Il 25 febbraio 2021 è stato approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni quali la semplificazione del collegamento digitale delle scuole e ospedali, il recepimento nell'ordinamento interno del nuovo sistema di finanziamento del bilancio dell'Unione europea, nonché misure in materia finanziaria collegate alla Brexit. Inoltre, il decreto-legge reca in allegato un elenco di misure, adottate in conseguenza della epidemia in corso, che vengono prorogate a causa della perdurante emergenza sanitaria. Nel testo del provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni I e V della Camera, sono inoltre confluite le previsioni dei decreti-legge n. 182 del 2020, n. 3 del 2021 e n. 7 del 2021 (art. 22-bis e art. 1 ddl di conversione).
Per approfondire le singole disposizioni si veda il dossier Proroga di termini legislativi e ulteriori disposizioni: Volume I e Volume II.
Per i profili di caratte finanziario, si rinvia al dossier Verifica delle quantificazioni.
Sono di seguito indicate, in sintesi, le misure introdotte dal decreto-legge n. 183 del 2020 - come modificato e integrato nel corso dell'esame in sede referente (tali modifiche, nella versione pdf del tema, sono evidenziate in colore blu) - suddivise per settore di intervento.
Per una rassegna delle proroghe di termini e delle discipline legislative speciali introdotte nell'ambito dell'emergenza coronavirus si rinvia inoltre alla tabella allegata al dossier predisposto per l'esame del Comitato per la legislazione.
Tra i principali interventi recati dal decreto in oggetto, in materia di agricoltura e pesca, si menzionano:
Con riguardo alle norme in materia di ambiente e territorio, si interviene:
- differendo dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere (articolo 7-bis, comma 3);
- differendo da 60 a 180 giorni il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico (articolo 12-bis);
- prorogando, limitatamente al 2021, alcuni termini di cui all'art. 30, comma 14-bis, del D.L. 34/2019 in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 13, comma 19-bis);
- prorogando di un anno (a partire dal 2022 fino al 2026, invece che dal 2021 fino al 2025) i termini previsti per la riduzione progressiva delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale (articolo 15, comma 1);
- prorogando al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale (articolo 15, comma 2);
- prorogando al 31 dicembre 2021 l'efficacia degli atti adottati per gli interventi di bonifica ambientale relativi allo stabilimento Stoppani presso il comune di Cogoleto in provincia di Genova (articolo 15, comma 3);
- prorogando fino al 31 dicembre 2021 la sospensione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori (articolo 15, comma 6);
- stabilendo il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, ed il termine del 30 settembre 2022 in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l'Aquila (articolo 17);
- con misure a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tra le quali un incremento di 180 milioni di euro delle risorse destinate all'erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati, la previsione dell'esenzione del contributo di costruzione per i titolari di contratti di locazione riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici in questione, e ulteriori agevolazioni di natura tariffaria e patrimoniale (articolo 17-quater).
In materia di cultura e spettacolo:
Per quanto concerne il comparto della Difesa il decreto legge:
Ulteriori disposizioni di interesse della Difesa sono previste dall'articolo 19 che proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 1 annesso al decreto-legge (nn. 11, 12 e 30, cfr. infra).
Con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria, sono prorogati:
- per il 2021 le norme in materia di riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali (articolo 3, comma 2).
- al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020 dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 tra gli enti locali e i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali (comma 4):
- al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (comma 5);
- al termine dell'emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA introdotte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 (in materia di convocazione, ricorso ai mezzi di telecomunicazione, modalità di voto, conferimento di deleghe anche per le assemblee di banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici) (comma 6);
- al 1° febbraio 2021 i termini per emanare il provvedimento sulle modalità di avvio e operatività della cd. lotteria degli scontrini e al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, per effettuare le relative segnalazioni (commi 9-11);
- al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità (articolo 16, comma 2);
- al termine dell'emergenza le norme in materia di sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato. In sostanza, i contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, a servizi di pagamento e al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, nonché i contratti di credito, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni (n. 21 dell'Allegato 1);
- al termine dell'emergenza la possibilità di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza in corso sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza (n. 28 dell'Allagato 1).
E' data esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. La decisione autorizza altresì la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica (articolo 21).
Sono introdotte specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (cd. Brexit). Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti. Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna (articolo 22).
Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte le seguenti norme:
- un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia: in primo luogo, vengono ampliate e prorogate al 2021 le agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP introdotte dalla legge di bilancio 2020, già modificate dal cd. decreto Rilencio. Viene elevata la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati a Campione d'Italia, che viene anch'esso prorogato al 2021 e modulato secondo la dimensione e la tipologia dell'impresa (articolo 3, comma 11-bis);
- la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di usufruire del cd. tax credit vacanze (articolo 7comma 3-bis);
- la possibilità di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 30 giugno 2021. Viene poi specificata la disciplina contabile delle risorse stanziate per il predetto credito d'imposta (articolo 12, comma 1-bis);
- l'articolo 22-bis che, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 7 del 2021, proroga al 28 febbraio 2021 alcuni termini per adempimenti di natura tributaria (notifica di cartelle esattoriali, termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione su stipendi e pensioni.
- l'articolo 22-quater, che, riproducendo il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2021, proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al l6 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021;
- l'articolo 22-sexies che, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 182 del 2020, sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, prevista per il solo secondo semestre 2020 e resa permanete dall'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2021. L'agevolazione spetta nei seguenti importi annuali: - 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; - 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
In relazione alla perdurante emergenza epidemiologica , il decreto prevede che se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni è influente sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la ripetizione della consultazione elettorale nelle sezioni stesse si terrà entro il 31 marzo 2021, nella data che sarà stabilita dal Prefetto, di concerto con il Presidente della Corte di appello, e dunque non entro due mesi dall'annullamento come previsto, in via ordinaria (art. 2, comma 4).
A seguito delle modifiche apportate in sede referente è altresì prorogato il termine di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica (art. 2 commi 4-bis e 4-ter).
E' inoltre differito al 30 giugno 2021 il termine per l'adozione del decreto ministeriale volto a disciplinare le modalità attuative di utilizzo del Fondo previsto dalla legge di bilancio 2020 per l'introduzione in via sperimentale del voto elettronico (art. 2 comma 4-sexies).
Per quanto attiene infine le vidimazioni dei fogli recanti le sottoscrizioni per la presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare, la relativa validità è prorogata fino a 6 mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza nazionale (art. 1 comma 17-bis).
Con riferimento al settore dell'energia, si segnalano:
Si consente agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto di poter concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l'anno 2020, entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, comma 9)
Viene differito al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. 78 del 2010 (articolo 2, comma 3).
Si prevede che il tardivo deposito dei bilanci presso la camera di commercio, da parte di aziende speciali e istituzioni degli enti locali, non dà luogo a sanzioni, purchè effettuato entro il 31 marzo 2021 (articolo 3-bis).
In materia di giustizia il provvedimento:
Nel corso dell'esame parlamentare sono state inoltre introdotte le seguenti norme volte:
In materia di informazione:
Nel settore delle comunicazioni, si prevede la proroga al 1° gennaio 2021 dei termini di integrazione degli standard di codifica dell'International Telecomunication Union (ITU) precisando che per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento (articolo 12, comma 8).
Sono inoltre introdotte alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, attraverso la metodologia della microtrincea e prevedendo inoltre l'applicazione di una procedura semplificata ai fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l'avvio dell'attività in questione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre prevista una ulteriore semplificazione procedurale per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore per la copertura mobile in banda ultra-larga (articolo 20).
Con riguardo alle norme in materia di infrastrutture e contratti pubblici, si interviene:
- prevedendo per i territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016-2017 l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione (articolo 7-bis, comma 4);
- prorogando al 31 dicembre 2021 la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l'importo dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori (articolo 13, comma 1);
- modificando la disciplina - introdotta dall'art. 8, comma 4, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (c.d. semplificazioni) - relativa all'adozione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) in corso di esecuzione, al fine di differire i termini in essa previsti e fissare un limite per il pagamento dei SAL medesimi (articolo 13, comma 1-bis);
- prorogando fino all'anno 2021 le semplificazioni previste dal decreto-legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019), per l'affidamento dei contratti di progettazione e dei contratti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 13, comma 2, lettere a) e b));
- differendo al 31 dicembre 2021 il termine – scaduto il 31 dicembre 2020 e fissato dal c.d. D.L. sblocca cantieri (D.L. 32/2019) – fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva e la conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario (articolo 13, comma 2, lettera b-bis);
- prorogando fino al 30 giugno 2021 la previsione che stabilisce di non superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture in materia di subappalto, e fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche (articolo 13, comma 2, lettera c));
- prorogando fino al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2021, rispettivamente, i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (di cui al d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete transeuropea, nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali (articolo 13, comma 3);
- differendo, per i concessionari autostradali, il termine previsto per l'adeguamento delle tariffe autostradali anche all'anno 2021 e il termine per la definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari al 31 luglio 2021 (articolo 13, comma 5);
- estendendo da tre a sei mesi i termini concessi per l'affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della L. 205/2017) (articolo 13, comma 8);
- stabilendo il termine del 31 dicembre 2022 per la consegna delle opere infrastrutturali non indispensabili al regolare svolgimento dei Mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2021 (articolo 13, comma 10).
In tema di lavoro, il provvedimento in oggetto proroga:
Inoltre, fino alla comunicazione da parte dell'ente previdenziale degli importi contributivi da versare, e comunque non oltre il 16 febbraio 2021, viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 in favore degli imprenditori agricoli che usufruiscono dello sgravio contributivo previsto dal cosiddetto decreto Ristori (D.L. 137/2020) per i mesi di novembre e dicembre 2020 (articolo 10, comma 6).
Riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 182 del 2020, vengono inoltre sostituite le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, prevista per il solo secondo semestre 2020 e resa permanete dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). L'agevolazione spetta nei seguenti importi annuali (articolo 22-sexies):
In materia previdenziale il provvedimento in oggetto:
In tema di politiche sociali il decreto-legge disciplina alcune misure riguardanti:
E' oggetto di proroga - dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 - il termine a decorrere dal quale le pubblihe amministrazioni ricorrono – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti – dall'elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati. Da tale data, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco (articolo 1, comma 5).
E' prorogata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'accesso a tale qualifica avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico (articolo 1, comma 6).
E' altresì disposta la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l'assunzione di personale appartenente alla carriera della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno (articolo 1, comma 7).
Prorogato anche al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019 (articolo 1, comma 16).
Viene inoltre prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012. Analoga proroga - già intervenuta per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2018 - è estesa alle cessazioni verificatesi nel 2019. Tali facoltà sono ammesse nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a determinate percentuali di spesa (articolo 1, commi 1 e 3 lett. a)).
È prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (articolo 1, comma 4).
Nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato delle PA, viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere maturato il requisito minimo dei tre anni di contratto (anche non continuativi, negli ultimi otto anni) presso l'amministrazione che procede all'assunzione diretta o che bandisce procedure concorsuali riservate. Il medesimo differimento opera con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (per il quale resta altresì ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020) (articolo 1, comma 7-bis).
Per garantire la piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, viene limitata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato medesimo, fatta eccezione per i comandi predisposti presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (articolo 11, comma 2).
Viene altresì consentita la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità (articolo 11, comma 10).
In materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni si segnalano le seguenti disposizioni:
In tema di sanità il decreto legge reca diversi interventi tra i quali si ricordano:
la proroga al 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2021 - ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT (Istituo mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione) (art. 4, comma 7-ter);
la previsione che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati (art. 4, comma 8);
il riconoscimento alle regioni e alle province autonome della facoltà di riconoscere, alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19, un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 4, comma 8-ter);
la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni previste per la Regione Sardegna volte, fino al 2021, ad autorizzare in deroga ai limiti previsti dalla normativa sulla spending review l'acquisto programmato di prestazioni specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere dal centro di ricerca medica applicata Mater Olbia (art. 4, comma 8-bis);
la previsione di alcune modifiche in ordine ai contributi a sostegno delle aziende ospedaliero-universitarie e ai policlinici universitari non costituiti in azienda, in ottemperanza dell'obbligo di notifica alla Commissione europea da parte del Ministero della salute con riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato (art. 4 comma 2-septies e 2-octies);
Per la scuola:
si differisce (rispettivamente, dal 31 dicembre 2021 e dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto (art. 2, co. 4-septies);
si proroga ulteriormente (dal 30 settembre 2021) al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni approvate negli anni dal 2012 al 2017 (art. 5-bis).
Inoltre:
Per le università, le altre istituzioni di formazione superiore e gli enti pubblici di ricerca:
Conseguentemente, si estende anche all'a.a. 2021/2022 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni (art. 6, co. 1 e 2);
si dispone che, anche per il 2021, alle università, alle istituzioni AFAM, agli enti pubblici di ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia non si applicano le disposizioni in materia di risparmio di spesa nel settore informatico (art. 1, co. 610, della L. 160/2019) previste per il triennio 2020-2022 per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con esclusione degli enti territoriali e delle società da questi partecipate (art. 6, co. 5).
Inoltre, nell'ambito di una proroga riguardante la generalità delle pubbliche amministrazioni, si proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 anche il termine entro cui le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato - originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2020 - in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente (art. 1, co. 1 e 3, lett. a).
Infine, si novellano varie disposizioni recate dal D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che ha istituito il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MUR).
In particolare:
Ulteriori proroghe relative al settore sono presenti nell'allegato 1 del decreto legge. Si veda l'apposito paragrafo.
Quanto al sostegno di progetti di ricerca industriale da parte del MUR, il decreto legge proroga la misura di flessibilità nelle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), già disposta dal comma 3 dell'articolo 100 del D.L. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia"). In particolare, consente che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e Ricerca a valere sul FAR, possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021 con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento (art. 6, co. 3).
Si rammenta che il D.L. "Cura Italia" aveva già consentito la sospensione per sei mesi degli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza a luglio 2020.
Il provvedimento reca alcune proroghe relative ai servizi di informazione e sicurezza. In particolare, è prorogato fino al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale (articolo 1, comma 14). Fino alla medesima data sono inoltre prorogati i termini di efficacia di alcune disposizioni relative al personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). In particolare (articolo 1, comma 15):
Specifiche disposizioni riguardano inoltre, come già ricordato, il personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la proroga al 31 dicembre 2021 del termine sia per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'art. 1, co.5 del D.L. n. 150 del 2013, adottate in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (articolo 1, comma 2), sia per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive per l'anno 2014 nel comparto sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'art. 1, co. 4, del D.L. n. 192 del 2014 (articolo 1, comma 3, lettera b)).
In materia di sport:
Inoltre, si differisce (dal 31 gennaio 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la consegna delle opere di adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 (poi annullati) e nel febbraio 2021, non risultano indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi (art. 61, co. 21, del D.L. 50/2017-L. 96/2017) (art. 13, co. 10).
Con riferimento alle attività economiche, si segnalano le seguenti misure:
In questo ambito, si segnala altresì l'inserimento di una norma inerente i presidenti delle Camere di Commercio, volta a consentirne la seconda rielezione (articolo 2, comma 4-quinquies).
Con riferimento al turismo, si dispone la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 del termine previsto per la delimitazione dei Distretti turistici ad opera delle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi (articolo 7, comma 1).
Si segnala, inoltre, la posticipazione all'anno 2022 dei termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 2, comma 4-octies).
In materia di trasporti sono state disposte disposte diverse proroghe normative.
Nel settore del trasporto aereo sono stati prorogati:
Nel settore del trasporto stradale sono stati prorogati:
Nel corso dell'esame parlamemtare si è introdotta la possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2021, il personale della Motorizzazione civile in quiescenza ed abilitato, per far fronte all'arretrato nell'espletamento delle prove pratiche di guida svolte in conto privato (art. 13, comma 6-bis)
Nel settore del trasporto marittimo sono stati prorogati:
Nel settore del trasporto pubblico locale sono stati prorogati:
Nel corso dell'esame parlamentare sono stati rinviati gli adempimenti relativi all'esercizio degli impianti a fune dopo la scadenza della vita tecnica, successivamente alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, nonché le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19. Inoltre vengono differiti di 24 mesi, i termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali sia già stata rilasciata l'approvazione dei progetti (art. 13, commi 7-bis e 7-ter).
Nel settore del trasporto ferroviario si prevede la messa a disposizione per Rete ferroviaria italiana, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, di risorse pari a un miliardo e 776 milioni di euro, finalizzate a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza, indicando le modalità di finanziamento (articolo 13, commi 16 e 17).
Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2021, o, se anteriore, fino alla data di nomina dei Commissari straordinari previsti dal decreto-legge sblocca cantieri (n. 32 del 2019) con riferimento alle infrastrutture ferroviarie Napoli – Bari ed all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina (art. 13, comma 14-bis).
Inoltre è stato prevista l'approvazione di specifiche linee guida, indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie e finalizzate ad assicurare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie, ed il differimento fino al 31 dicembre 2023 dell'attuazione di alcune disposizioni del decreto ministeriale concernente la sicurezza delle gallerie ferroviarie. Viene poi introdotta la possibilità che, per la progettazione e la costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché per gli adeguamenti di quelle esistenti si applichino, a determinate condizioni, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli dell'Unione europea (art. 13, commi 17-bis e 17-ter).
L'allegato 1 individua le disposizioni legislative per le quali - in base al disposto dell'articolo 19 - è disposta la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Sono in particolare oggetto di proroga:
le norme transitorie relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell'ambito dell'intera collettività. Tali norme sono poste dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni (n. 8);
le disposizioni di cui all'articolo 73 del D.L. n.18 del 2020, che consente, nel rispetto di specifici criteri, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (n. 10);
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 22 del 2020 relative allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (n. 19);