre 2021 l'ambito di applicazione di alcuni dei predetti poteri, nonché dei relativi obblighi ad essi connessi (obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni; imposizione di impegni e condizioni; opposizione all'acquisto) con particolare riferimento agli attivi cd. strategici e nonché alle operazioni di acquisto di partecipazioni che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte dei soggetti esteri di società operanti in settori strategici.
Tale termine era stato in precedenza fissato dal decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020, articolo 10-ter) al 30 giugno 2021.
Il decreto legge n. 23 del 2020 ha introdotto ulteriori disposizioni:
- la possibilità, per le imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (articolo 6-bis, nonché per tutte le imprese (articolo 12-ter);
-la sospensione dei vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, prevedendo che i protesti non sono trasmessi alle camere di commercio e che le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari sono cancellate (articolo 11, prorogato dal comma 207 della legge di bilancio 2021);
- la sospensione dei mutui per le ditte individuali e gli artigiani che si applica anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno (articolo 12);
- la possibilità per i Confidi di detenere partecipazioni negli operatori di microcredito (articolo 13-ter) e l'estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi (articolo 14);
- la sospensione fino al 31 gennaio 2021 delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (articolo 37-bis).
Si ricorda che il decreto Ristori ha inoltre modificato il Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, volte a espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo (articolo 4-bis) e ha prorogato di 24 mesi (al 9 aprile 2022) del termine per avvalersi dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno (articolo 13-octies).
L'articolo 64 del decreto sostegni-bis proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19. Si incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso; il provvedimento inoltre dispone talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà - nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione - riferiti alle "prime case", a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età.
Con riferimento al settore bancario, si segnalano le norme del decreto Rilancio che permettono di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (articolo 32); che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167). Si ricorda che il provvedimento disciplina anche il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articolo 168-175).
L'articolo 11 del decreto-legge 52 del 2021 ha esteso fino al 31 luglio 2021 l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati già introdotte dai decreti n. 23, n. 34, n. 104 e n. 183 del 2020.