Nel corso della legislatura la Commissione Difesa ha approvato diversi atti di indirizzo al Governo concernenti le Forze speciali italiane, con particolare riferimento sia al trattatmento economico (cfr.,da ultimo, risoluzioni n. 8-00173 Perego di Cremnago e n.8-00174 Rizzo), sia con riferimento al potenziamento e all' ammodernarnamento delle basi e delle infrastrutture delle Forze special (cfr. risoluzione n. 8-00143 Ferrari).
Da ultimo, con l'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del D.L. 50/2022, è stata istituita la qualifica del soccorritore militare per le forze speciali delle Forze Armate.
Su tale argomento la Commissione Difesa aveva approvato le risoluzioni n. 8-00129 Perego di Cremnago (ex n. 7-00680) e n. 7-00825 Gianluca Rizzo (cfr. seduta del il 27 luglio 2021).
Il Governo ha, inoltre, sottoposto al parere parlamentare diversi schemi di decreto ministeriale concernenti l'acquisizione di programmi d'arma relativi alle Forze speciali.
In Italia le Forze Speciali (FS) sono quelle unità militari chiamate a svogere "operazioni speciali", ovvero operazioni militari non convenzionali ad effetto strategico quali, ad esempio: il contrasto di attività di matrice insurrezionale e terroristica, la liberazione di ostaggi, le incursioni contro obiettivi nemici, le ricognizioni speciali e l'addestramento delle forze di sicurezza di Paesi a deficit di stabilità.
Si tratta di reparti in possesso di elevatissime qualifiche tecniche e operative ed il cui personale è addestrato ad operare nei tre domini di riferimento – terrestre, marittimo e aereo – in ambiente ostile e a grande distanza dalle unità amiche (fonte difesa cfr qui).
Possono avvalere del supporto di altre forze, ed in particolare di quelle maggirmente affini per addestramento, mentalità e tipologia di azione.
Il Comando operativo per la gestione delle Operazioni Speciali è il COFS, posto alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa. La sua azione è determinata direttamente da parte del vertice politico-militare nazionale. i
Le tre Forze armate italiane e l'Arma dei Carabinieri dispongono tutte di un corpo speciale (FS-TIER1, in gergo tecnico):
Accanto ai reparti inquadrati nel COFS, che costituiscono il cosiddetto «TIER 1», operano due ulteriori unità, costituenti il «TIER 2»: il 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RRAO) «Folgore» e il il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti (Rangers)"Monte Cervino", che possono compiere, con la medesima efficacia, una parte significativa delle missioni ad esse assegnate, con particolare riferimento alle tre missioni «NATO SOF» (Direct Action, Military Assistance e Special Reconnàissance).
Altri tre reparti orientati al supporto delle operazioni speciali sono: il 3° Reggimento elicotteri per operazioni speciali (REOS) «Aldebaran» dell'Esercito italiano, il Reparto Eli-Assalto della Marina militare e il 9° Stormo «Francesco Baracca» dell'Aeronautica militare.
Oltre alle summenzionate unità sono state, inoltre, sancite le Forze per Operazioni Speciali (FOS): si tratta di reparti convenzionali, a livello compagnia, orientati al supporto delle operazioni speciali, forniti dal 187° Reggimento paracadutisti «Folgore», dal Reggimento lagunari «Serenissima», dal 66° Reggimento «Trieste», dal 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania», dalla compagnia Supporto Tattico alle Operazioni Speciali (STOS) del 17° Stormo e dalla Compagnia FOS del Reggimento «San Marco».
l 2 aprile 2019 una delegazione della Commissione Difesa della Camera dei deputati si è recata in visita presso la sede del Comando Operativo di vertice Interforze (COI) e del Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali).
A sua volta l'Aula della Camera il 27 dicembre 2020 ha approvato l'Ordine del (9/2790-bis-AR/311) che impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire un fondo per le Forze Speciali.
Le Forze Speciali Italiane dipendono dal Cofs, il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali.
Il comandante del Cofs ha quindi la competenza per le operazioni condotte dai 4 reparti di Forze Speciali Italiane FS – TIER 1.
ll Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali è stato costituito il 1° dicembre 2004 alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ed ha sede presso l'Aeroporto "Francesco Baracca" di Centocelle.
Come evidenziato nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021, (Vol. II, pag. pag. 216) "nel 2021 è stato costiuito il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) al fine di garantire garantisce l'unicità di Comando e Controllo di tutte le operazioni, assicurando un più efficace coinvolgimento delle Forze Armate e dei domini cyber e spaziale oltre alle forze convenzionali e speciali, realizzando l'aggregazione delle informazioni a supporto del processo decisionale anche del livello Politico -Militare.
In tale ambito alle dipendenze del COVI sono stati posti il Comando per le Operazioni in Rete (COR), il Comando delle Operazioni Spaziali (COS), il Comando Operativo Interforze (COI) ed il Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), in un passaggio dal concetto di interforze a quello di multi –dominio".
A sua volta il comma 8 dell'articolo 52 del DL 2022_50 (dl aiuti energia) ha riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare.
Nel 2015, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 174 del 2015 ("proroga missioni internazionali dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015"), è stata approvata una disposizione, l'articolo 7-bis (Disposizioni in materia di intelligence), che consente al Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di emanare disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa".
Con riferimento all'ambito oggettivo, la disposizione è estremamente restrittiva perché consente al Presidente del Consiglio di impiegare forze speciali solo in relazione alle operazioni descritte nella richiamata disposizione legislativa, fermo restando che per l'impiego di un dispositivo militare ampio che preveda invio di personale militare oltre i confini nazionali è necessaria la necessaria autorizzazione parlamentare ai sensi della "legge quadro sulle missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016).
Inoltre, la norma riguarda esclusivamente l'impiego di forze speciali (Tier-1, in gergo militare), escludendo altri assetti, vale a dire i richiamati soli corpi d'élite delle quattro forze armate (il 9° Col Moschin dell'Esercito, gli incursori Comsubin della Marina e quelli del 17° stormo dell'Aeronautica, più i Gis dei Carabinieri).
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7-bis nei confronti del personale militare impegnato nell'attuazione delle
attività di intelligence hanno effetto le disposizioni penali che prevedono l'applicazione:
1. del codice penale militare di pace;
2. della competenza del tribunale di Roma prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209;
3. della scriminante (circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità) per chi faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purchè ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti, prevista all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
4. ove ne ricorrano i presupposti, dell'estensione delle garanzie funzionali previste per il personale dei Servizi di informazione, di cui all'articolo 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Le richiamate disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in nessun caso ai crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto della Corte penale internazionale.
Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7- bis prevede il coinvolgimento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nelle seguenti fasi:
Durante l'iter di approvazione della legge di bilancio per il 2021 è stato approvato l'ordine del Giorno Rizzo (9/2790-bis-AR/311), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire un fondo per le Forze Speciali volto a garantire maggiori capacità addestrative, anche attraverso l'ammodernamento e l'aggiornamento delle aree ad esse destinate, nonché le risorse necessarie per l'introduzione di possibili maggiori benefici economici per il personale appartenente al gruppo delle Forze speciali e delle Forze per le Operazioni Speciali, nel rispetto degli equilibri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.
Con riferimento alle infrastrutture per le Forze Speciali Il 2 dicembre 2021 la Commissione Difesa ha approvato la risoluzione 7-00719 Ferrari (nel testo modificato della risoluzione conclusiva 8-00143) ulle possibili iniziative volte a reperire risorse per potenziare e ammodernare le basi e le infrastrutture delle Forze speciali italiane.
La Commissione difesa della Camera, nel corso della seduta del 12 maggio 2021, ha approvato la risoluzione 7-00518 Perego di Cremnago ( nel testo modificato della risoluzione conclusiva 8-00116 ) con la quale si impegna, tra l'altro, il Governo ad avviare quanto prima i lavori "del costituendo Tavolo tecnico in modo da approfondire i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, al fine, altresì, di determinare la fattibilità concreta di garantire a tale personale un aumento o una rimodulazione, anche in relazione alle rinnovate e comuni modalità di impiego, quantificandone gli oneri e senza alterare gli equilibri della legge 23 marzo 1983, n.78". La Commissione impegna, inoltre, il Governo a "riconsiderare, all'interno di una revisione generale della materia, l'intero impianto delle indennità esistenti, anche con riferimento agli aspetti previdenziali, assistenziali ed economici".
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Di particolare interesse per le Forze Speciali sono anche le risoluzioni in Commissione, approvate il 27 luglio 2021 7-00680 Perego di Cremnago e n. 7-00689 Rizzo sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali.
Le risoluzioni mirano a definire, anche tramite modifica del Protocollo d'intesa del 17 novembre 2008 tra Ministero della difesa, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le funzioni di soccorso che possono essere assegnate al soccorritore militare che opera presso le Forze speciali dei Corpi armati.
Si segnala, in proposito, che con l'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del D.L. 50/2022, è stata istituita la qualifica del soccorritore militare per le forze speciali delle Forze Armate.
Al riguardo, durante l'esame parlamentare del richiamato decreto legge n. 50 del 2022 è stato approvato l'ordine del Giorno Rizzo n. 9/3614-A/138 che impegna il governo:
Nel corso della seduta del 12 luglio 2022 la Commissione Difesa della Camera ha approvato le risoluzioni n. 8-00173 Perego di Cremnago (ex n.7-00793) e n. 8-00174 Rizzo (ex 7-00825) sulla rivalutazione e l'adeguamento delle indennità supplementari delle Forze speciali e l'indennità di rischio per operatori subacquei.
Nel corso della XVIII Legislatura sono stati sottoposti al parere parlamentare diversi schemi di decreto ministeriale concernenti l'acquisizione di programmi d'arma relativi alle Forze speciali.
Si segnalano: