tema 30 settembre 2022
Rapporti con l'Unione europea Il Parlamento italiano e l'Unione europea
L'azione del Parlamento italiano in relazione alle attività dell'Unione europea si sviluppa sotto tre profili:
  • la partecipazione alla  formazione delle politiche europee;
  • l' attuazione della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento interno;
  • la  cooperazione interparlamentare.
I relativi strumenti e procedure sono disciplinati, per alcuni aspetti, direttamente dai  Trattati europei, oltre che dalla  legge n. 234 del 2012 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", da  altre leggi e dai  regolamenti parlamentari.
La cooperazione interparlamentare è regolata, oltre che da apposite previsioni del Protocollo n. 1 allegato al Trattato di Lisbona, da linee guida concordate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, dai regolamenti interni delle rispettive conferenze interparlamentari nonché, in gran parte, dalla prassi.
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A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), il ruolo svolto dai Parlamenti nazionali nell'ambito dei processi decisionali dell'UE ha conosciuto un sensibile rafforzamento, essendo stato consacrato nell'ambito dello stesso Trattato sull'Unione europea (TUE) e, nello specifico, agli artt. 10 e 12, vale a dire nella parte relativa ai principi democratici dell'UE.
In particolare, ai sensi dell' art. 12 del TUE, i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:
  • venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi europei in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;
  • vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
  • partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'art. 70 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli artt. 88 e 85 del TFUE;
  • partecipando alle procedure di revisione dei Trattati in conformità dell'art. 48 del TUE;
  • venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'art. 49 del TUE;
  • partecipando alla cooperazione interparlamentare tra Parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.
Tali disposizioni rimandano espressamente ai Protocolli nn. 1 e 2 allegati al medesimo Trattato, i quali provvedono a specificare ulteriormente il ruolo assunto dai Parlamenti nazionali nell'Unione europea e le procedure connesse al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni europee.
ultimo aggiornamento: 30 settembre 2022
Gli obblighi di informazione da parte del Governo
In base alla legge n. 234 del 2012, fanno capo al Governo i seguenti obblighi di trasmissione e di informazione nei confronti delle Camere, che hanno ad oggetto:
  • i progetti di atti normativi e di indirizzo delle istituzioni europee, da trasmettere alle Camere contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione (art. 6, comma 1); entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo, l'amministrazione con competenza prevalente deve elaborare una relazione che, oltre a operare una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, dia conto della sua conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, del rispetto del principio di attribuzione nonché del suo impatto sull'ordinamento nazionale (art. 6, comma 4);
  • i documenti di consultazione della Commissione europea (quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) e, qualora partecipi a una procedura di consultazione, i commenti inviati alle istituzioni europee dal Governo stesso (art. 6, comma 2);
  • le relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente presso l'UE con riferimento a riunioni, anche informali, del Consiglio UE e dei suoi organismi preparatori, ai triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, ad atti, progetti di atti o ad altre iniziative o questioni relative all'UE, a procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia (art. 4, comma 3);
  • ogni tre mesi, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea (art. 16).
La legge n. 234 del 2012 prevede, inoltre, che il Governo informi i competenti organi parlamentari:
  • in via preventiva, sulla posizione che intende assumere in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'UE (art. 4, comma 1);
    La legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238) ha modificato l'art. 4, comma 1 della legge n. 234, del 2012, prevedendo che l' informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta (come previsto in precedenza); il medesimo obbligo informativo è stato esteso anche alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. È stato, inoltre, previsto che le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea.
  • sugli esiti delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'UE, entro 15 giorni dal loro svolgimento (art. 4, comma 1);
  • su iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, presentate al Consiglio dei ministri dell'UE, dando specifico rilievo a quelle in materia di difesa (art. 4, comma 2).
A partire dalla XVII legislatura si è consolidata la prassi per cui il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, prima delle riunioni del Consiglio europeo comunica alle Camere la posizione che intende assumere in occasione del Consiglio stesso. Alle comunicazioni fa seguito un dibattito, al termine del quale vengono in genere approvati atti di indirizzo al Governo. Tale prassi è stata completata, a partire dalla XVIII legislatura, da quella delle comunicazioni del Governo sugli esiti delle riunioni del Consiglio europeo. Sempre a partire dalla XVIII legislatura è stata, inoltre, attuata la previsione relativa allo svolgimento di comunicazioni del Governo in via preventiva sui Consigli dell'UE di settore, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti.
Le relazioni annuali
La legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo presenti al Parlamento:
  • entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione che indichi gli orientamenti e le priorità che intende assumere per l'anno successivo, quelli che ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, nonché le sue strategie di comunicazione e di formazione in merito all'attività dell'UE e alla partecipazione italiana all'UE (art. 13, comma 1); tale relazione, alla Camera, viene esaminata congiuntamente al programma legislativo della Commissione europea e al programma del Consiglio dell'UE;
  • entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione, a consuntivo, sulle attività svolte nell'anno precedente sui sopracitati profili, compreso il seguito dato agli indirizzi definiti dalla Camere (art. 13, comma 2); tale relazione, alla Camera, viene esaminata congiuntamente al disegno di legge di delegazione europea.
Alla Camera le relazioni vengono esaminate da tutte le Commissioni (per i profili di rispettiva competenza), che approvano un parere, e dalla XIV Commissione politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Aula si conclude, di norma, con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.
Il Semestre europeo
La legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni, in materia di contabilità pubblica, prevede che il Governo assicuri, nell'ambito della procedura del Semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, la tempestiva informazione e consultazione delle Camere sulla predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità. Essi costituiscono parte integrante del Documento di economia e finanza, che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno.
La trasmissione diretta di documenti da parte delle istituzioni europee
Il Trattato di Lisbona stabilisce che debbano essere oggetto di trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali:
  • i documenti di consultazione della Commissione europea;
  • tutti i progetti legislativi, nonché le loro modifiche nel corso del procedimento;
  • il programma legislativo annuale, la strategia politica annuale e gli altri strumenti di programmazione della Commissione europea;
  • la relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dei principi fondamentali in tema di delimitazione delle competenze;
  • la relazione annuale della Corte dei conti;
  • gli ordini del giorno e i risultati dei lavori del Consiglio;
  • le risoluzioni del Parlamento europeo.
Il controllo di sussidiarietà sui progetti di atti legislativi dell'UE
Il Trattato di Lisbona prevede che i Parlamenti nazionali possano inviare alle istituzioni europee pareri motivati in merito alla conformità al principio di sussidiarietà di ciascun progetto di atto legislativo relativo a materie di competenza concorrente dell'UE. In particolare, in base al protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità:
  • ciascun Parlamento nazionale (o singola Camera) può sollevare obiezioni sulla conformità di un progetto legislativo dell'UE al principio di sussidiarietà mediante un parere motivato, da adottare entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione del progetto;
  • qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali (un quarto, nel caso di proposte relative allo spazio di libertà sicurezza e giustizia), il progetto deve essere riesaminato e può essere – con una decisione motivata – mantenuto, modificato o ritirato (cosiddetto " cartellino giallo"). A tal fine ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti (nei sistemi bicamerali, ciascuna Camera dispone di un voto);
  • qualora i pareri motivati dei Parlamenti nazionali rappresentino, invece, almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, e nel caso in cui la Commissione intenda mantenere la proposta, spetta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE decidere (a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di PE) se la medesima sia o meno compatibile con il principio di sussidiarietà e, quindi, eventualmente di ritirarla (cosiddetto " cartellino arancione").
Ciascun Parlamento nazionale (o singola Camera) può, inoltre, promuovere ( ex post) la presentazione, da parte del rispettivo Governo, di un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.
La Giunta per il regolamento della Camera ha attribuito alla competenza della XIV Commissione politiche dell'Unione europea la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE.
Il parere motivato, contenente la valutazione dei profili di sussidiarietà, che venga eventualmente adottato della XIV Commissione può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione o di un decimo dei componenti dell'Assemblea.
Occorre rilevare che, per quanto riguarda la Camera dei deputati, l'esame delle proposte legislative della Commissione europea si è focalizzato prevalentemente sui profili di merito, nell'ambito del dialogo politico, piuttosto che su quelli relativi al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà.
L'esame degli atti dell'UE
Alla Camera, gli atti e i progetti di atti normativi dell'Unione europea e i relativi atti preparatori – trasmessi dal Governo o dalle istituzioni dell'UE – vengono assegnati, per l'esame, alla Commissione competente per materia e, per il parere, alla XIV Commissione politiche dell'UE.
Nell'ambito dell'esame di progetti di atti dell'UE, per i quali sono applicabili le disposizioni regolamentari sull'istruttoria legislativa, le Commissioni parlamentari possono procedere ad audizioni e indagini conoscitive.
Le Commissioni, in esito all'esame, possono adottare un documento conclusivo, che è trasmesso al Governo nonché al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del c.d. dialogo politico.
Il dialogo politico con la Commissione europea
Nell'ottica di realizzare un effettivo e sempre più efficace coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea, dal settembre 2006 – e, dunque, anteriormente alla firma del Trattato di Lisbona – la Commissione europea ha avviato il c.d. dialogo politico, trasmettendo in modo sistematico, direttamente ai Parlamenti nazionali, le proprie proposte legislative e i documenti di consultazione, invitandoli a esprimere osservazioni e pareri. Tale procedura, non disciplinata dai Trattati, è stata introdotta dalla Commissione europea allo scopo di accrescere la partecipazione dei Parlamenti nazionali agli affari europei e di rafforzare la dimensione parlamentare e democratica dell'Unione.
Nel parere adottato il 6 ottobre 2009, la Giunta per il Regolamento della Camera ha previsto che, ai fini del dialogo politico, i Presidenti delle Commissioni competenti possano chiedere alla Presidenza della Camera di trasmettere alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio i documenti conclusivi e gli atti di indirizzo adottati nei confronti del Governo.
La Commissione europea risponde alle osservazioni dei Parlamenti nazionali in media entro 2 mesi. Sia i pareri dei Parlamenti nazionali che le risposte della Commissione europea vengono pubblicati online in una apposita sezione del sito della Commissione europea.
La Commissione europea ha assunto l'impegno a velocizzare i tempi di risposta agli eventuali rilievi e osservazioni espressi dei Parlamenti nazionali e a migliorare la qualità delle risposte, investendo direttamente la responsabilità del Commissario europeo competente per materia con particolare riguardo ai profili più specificamente politici.
I rapporti tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo nell'ambito del dialogo politico e del controllo di sussidiarietà
Il Parlamento europeo, a partire dal 26 aprile 2017, ha modificato la sua prassi rendendo tutti i documenti dei Parlamenti nazionali (e, dunque, non solo i pareri motivati, ma anche i contributi resi nell'ambito del dialogo politico con la Commissione) disponibili nei documenti di seduta delle proprie Commissioni parlamentari, recependo così la richiesta che era stata formulata dalla Presidenza della Camera dei deputati.
Si ricorda, infatti, che in precedenza, presso il Parlamento europeo, solo i pareri motivati adottati dai Parlamenti nazionali nell'ambito del controllo di sussidiarietà erano trasmessi ai deputati delle Commissioni competenti ed esplicitamente richiamati nel dispositivo delle risoluzioni legislative adottate dal PE. Tutti gli altri pareri e contributi dei Parlamenti nazionali adottati nel più ampio contesto del dialogo politico con la Commissione europea erano, invece, trasmessi unicamente ai relatori e ai Presidenti delle Commissioni competenti (non costituendo, quindi, elementi necessari dell'istruttoria legislativa condotta dalla Commissione competente, se non su eventuale iniziativa del relatore o del Presidente di commissione).
In tal modo, però, si evidenziava una asimmetria rispetto all'esperienza del dialogo politico con la Commissione europea; infatti, mentre quest'ultima risponde ai rilievi e ai pareri formulati dai Parlamenti nazionali anche al di fuori del controllo del principio di sussidiarietà, il Parlamento europeo, nel rapporto con i Parlamenti nazionali, si limitava a dare rilievo ai soli pareri motivati adottati nell'ambito di tale procedimento.
La riserva di esame parlamentare
L'art. 10 della legge n. 234 del 2012 prevede l'istituto della riserva di esame parlamentare, attivabile, su iniziativa di una delle Camere o del Governo, con riguardo a ogni progetto o atto dell'UE che il Governo sia tenuto a trasmettere al Parlamento.
Ove le Camere ne facciano richiesta, il Governo deve apporre in sede di Consiglio la riserva d'esame parlamentare, il che comporta che esso possa procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'UE soltanto a conclusione dell'esame stesso. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, il Governo può apporre su un progetto di atto una riserva d'esame parlamentare anche di propria iniziativa, dandone comunicazione alle Camere affinché gli organi competenti si esprimano a proposito.
Tale disposizione non è stata ancora utilizzata.
Il raccordo con le regioni e le province autonome
L'art. 24 della legge n. 234 del 2012 disciplina la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, prevedendo, tra l'altro, che, nelle materie di loro competenza, possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei osservazioni sui progetti di atti dell'UE. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare (art. 25).
Gli altri strumenti conoscitivi, di indirizzo e di controllo
Oltre alle procedure per l'esame dei progetti di atti richiamate in precedenza, il regolamento della Camera prevede, ai fini del collegamento con le attività delle istituzioni dell'UE, che:
  • la Commissione politiche dell'UE e le Commissioni permanenti possono disporre, in relazione a proposte della Commissione europea, in previsione del loro inserimento all'ordine del giorno del Consiglio dell'UE, lo svolgimento di un dibattito con l'intervento del Ministro competente (art. 126-bis);
  • le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni ed all'attività delle istituzioni dell'Unione europea, nonché sollecitare componenti della Commissione europea e delle altre istituzioni dell'UE a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'UE (art. 127-ter);
  • le sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell'UE relative all'Italia sono trasmesse dal Governo, oltre che alla Commissione politiche dell'Unione europea, alle Commissioni competenti per materia ai fini del loro esame, che può concludersi con l'adozione di un documento finale che disponga sulla necessità di eventuali iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali (art. 127-bis).
La sezione Europa del sito web della Camera dei deputati raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea trasmesse alle Camere.
L'attuazione degli indirizzi parlamentari
L'art. 7 della legge n. 234 del 2012 sancisce l'obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio (ovvero di altre istituzioni od organi dell'UE) sia conforme agli indirizzi delle Camere. Ove il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente è tenuto a riferire tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo adeguata motivazione.
La previsione di cui al citato articolo è stata rafforzata dalla modifica introdotta dalla legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238), che ha sostituito l'espressione "coerente" con la più stringente espressione "conforme".
La medesima legge n. 234 del 2012 dispone, altresì, in capo al Governo l'obbligo di:
  • informare tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'UE che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o che comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica; assicurare che la posizione rappresentata nella negoziazione degli accordi in questione tenga conto degli atti di indirizzo parlamentari (art.5);
  • attivare, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso, il c.d. "freno di emergenza", chiedendo che la questione (relativa a decisioni in ambito PESC, ovvero vertenti in materia di libera circolazione dei lavoratori, di riconoscimento reciproco delle sentenze e di introduzione di ulteriori sfere di criminalità per le quali possono stabilirsi norme minime relative a reati e sanzioni,) venga sottoposta al Consiglio europeo (art. 12).
Il Governo, a partire dal maggio 2016, invia con regolarità alle Camere una nota, a cura del Ministero competente per materia, che dà conto dei seguiti dati agli atti di indirizzo adottati dalle Camere.
La nomina di membri italiani alle istituzioni dell'UE
L'art. 17 della legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo informi le Camere della proposta o della designazione dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell'Unione europea.
Le Commissioni parlamentari possono chiedere l'audizione dei membri nominati, dopo che abbiano effettivamente assunto le proprie funzioni.
ultimo aggiornamento: 30 settembre 2022
La legge di delegazione europea e la legge europea
L'art. 29, comma 4, della legge n. 234 del 2012 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo presenti alle Camere il disegno di legge di delegazione europea.
Tra i contenuti che la legge può recare, l'art. 30 menziona il conferimento al Governo di delega legislativa finalizzata a consentirgli di attuare le direttive europee, ovvero di modificare o abrogare disposizioni di diritto nazionale vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati della Commissione europea o alle sentenze di condanna per inadempimento della Corte di giustizia.
Il disegno di legge deve essere accompagnato da un'articolata relazione illustrativa, volta a specificare l'elenco delle direttive da recepire e le relative motivazioni.
Si prevede, inoltre, la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare, entro il 31 luglio di ciascun anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno stesso.
Il d.d.l. di delegazione europea dovrebbe essere esaminato, secondo le norme del regolamento riferite alla legge comunitaria, insieme alla relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno precedente, nell'ambito di una sorta di "sessione europea". L'esame si svolge in sede referente presso la Commissione politiche dell'UE e, per le parti di rispettiva competenza, presso le Commissioni competenti per materia (art. 126-ter R.C).
L'art. 29, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede altresì che, ove necessario, il Governo presenti un disegno di legge denominato legge europea, con il quale provveda a dare attuazione diretta agli obblighi normativi dell'UE.
Ai sensi dell'art. 30, infatti, la legge europea contiene: disposizioni modificative o abrogative di norme interne in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, ovvero oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia; disposizioni necessarie a dare attuazione agli atti dell'Unione europea e ai Trattati internazionali conclusi dall'UE, nonché quelle emanate nell'ambito dell'esercizio del potere sostitutivo.
In analogia con quanto previsto per la legge di delegazione europea, l'art. 29, comma 8 della legge n. 234 del 2012 prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura "secondo semestre".
Il controllo parlamentare sulle procedure di infrazione
La legge n. 234 del 2012, ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare sulle procedure di infrazione, prevede che il Governo:
  • trasmetta alle Camere, ogni tre mesi, gli elenchi delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'UE relative all'Italia (art. 14, comma 1) e, ogni sei mesi, informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario di tali atti (art. 14, comma 2);
  • informi ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza (art. 39, comma 1);
  • nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'UE non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, trasmetta alle Camere una relazione che dia conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo nel recepimento (art.  39, comma 1);
  • comunichi alle Camere le decisioni della Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura di infrazione (art. 15, comma 1) e che, entro 20 giorni, il Ministro con competenza prevalente gli trasmetta una relazione che illustri le ragioni determinanti l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa;
  • informi senza ritardo le Camere di ogni sviluppo significativo delle procedure di infrazione avviate per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia (art. 15, comma 3).
Il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
La legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238) ha introdotto il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
All'art. 43, in particolare, si prevede che:
  • il Governo trasmetta al Parlamento, ogni sei mesi, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del PNRR;
  • le commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminino tali relazioni semestrali e svolgano ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'UE assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati;
  • nell'esercizio di tale attività, le commissioni parlamentari svolgano audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui siano in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori;
  • al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, le commissioni parlamentari possano adottare atti di indirizzo al Governo che indichino le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.
L'esame dei profili di compatibilità con il diritto dell'UE dei progetti di legge
Il regolamento della Camera, all'art. 126, dispone che la XIV Commissione politiche dell'UE esprima parere sui profili di compatibilità con il diritto dell'UE di tutti i progetti di legge che contengano disposizioni rilevanti sotto il profilo della normativa europea.
Anche le Commissioni di merito sono tenute a prendere in considerazione, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, la compatibilità della disciplina proposta con la normativa dell'UE.
ultimo aggiornamento: 30 settembre 2022
Revisione dei Trattati
L' art. 48 del TUE prevede la partecipazione dei Parlamenti nazionali alla procedura di revisione ordinaria dei Trattati, stabilendo che:
  • i progetti di modifica del Trattato vengano notificati ai Parlamenti nazionali ;
  • nel caso in cui il Consiglio europeo decida di procedere nell'esame delle modifiche proposte, esso convochi una Convenzione composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei Governi, del Parlamento europeo e della Commissione. La Convenzione esamina i progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione indirizzata alla Conferenza dei rappresentanti dei Governi, cui spetta di comune accordo stabilire le modifiche da apportare al Trattato.
Clausole "passerella"
L'art. 48 del TUE prevede che ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad applicare la cosiddetta " clausola passerella" - ovvero ad estendere, deliberando all'unanimità, la procedura legislativa ordinaria e il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio dell'UE ai casi in cui si applicherebbero, altrimenti, procedure legislative speciali o il voto all'unanimità - sia trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale, notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non è adottata.
Un analogo meccanismo è previsto dall' art. 81 del TFUE, il quale dispone che i Parlamenti nazionali vengano informati in merito a proposte della Commissione volte ad applicare la procedura ordinaria (anziché una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità) ad aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Se un Parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata.
Adesione di nuovi Stati membri
L' art. 49 del TUE prevede che i Parlamenti nazionali vengano informati della domanda di adesione proveniente da uno Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione.
  Controllo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
L' art. 70 del TFUE stabilisce che i Parlamenti nazionali vengano informati dei risultati della valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L' art. 71 del TFUE prevede che i Parlamenti nazionali siano tenuti informati dei lavori del Comitato permanente istituito in seno al Consiglio dell'UE per promuovere e rafforzare la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.
Gli artt. 85 e 88 del TFUE dispongono che i Parlamenti nazionali siano associati, rispettivamente, alla valutazione delle attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol, secondo modalità stabilite in appositi regolamenti.
Clausola di flessibilità
L' art. 352 del TFUE prevede che, se un'azione appare necessaria per realizzare gli obiettivi stabiliti dai trattati senza che questi abbiano previsto i relativi poteri d'azione da parte dell'Unione, il Consiglio può adottarla deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo ( clausola di flessibilità). In questo caso la Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà, deve richiamare l'attenzione dei Parlamenti nazionali sulle proposte in questione.
ultimo aggiornamento: 30 settembre 2022
Il Parlamento italiano partecipa attivamente alle iniziative di cooperazione interparlamentare nell'ambito dell'Unione europea e ne ha sempre sostenuto la razionalizzazione e il rafforzamento in tutte le sedi. La cooperazione si svolge attraverso riunioni tra rappresentanti di tutti i Parlamenti dell'Unione (nazionali ed europeo) su temi di comune interesse.
La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea
La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, composta dai Presidenti delle Assemblee parlamentari degli Stati membri dell'Unione e del Parlamento europeo, opera per tutelare e promuovere il ruolo dei Parlamenti e svolge funzioni di supervisione e coordinamento delle forme e degli strumenti della cooperazione interparlamentare. La Conferenza si riunisce annualmente sotto la Presidenza del Parlamento dello Stato membro che ha detenuto la Presidenza dell'UE nel secondo semestre dell'anno precedente e delibera per consenso.
La Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'UE (COSAC)
La Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'UE dei Parlamenti dell'Unione europea si riunisce ogni sei mesi presso il Parlamento dello Stato membro che detiene la Presidenza semestrale dell'Unione europea. Composta da 6 membri delle Commissioni competenti per gli affari UE di ogni Parlamento nazionale e da 6 membri in rappresentanza del Parlamento europeo, la COSAC può sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione i contributi che ritenga utili, che in ogni caso non vincolano i Parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
Nel corso del semestre di presidenza della Francia (primo semestre del 2022), sono stati istituiti due gruppi di lavoro sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'UE e sul ruolo dei valori dell'UE nel senso di appartenenza. I due gruppi hanno adottato documenti conclusivi dei lavori svolti.
La Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC)
La Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) si riunisce due volte l'anno nel Paese che esercita  la Presidenza semestrale del Consiglio o presso il Parlamento europeo a Bruxelles ed è composta da sei membri per ogni Parlamento nazionale (tre per Assemblea nel caso di Parlamenti bicamerali) e da 16 membri per il Parlamento europeo, nonché da 4 membri osservatori per ogni Parlamento dei Paesi europei appartenenti alla NATO. La Conferenza può adottare per consenso conclusioni non vincolanti.
La Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Unione europea
La Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Unione europea è organizzata in attuazione dell'art. 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (c.d. Fiscal Compact), al fine di rafforzare la cooperazione tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e contribuire ad assicurare la trasparenza democratica nell'area della governance economica e delle politiche di bilancio dell'UE. La Conferenza si riunisce due volte l'anno: nel primo semestre presso il Parlamento europeo a Bruxelles, nel secondo presso il Parlamento del Paese che esercita la Presidenza semestrale del Consiglio dell'UE. Ciascun Parlamento determina la composizione e la dimensione della propria delegazione. Il Parlamento della Presidenza può presentare conclusioni non vincolanti.
Il Gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto sulle attività di Europol
In attuazione dell'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/794 sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) prevede l'istituzione di un Gruppo di controllo parlamentare congiunto (JPSG) su Europol. Il JPSG consente ai Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo di esercitare il monitoraggio congiunto sui profili di responsabilità e trasparenza di Europol, incluso il controllo sull'impatto delle attività dell'organismo europeo sui diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.
Le riunioni di rappresentanti delle omologhe commissioni dei Parlamenti dell'UE
Le riunioni fra i rappresentanti delle omologhe Commissioni dei Parlamenti nazionali sono promosse dal Parlamento dello Stato membro che esercita la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE o dal Parlamento europeo o, eventualmente, da altri Parlamenti.
La cooperazione interparlamentare a livello amministrativo
La cooperazione tra le amministrazioni parlamentari in ambito UE assicura un costante scambio di informazioni tra i Parlamenti su tutti i temi di comune interesse, sia in preparazione di singole iniziative o eventi interparlamentari, sia al fine di realizzare strumenti e servizi di carattere generale a supporto delle esigenze degli organi parlamentari. Tale cooperazione si esplica regolarmente soprattutto attraverso la rete dei funzionari di collegamento, che operano presso le strutture competenti per gli affari europei dei Parlamenti nazionali, e dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali, attivi presso le sedi delle istituzioni europee.
Nell'ambito della cooperazione amministrativa sono stati avviati, inoltre, specifici progetti comuni, tra i quali assume particolare rilievo l 'IPEX ( Interparliamentary EU information exchange), volto a realizzare lo scambio elettronico di documenti e informazioni in materia europea tra tutti i Parlamenti dell'UE.
ultimo aggiornamento: 30 settembre 2022
 
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