tema 26 febbraio 2021
Studi - Istituzioni Studi - Bilancio D.L. 183/2020 - Proroga di termini e altre disposizioni urgenti

Il 25 febbraio 2021 è stato approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni quali la semplificazione del collegamento digitale delle scuole e ospedali, il recepimento nell'ordinamento interno del nuovo sistema di finanziamento del bilancio dell'Unione europea, nonché misure in materia finanziaria collegate alla Brexit. Inoltre, il decreto-legge reca in allegato un elenco di misure, adottate in conseguenza della epidemia in corso, che vengono prorogate a causa della perdurante emergenza sanitaria.  Nel testo del provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni I e V della Camera, sono inoltre confluite le previsioni dei decreti-legge n. 182 del 2020, n. 3 del 2021 e n. 7 del 2021  (art. 22-bis e art. 1 ddl di conversione). 

Per approfondire le singole disposizioni si veda il dossier Proroga di termini legislativi e ulteriori disposizioni: Volume I e Volume II.

Per i profili di caratte finanziario, si rinvia al dossier Verifica delle quantificazioni.

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Sono di seguito indicate, in sintesi, le misure introdotte dal decreto-legge n. 183 del 2020 - come modificato e integrato nel corso dell'esame in sede referente (tali modifiche, nella versione pdf del tema, sono evidenziate in colore blu) - suddivise per settore di intervento.

Per una rassegna delle proroghe di termini e delle discipline legislative speciali introdotte nell'ambito dell'emergenza coronavirus si rinvia inoltre alla tabella allegata al dossier predisposto per l'esame del Comitato per la legislazione.

ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2021

Tra i principali interventi recati dal decreto in oggetto, in materia di agricoltura e pesca, si menzionano:

  • la proroga al 31 dicembre 2021, del termine per l'accreditamento degli organismi di controllo esistenti dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica (art. 10, comma 1);
  • la proroga, al 31 dicembre 2021, di taluni contratti di lavoro a tempo determinato dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) (art. 10, commi 2 e 3);
  • la proroga, al 31 dicembre 2021, dell'esonero degli obblighi di presentazione della documentazione antimafia al fine di ricevere i fondi dell'Unione europea, relativi ai terreni agricoli, per importi non superiori a 25 mila euro (art. 10, comma 4);
  • la proroga, fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021, della sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell'Unione europea per le imprese del settore saccarifero (art. 10, comma 5);
  • la sospensione, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura, del pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021 (art. 10, comma 6);
  • la proroga di 12 mesi degli attestati di funzionalità delle macchine agricole e degli attestati per la vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo (art. 10, comma 6-bis).
ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2021

Con riguardo alle norme in materia di ambiente e territorio, si interviene:

- differendo dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere (articolo 7-bis, comma 3);

- differendo da 60 a 180 giorni il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico (articolo 12-bis);

- prorogando, limitatamente al 2021, alcuni termini di cui all'art. 30, comma 14-bis, del D.L. 34/2019 in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 13, comma 19-bis);

- prorogando di un anno (a partire dal 2022 fino al 2026, invece che dal 2021 fino al 2025) i termini previsti per la riduzione progressiva delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale (articolo 15, comma 1); 

- prorogando al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale (articolo 15, comma 2);

- prorogando al 31 dicembre 2021 l'efficacia degli atti adottati per gli interventi di bonifica ambientale relativi allo stabilimento Stoppani presso il comune di Cogoleto in provincia di Genova (articolo 15, comma 3);

- prorogando fino al 31 dicembre 2021 la sospensione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori (articolo 15, comma 6);

- stabilendo il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, ed il termine del 30 settembre 2022 in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l'Aquila (articolo 17);

- con misure a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tra le quali un incremento di 180 milioni di euro delle risorse destinate all'erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati, la previsione dell'esenzione del contributo di costruzione per i titolari di contratti di locazione riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici in questione, e ulteriori agevolazioni di natura tariffaria e patrimoniale (articolo 17-quater).

ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2021

In materia di cultura e spettacolo:

  • si proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la previsione di disapplicazione delle norme limitative delle assunzioni di personale in favore del comune di Matera e la possibilità per il medesimo comune di corrispondere al personale non dirigenziale compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di € 900.000 a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020, al fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per Matera, Capitale europea della cultura 2019, nonché per completare la rendicontazione (art. 1, co. 10 e 18);
  • si proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine di mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale (art. 11-bis, co. 2, del d.lgs. 90/2016) (art. 7, co. 2);
  • si proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane (L. 226/2017). Ai relativi oneri, pari ad € 350.000 per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (art. 1, co. 354, L. 208/2015) (art. 7, co. 3 e 5);
  • al fine di favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, si proroga (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle misure straordinarie previste per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (D.I. 8 luglio 2020, adottato sulla base dell'art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020-L. 77/2020, che ha previsto una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta). Inoltre, ai medesimi fini, si prevede che le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale, e che il medesimo Istituto può emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a 15 anni, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 (art. 7, co. 4 e 6);
  • si dispone che gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare anche nel 2021 le risorse loro erogate a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti (art. 7, co. 4-quater).
ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2021

 Per quanto concerne il comparto della Difesa il decreto legge:

  • proroga, al 31 dicembre 2021, le autorizzazioni alle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tempo indeterminato previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, in deroga alle limitazioni, anche relative al turnover, previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2).
  • proroga, fino al 31 gennaio 2022, la norma che disciplina la possibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate adibito al concorso della tutela delle strutture del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'AISE o dell'AISI (articolo 1, comma 15).
  • fissa al 31 dicembre 2021 il termine per l'iscrizione di Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento (l'articolo 9, comma 2).

Ulteriori disposizioni di interesse  della Difesa sono previste dall'articolo 19 che proroga  fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 1 annesso al decreto-legge (nn. 11, 12 e 30, cfr. infra).

ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2021

Con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria, sono prorogati:

- per il 2021 le norme in materia di riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali (articolo 3, comma 2).

- al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020 dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 tra gli enti locali e i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali (comma 4):

- al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (comma 5);

- al termine dell'emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA introdotte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 (in materia di convocazione, ricorso ai mezzi di telecomunicazione, modalità di voto, conferimento di deleghe anche per le assemblee di banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici) (comma 6);

- al 1° febbraio 2021 i termini per emanare il provvedimento sulle modalità di avvio e operatività della cd. lotteria degli scontrini e al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, per effettuare le relative segnalazioni (commi 9-11);

- al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità (articolo 16, comma 2);

- al termine dell'emergenza le norme  in materia di sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato. In sostanza, i contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, a servizi di pagamento e al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, nonché i contratti di credito, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni (n. 21 dell'Allegato 1);

 - al termine dell'emergenza la possibilità di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza in corso sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza (n. 28 dell'Allagato 1).

E' data esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. La decisione autorizza altresì la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica (articolo 21).

Sono introdotte specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (cd. Brexit). Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti. Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna (articolo 22).

 Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte le seguenti norme:

 - un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia: in primo luogo, vengono ampliate e prorogate al 2021 le agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP introdotte dalla legge di bilancio 2020, già modificate dal cd. decreto Rilencio. Viene elevata la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati a Campione d'Italia, che viene anch'esso prorogato al 2021 e modulato secondo la dimensione e la tipologia dell'impresa (articolo 3, comma 11-bis);

 - la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di usufruire del cd. tax credit vacanze (articolo 7comma 3-bis);

 - la possibilità di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 30 giugno 2021. Viene poi specificata la disciplina contabile delle risorse stanziate per il predetto credito d'imposta (articolo 12, comma 1-bis);

 - l'articolo 22-bis che, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 7 del 2021, proroga al 28 febbraio 2021 alcuni termini per adempimenti di natura tributaria (notifica di cartelle esattoriali, termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione su stipendi e pensioni.

 - l'articolo 22-quater, che, riproducendo il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2021, proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al l6 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021;

 - l'articolo 22-sexies che, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 182 del 2020, sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, prevista per il solo secondo semestre 2020 e resa permanete dall'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2021. L'agevolazione spetta nei seguenti importi annuali: - 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; - 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2021

In relazione alla perdurante emergenza epidemiologica , il decreto prevede che se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni è influente sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la ripetizione della consultazione elettorale nelle sezioni stesse si terrà entro il 31 marzo 2021, nella data che sarà stabilita dal Prefetto, di concerto con il Presidente della Corte di appello, e dunque non entro due mesi dall'annullamento come previsto, in via ordinaria (art. 2, comma 4).

A seguito delle modifiche apportate in sede referente è altresì prorogato il termine di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica (art. 2 commi 4-bis e 4-ter).

E' inoltre differito al 30 giugno 2021 il termine per l'adozione del decreto ministeriale volto a disciplinare le modalità attuative di utilizzo del Fondo previsto dalla legge di bilancio 2020 per l'introduzione in via sperimentale del voto elettronico (art. comma 4-sexies).

Per quanto attiene infine le vidimazioni dei fogli recanti le sottoscrizioni per la presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare, la relativa validità è prorogata fino a 6 mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza nazionale (art. 1 comma 17-bis).

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2021

Con riferimento al settore dell'energia, si segnalano:

  • la proroga, dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;
  • la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia elettrica per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 (articolo 12, comma 9-bis);
  • l'ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi  aziendali e con specifici requisiti (articolo 12, comma 9-ter);
  • la modifica della disciplina su prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fissando al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). Alla stessa data viene fissato il termine per la ripresa dell'istruttoria - in caso di mancata adozione del PiTESAI - dei procedimenti di concessione sospesi e per la ripresa dell'efficacia dei permessi di prospezione e ricerca sospesi (articolo 12-ter).
ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2021

Si consente agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto di poter concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l'anno 2020, entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, comma 9)

Viene differito al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. 78 del 2010 (articolo 2, comma 3).

Si prevede che il tardivo deposito dei bilanci presso la camera di commercio, da parte di aziende speciali e istituzioni degli enti locali, non dà luogo a sanzioni, purchè effettuato entro il 31 marzo 2021 (articolo 3-bis).

ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2021

In materia di giustizia il provvedimento:

    • proroga, al 31 dicembre 2021, la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (articolo 8, comma 1);
    • proroga, al 31 dicembre 2021, la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (articolo 8, comma 2);
    • proroga, al 31 dicembre 2021, la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (articolo 8, comma 3);
    •  proroga, al 31 dicembre 2021, il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (articolo 8, comma 4);
    • estende l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del DAP, alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021.(articolo 8, comma 5);
    •  proroga, al 31 dicembre 2021, il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009 (articolo 9, comma 1);
    •  proroga,  al 30 giugno 2021, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. (articolo 13, commi 13 e 14);
    • proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, nonché quello (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) entro il quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo (articolo 2, comma 2)
    • estende l'ambito temporale di applicazione fino al 30 aprile 2021, della disciplina in materia di discussione orale delle udienze del processo amministrativo mediante collegamento da remoto (articolo 1, comma 17); 
    • proroga ed estende l'ambito di applicazione di alcune norme concernenti la possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale (articolo 6, comma 8).

 Nel corso dell'esame parlamentare sono state inoltre introdotte le seguenti norme volte:

  • a prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012. (articolo 8, comma 5-bis);
  •  ad autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere 27 unità di livello dirigenziale non generale e 166 unità appartenenti all'area III, con conseguente aumento della dotazione organica. Inoltre, la Giustizia amministrativa è autorizzata per il triennio 2021-2023, ad assumere un contingente di personale non dirigenziale, nonché 10 Consiglieri di Stato e 20 referendari Tar, con conseguente incremento delle rispettive dotazioni organiche (articolo 1-bis, commi da 1 a 6);
  •  ad interviene sulla disciplina a tutela degli acquirenti degli immobili da costruire per posticipare alla data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza l'emanazione dei decreti ministeriali che dovranno introdurre modelli standard di fideiussione e di polizza assicurativa a beneficio dell'acquirente. In assenza dei decreti, il contenuto di tali atti è rimesso alla libera volontà delle parti (articolo 12, comma 9-quater);
  • a prorogare, con disposizioni identiche a quelle dell'articolo 2 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente abrogato, al 30 aprile 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà (art. 28 del decreto-legge n. 137/2020), alla concessione di permessi premio (art. 29 del decreto-legge n. 137/2020) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (art. 30 del decreto-legge n. 137/2020) (articolo 22-ter)
  • a prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità "Il Forteto" deve concludere i propri lavori. Attualmente, in base all'art. 8 della legge istitutiva della Commissione (legge n. 21 del 2019), essa deve concludere i propri lavori entro 12 mesi dalla costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020 (art. 1, commi 4 e 5 del disegno di legge di conversione).
ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2021

In materia di informazione:

  • si differiscono di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti l'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, e la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019 (art. 7, co. 4-ter);
  • si dispone la concessione di un contributo nel limite di € 2 mln per il 2021 alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali (art. 7, co. 4-bis).

Nel settore delle comunicazioni, si prevede la proroga al 1° gennaio 2021 dei termini di integrazione degli standard di codifica dell'International Telecomunication Union (ITU) precisando che per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento (articolo 12, comma 8).

Sono inoltre introdotte alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, attraverso la metodologia della microtrincea e prevedendo inoltre l'applicazione di una procedura semplificata ai fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l'avvio dell'attività in questione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre prevista una ulteriore semplificazione procedurale per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore per la copertura mobile in banda ultra-larga (articolo 20).

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2021

Con riguardo alle norme in materia di infrastrutture e contratti pubblici, si interviene:

- prevedendo per i territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016-2017 l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione (articolo 7-bis, comma 4);

- prorogando al 31 dicembre 2021 la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l'importo dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori (articolo 13, comma 1);

- modificando la disciplina - introdotta dall'art. 8, comma 4, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (c.d. semplificazioni) - relativa all'adozione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) in corso di esecuzione, al fine di differire i termini in essa previsti e fissare un limite per il pagamento dei SAL medesimi (articolo 13, comma 1-bis);

- prorogando fino all'anno 2021 le semplificazioni previste dal decreto-legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019), per l'affidamento dei contratti di progettazione e dei contratti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 13, comma 2, lettere a) e b));

- differendo al 31 dicembre 2021 il termine – scaduto il 31 dicembre 2020 e fissato dal c.d. D.L. sblocca cantieri (D.L. 32/2019) – fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva e la conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario (articolo 13, comma 2, lettera b-bis);

- prorogando fino al 30 giugno 2021 la previsione che stabilisce di non superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture in materia di subappalto, e fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche (articolo 13, comma 2, lettera c));

- prorogando fino al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2021, rispettivamente, i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (di cui al d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete transeuropea, nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali (articolo 13, comma 3);

- differendo, per i concessionari autostradali, il termine previsto per l'adeguamento delle tariffe autostradali anche all'anno 2021 e il termine per la definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari al 31 luglio 2021 (articolo 13, comma 5); 

- estendendo da tre a sei mesi i termini concessi per l'affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della L. 205/2017) (articolo 13, comma 8);

- stabilendo il termine del 31 dicembre 2022 per la consegna delle opere infrastrutturali non indispensabili al regolare svolgimento dei Mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2021 (articolo 13, comma 10).

ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2021

In tema di lavoro, il provvedimento in oggetto proroga:

  • dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori delle due Commissioni tecniche, istituite dalla legge di bilancio 2020, per lo studio della gravosità delle occupazioni e per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale (articolo 11, commi 3 e 4);
  • al 30 giugno 2021 l'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituite nei porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (articolo 11, commi 6-8). La medesima disposizione reca uno stanziamento per il 2021 - pari a 5,1 mln di euro - per la corresponsione dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro riconosciuta in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzi;
  • per l'anno 2021, la possibilità - in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge - di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche (articolo 12, comma 1);
  • al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica, nonché i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 (articolo 11, commi 10-bis e 10-ter).

Inoltre, fino alla comunicazione da parte dell'ente previdenziale degli importi contributivi da versare, e comunque non oltre il 16 febbraio 2021, viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 in favore degli imprenditori agricoli che usufruiscono dello sgravio contributivo previsto dal cosiddetto decreto Ristori (D.L. 137/2020) per i mesi di novembre e dicembre 2020 (articolo 10, comma 6).

Riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 182 del 2020, vengono inoltre sostituite le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, prevista per il solo secondo semestre 2020 e resa permanete dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). L'agevolazione spetta nei seguenti importi annuali (articolo 22-sexies):

  • 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

In materia previdenziale il provvedimento in oggetto:

  • proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui l'INPS deve procedere al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite relative alla Gestione privata con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2018 (articolo 11, comma 5);
  • sospende sino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 11, comma 9);
  • solo per il 2019, differisce al 31 dicembre 2020 (in luogo del 30 settembre 2020) i termini per la presentazione delle domande di accredito della contribuzione figurativa presso la gestione previdenziale interessata da parte dei lavoratori collocati in aspettativa non retribuita chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali (articolo 11, comma 1-bis).
ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2021

In tema di politiche sociali il decreto-legge disciplina alcune misure riguardanti:

  • la fissazione al 31 dicembre 2021, del termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore (art. 11, comma 1);
  • la facoltà di utilizzare fino a giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori (art. 18).
ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2021

E' oggetto di proroga - dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 - il termine a decorrere dal quale le pubblihe amministrazioni ricorrono – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti – dall'elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati. Da tale data, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco (articolo 1, comma 5).

E' prorogata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'accesso a tale qualifica avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico (articolo 1, comma 6).

E' altresì disposta la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l'assunzione di personale appartenente alla carriera della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno  (articolo 1, comma 7).

Prorogato anche al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019 (articolo 1, comma 16).

Viene inoltre prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012.  Analoga proroga - già intervenuta per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2018 - è estesa alle cessazioni verificatesi nel 2019.  Tali facoltà sono ammesse nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a determinate percentuali di spesa (articolo 1, commi 1 e 3 lett. a)).

È prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (articolo 1, comma 4).

Nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato delle PA, viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere maturato il requisito minimo dei tre anni di contratto (anche non continuativi, negli ultimi otto anni) presso l'amministrazione che procede all'assunzione diretta o che bandisce procedure concorsuali riservate. Il medesimo differimento opera con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (per il quale resta altresì ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020) (articolo 1, comma 7-bis).

Per garantire la piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, viene limitata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato medesimo, fatta eccezione per i comandi predisposti presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (articolo 11, comma 2).

Viene altresì consentita la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità (articolo 11, comma 10).

In materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni si segnalano le seguenti disposizioni:

  • la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere (articolo 1, comma 11);
  • l'estensione all'anno 2021 dell'operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito dal D.L. 18/2020 per l'anno 2020, per attuare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 12);.
  • la conferma del contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio di cui all'art. 8, co. 1-quater del DL 135/2018 (articolo 1, comma 13).
ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2021

In tema di sanità il decreto legge reca diversi interventi tra i quali si ricordano:

  • la stabilizzazione del personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, mediante la modifica di  alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 8);
  • la proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 della temporanea sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale con riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (art. 3, comma 8);
  • la proroga al 2021 dell'utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 4, comma 1);
  • la proroga al 2021 ed il parziale riparto per il medesimo anno dell'accantonamento della somma annua di complessivi 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del SSN, per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che attualmente non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni del SSN (art. 4, commi 2 e 3);
  • il rinvio al 2022 (precedentemente il termine era fissato al 2021) dell'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del Ssn cui subordinare gli incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali (art. 4, comma 4);
  • la  proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 26/2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali - xenotrapianti e sostanze d'abuso - (art. 4, comma 5);
  • la previsione che alcune procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, già autorizzate in favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per il periodo 2016-2020, siano effettuate nel 2021 - ove non effettuate negli anni precedenti - (art. 4, comma 6);
  • la proroga fino al 30 settembre 2021, per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, dei contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca (art. 4, comma 7);
  • la proroga al 31 dicembre 2024  dell'autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2021 - ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT (Istituo mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione) (art. 4, comma 7-ter); 

  • la previsione che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati (art. 4, comma 8);

  • il riconoscimento alle regioni e alle province autonome della facoltà di riconoscere, alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19, un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 4, comma 8-ter);

  • la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni previste per la Regione Sardegna volte, fino al 2021, ad autorizzare in deroga ai limiti previsti dalla normativa sulla spending review l'acquisto programmato di prestazioni specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere dal centro di ricerca medica applicata Mater Olbia (art. 4, comma 8-bis);

  • la previsione che la durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali - per i quali non siano già state svolte le procedure elettorali di rinnovo - e delle relative federazioni nazionali sia prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente deliberato fino al 30 aprile 2021 ) e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021 (art. 4, comma 4-bis);
  • l'incremento per l'anno 2021 da 5 a 7 milioni di euro della dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si ricorda che, per gli anni 2022 e successivi, la dotazione del fondo resta pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall'articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 4, comma 8-quater);
  • il differimento dal 30 giugno 2020 al 31 maggio 2021 il termine per la prima revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale (art. 4, comma 8-quinquies);
  • la proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando rispetto alla legislazione vigente, di operatore socio sanitario conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive Ue. Inoltre l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario è consentito anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19. Infine, la possibilità di procedere all'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, viene consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19. L'intervento legislativo opera una sostituzione integrale dell'articolo 13 del decreto legge n. 18 del 2020 (art. 4, comma 8-sexies);
  • la previsione di alcune modifiche in ordine ai contributi a sostegno delle aziende ospedaliero-universitarie e ai policlinici universitari non costituiti in azienda, in ottemperanza dell'obbligo di notifica alla Commissione europea da parte del Ministero della salute con riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato (art. 4 comma 2-septies e 2-octies);

  • l'estensione al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, del termine previsto per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal D.Lgs. n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente (art. 12, comma 5).
ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2021

Per la scuola:

  • si proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica previsto dall'art. 1-bis del D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Il concorso deve essere bandito per la copertura dei posti che si prevedono vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 (art. 5, co. 1);
  •  si estende all'a.s. 2020/2021 l'applicazione delle disposizioni (art. 87, co. 3-ter, D.L. 18/2020; L. 27/2020) in base alle quali la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza, produce gli stessi effetti della valutazione in presenza (art. 5, co. 3);
  • si proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali previsti dall'art. 18, co. da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) (art. 5, co. 4);
  • si proroga (dal 1° gennaio 2021) al 1° marzo 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione, di cui all'art. 58, co. 5-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) (art. 5, co. 5);
  • si differisce (rispettivamente, dal 31 dicembre 2021 e dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto (art. 2, co. 4-septies);

  • si proroga ulteriormente (dal 30 settembre 2021) al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni approvate negli anni dal 2012 al 2017 (art. 5-bis).

Inoltre:

  •  si consente di utilizzare fino al 30 giugno 2021 le risorse non utilizzate del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni per finanziare progetti volti contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative per i minori (art. 18);
  • si introducono alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici (art. 20).

 

Per le università, le altre istituzioni di formazione superiore e gli enti pubblici di ricerca:

  • si proroga (dal 15 marzo 2021) al 31 maggio 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti al VI quadrimestre della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020 e si proroga ulteriormente (dal 30 giugno 2021) al 15 settembre 2021 il termine per l'operatività delle Commissioni nazionali già costituite per la medesima tornata. Inoltre, si dispone che, per la tornata 2021-2023, non si tiene conto del termine previsto a regime per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN, che sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 (art. 6, co. 6 e 6-bis);
  • si proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria (art. 1, co. 1145, secondo periodo, della L. 205/2017) (art. 6, co. 7);
  • si dispone che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni di formazione superiore – quali, ad esempio, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le istituzioni di alta formazione e di studio nel settore del restauro –, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all'a.a. 2019/2020 è fissata al 15 giugno 2021. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove (art. 6, co. 7-bis);
  • per le Istituzioni AFAM si proroga ulteriormente (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico (DPR 143/2019), al contempo differendo (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.

    Conseguentemente, si estende anche all'a.a. 2021/2022 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni (art. 6, co. 1 e 2);

  • si dispone che, anche per il 2021, alle università, alle istituzioni AFAM, agli enti pubblici di ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia non si applicano le disposizioni in materia di risparmio di spesa nel settore informatico (art. 1, co. 610, della L. 160/2019) previste per il triennio 2020-2022 per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con esclusione degli enti territoriali e delle società da questi partecipate (art. 6, co. 5).

 

Inoltre, nell'ambito di una proroga riguardante la generalità delle pubbliche amministrazioni, si proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 anche il termine entro cui le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato - originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2020 - in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente (art. 1, co. 1 e 3, lett. a).

 

Infine, si novellano varie disposizioni recate dal D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che ha istituito il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MUR).

In particolare:

  • si dispone che l'Ufficio centrale di bilancio della Ragioneria Generale dello Stato presso il MUR – la cui istituzione era prevista a decorrere dal 2021 (art. 4, co. 12, D.L. 1/2020) - deve essere costituito entro il 31 dicembre 2021 (art. 3, co. 1);
  • si proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il MI e il MUR sono stati autorizzati a bandire (art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020) a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso MIUR (art. 5, co. 2);
  • si proroga fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR e, comunque, al massimo, fino al 31 ottobre 2021, la possibilità per lo stesso MUR di continuare ad avvalersi delle direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnato in via transitoria al MI. Si prevede, inoltre, che il riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali dello stesso Dipartimento possa essere disciplinato con uno o più DPCM, da adottare anch'essi, ora, al massimo entro il 31 ottobre 2021(art. 3, co. 3 e 4, e art. 4, co. 4 e 6, del D.L. 1/2020) (art. 6, co. 4).

Ulteriori proroghe relative al settore sono presenti nell'allegato 1 del decreto legge. Si veda l'apposito paragrafo.

Quanto al sostegno di progetti di ricerca industriale da parte del MUR, il decreto legge proroga la misura di flessibilità nelle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), già disposta dal comma 3 dell'articolo 100 del D.L. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia"). In particolare, consente che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e Ricerca a valere sul FAR, possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021 con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento (art. 6, co. 3).

Si rammenta che il D.L. "Cura Italia" aveva già consentito la sospensione per sei mesi degli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza a luglio 2020.

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2021

Il provvedimento reca alcune proroghe relative ai servizi di informazione e sicurezza. In particolare, è prorogato fino al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale (articolo 1, comma 14). Fino alla medesima data sono inoltre prorogati i termini di efficacia di alcune disposizioni relative al personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). In particolare (articolo 1, comma 15):

  • il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;
  • al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;
  • l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate;
  • l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Specifiche disposizioni riguardano inoltre, come già ricordato, il personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la proroga al 31 dicembre 2021 del termine sia per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'art. 1, co.5 del D.L. n. 150 del 2013, adottate in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (articolo 1, comma 2), sia per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive per l'anno 2014 nel comparto sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'art. 1, co. 4, del D.L. n. 192 del 2014 (articolo 1, comma 3, lettera b)).

ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2021

In materia di sport:

  • si proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine delle attività del commissario liquidatore nominato per lo svolgimento delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 (art. 3, co. 5-octies, L. 225/2010) (art. 16, co. 1);
  •  si proroga (dal 31 dicembre 2020) al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità (art. 14, co. 1 e 2, del D.L. 23/2020-L. 40/2020) (art. 16, co. 2).

 Inoltre, si differisce (dal 31 gennaio 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la consegna delle opere di adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 (poi annullati) e nel febbraio 2021, non risultano indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi (art. 61, co. 21, del D.L. 50/2017-L. 96/2017) (art. 13, co. 10).

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2021

 Con riferimento alle attività economiche, si segnalano le seguenti misure:

  • l'armonizzazione dei tempi di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme commerciali online che intervengono nelle transazioni relative a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, con una proroga di 6 mesi conforme alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea. In particolare, se un soggetto passivo dell'IVA facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni. A seguito della pandemia, il Consiglio dell'Unione europea (decisione (UE) n. 2020/1109 del 20 luglio 2020) ha disposto il rinvio della decorrenza inizialmente prevista per il 31 dicembre 2020, fissandola al 1° luglio 2021, (articolo 3, comma 3);
  • la fissazione al 30 giugno 2021 del termine stabilito affinché i comuni procedano all'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando alla previsione di cui all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati - la cessazione dell'affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020 , per poi procedere all'affidamento del servizio tramite una procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire il principio di trasparenza, il principio di libera concorrenza e il principio di rotazione degli incarichi (articolo 12, comma 7);
  • la fissazione al 31 luglio 2021 del termine entro il quale le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese dell'aerospazio ai sensi della legge n. 808 del 1985, con scadenza nell'esercizio 2021, sono erogate alle aziende stesse ove non risultino inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019. Per le imprese che diano o abbiano dato corso a tali adempimenti successivamente alla data del 19 maggio 2020, e comunque entro il 30 settembre 2021 (in luogo dell'attuale termine del 30 settembre 2020), le quote di finanziamento vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio (articolo 12, comma 9);
  • la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 72 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), che consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-MAECI e all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – INVITALIA, per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy (articolo 14, comma 1);
  • il differimento dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell'operatività della garanzia straordinaria SACE (cd. "Garanzia Italia") sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente. La garanzia  opera in favore delle banche, delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti che sottoscrivono in Italia i suddetti titoli di debito (articolo 3, comma 6-bis);
  • la proroga fino al 30 giugno 2021 della facoltà, concessa agli intermediari finanziari non professionali, di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato - fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento - per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione (articolo 12, comma 8-bis).

In questo ambito, si segnala altresì l'inserimento di una norma inerente i presidenti delle Camere di Commercio, volta a consentirne la seconda rielezione (articolo 2, comma 4-quinquies).

Con riferimento al turismo, si dispone la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 del termine previsto per la delimitazione dei Distretti turistici ad opera delle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi (articolo 7, comma 1).

Si segnala, inoltre, la posticipazione all'anno 2022 dei termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 2, comma 4-octies).

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2021

In materia di trasporti sono state disposte disposte diverse proroghe normative.

Nel settore del trasporto aereo sono stati prorogati:

  • i termini di restituzione delle anticipazioni riconosciute alle imprese titolari di servizi di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 12 comma 2, lettere a e b). L'eventuale restituzione delle anticipazioni riconosciute a tali soggetti, nel caso in cui l'aiuto di Stato venisse dichiarato non conforme alla normativa europea, dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021 (non più entro il 15 dicembre 2020).
  • al 30 giugno 2021 la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro erogato, ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, alla società Alitalia SAI (articolo 12, comma 3).
  • Si estendono inoltre, nel limite di 16 milioni di euro, le misure di sostegno previste per le compagnie di trasporto aereo di cui all'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 (articolo 12, comma 4, primo periodo).

Nel settore del trasporto stradale sono stati prorogati:

  • al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021 (articolo 12, comma 6);
  • di ulteriori sei mesi i termini per lo svolgimento della prova di esame per controllo delle cognizioni, la c.d. "prova di teoria", di cui al comma 1, dell'articolo 121, del Codice della strada, dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, quindi entro il termine di un anno anzichè di sei mesi, come ordinariamente previsto (articolo 13, comma 6).

Nel corso dell'esame parlamemtare si è introdotta la possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2021, il personale della Motorizzazione civile in quiescenza ed abilitato, per far fronte all'arretrato nell'espletamento delle prove pratiche di guida svolte in conto privato (art. 13, comma 6-bis)

Nel settore del trasporto marittimo sono stati prorogati:

  • fino al 31 agosto 2021 le disposizioni che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui al codice della navigazione, direttamente a bordo delle navi, in deroga alle formalità previste dall'articolo 328 dello stesso codice, secondo cui il contratto di arruolamento deve avere la forma dell'atto pubblico ricevuto dall'Autorità marittima (articolo 13, comma 4);
  • al 30 giugno 2021 il termine finale (fissato precedentemente al 31 dicembre 2020) di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - previste da una disciplina transitoria per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. Tale disposizione prevede anche uno stanziamento per l'anno 2021, pari a 5,1 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro (articolo 11, comma 6).

Nel settore del trasporto pubblico locale sono stati prorogati:

  • per l'anno 2021 l'applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo TPL tra le regioni a statuto ordinario, senza applicazione di penalità, rinviando pertanto di un ulteriore anno l'applicazione dei nuovi criteri di ripartizione previsti dalla riforma del Fondo (articolo 13, comma 7);
  • al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC, il c.d. "buono viaggio", pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio e previsto per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposti agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia (articolo 13, comma 11);
  • fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 12).

Nel corso dell'esame parlamentare sono stati rinviati gli adempimenti relativi all'esercizio degli impianti a fune dopo la scadenza della vita tecnica, successivamente alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, nonché le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19. Inoltre vengono differiti di 24 mesi, i termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali sia già stata rilasciata l'approvazione dei progetti (art. 13, commi 7-bis e 7-ter).

Nel settore del trasporto ferroviario si prevede la messa a disposizione per Rete ferroviaria italiana, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, di risorse pari a un miliardo e 776 milioni di euro, finalizzate a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza, indicando le modalità di finanziamento (articolo 13, commi 16 e 17).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2021, o, se anteriore, fino alla data di nomina dei Commissari straordinari previsti dal decreto-legge sblocca cantieri (n. 32 del 2019) con riferimento alle infrastrutture ferroviarie Napoli – Bari ed all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina (art. 13, comma 14-bis).

Inoltre è stato prevista l'approvazione di specifiche linee guida, indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie e finalizzate ad assicurare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie, ed il differimento fino al 31 dicembre 2023 dell'attuazione di alcune disposizioni del decreto ministeriale concernente la sicurezza delle gallerie ferroviarie. Viene poi introdotta la possibilità che, per la progettazione e la costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché per gli adeguamenti di quelle esistenti si applichino, a determinate condizioni, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli dell'Unione europea (art. 13, commi 17-bis e 17-ter).

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2021

L'allegato 1 individua le disposizioni legislative per le quali - in base al disposto dell'articolo 19 - è disposta la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Sono in particolare oggetto di proroga:

  • le disposizioni legislative di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020, relative al potenziamento delle reti assistenziali (n. 2);
  • le disposizioni legislative di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legge n. 18 del 2020, (legge n. 27 del 2020) che ha consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza, ora prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19 (n. 3);
  • le disposizioni transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari, poste dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. (n. 4);
  • le disposizioni legislative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, relative alla permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (n. 5);
  • le disposizioni legislative di cui all'art. 13, comma 1 e 1-bis, del decreto legge n. 18 del 2020, di deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione (n. 6);
  • le disposizioni legislative di cui all'art. 15, comma 1 del decreto legge n. 18 del 2020, che recano misure straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali (n. 7);
  • le norme transitorie relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell'ambito dell'intera collettività. Tali norme sono poste dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni (n. 8);

  • le disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica (n. 9);
  • le disposizioni di cui all'articolo 73 del D.L. n.18 del 2020, che consente, nel rispetto di specifici criteri, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (n. 10);

  • le disposizioni - di cui all'art. 87, c. 6-8, del decreto legge n. 18 del 2020 - che riconoscono al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di essere temporaneamente dispensato dalla presenza in servizio (equiparata, ai fini economici e previdenziali, alla presenza), o, per le assenze dal servizio relative ai suddetti casi, di essere collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia (con esclusione di tali periodi dal periodo di comporto per malattia) (n. 11);
  • le disposizioni recate dall'articolo 73-bis del D.L. n. 18 del 2020, che stabiliscono misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 12);
  • l'obbligo di cui all'art. 83 del decreto legge n. 34 del 2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (n. 13);
  • le disposizioni di cui all'art. 101, co. 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base alle quali, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, le commissioni tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza (n. 14);
  • le disposizioni transitorie sulle modalità di svolgimento delle prove compensative per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova (n. 15);
  • le disposizioni, di cui all'art. 122, co. 4, D.L. n. 18 del 2020, relative alla durata della operatività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto (n. 16);
  • le disposizioni di cui all'art. 1, co. 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volte a garantire l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, attraverso lo svolgimento delle sedute in videoconferenza (n. 17);
  • le disposizioni di cui all'art. 3, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), che prevedono un termine ridotto a 7 giorni dalla richiesta per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) (n. 18);
  • le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 22 del 2020 relative allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (n. 19);

  • le disposizioni di cui all'art. 7, co. 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volte a garantire la continuità degli organi delle università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 20);
  • le disposizioni di cu all'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020, che disciplina la sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato (n. 21);
  • le disposizioni legislative di cui  all'art. 27-bis, commi 1, del decreto legge n. 23 del 2020, in materia di distribuzione diretta dei farmaci forniti agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate con il SSN (n. 22);
  • le norme transitorie relative alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal comma 1 dell'articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (n. 23);
  • la disciplina transitoria - posta dall'articolo 40 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 - sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti (n. 24);
  • le disposizioni legislative di cui  all'art. 4, commi 1 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, che disciplina la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e già prorogato fino al 31 dicembre 2020 (n. 25);
  • le disposizioni legislative di cui  all'art. 9 del decreto legge n. 34 del 2020, che prevede la proroga dei piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso - già prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2020 - relativi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici (n. 26);
  • le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2020, che disciplina la sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi (n. 27);
  • le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di Buoni fruttiferi postali (n. 28);
  • le disposizioni di cui all'art. 90, c. 3 e 4, del decreto legge n. 34 del 2020 che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (n. 29);
  • al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la possibilità per il Ministero del lavoro - riconosciuta ai sensi dell'art. 100 del decreto legge n. 34 del 2020 - di avvalersi, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro (n. 30);
  • le disposizioni di cui all'art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), volte ad accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso la previsione di acquisizione di concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale, trascorsi i quali, nei 3 giorni successivi, il Ministero dell'istruzione indice apposita conferenza di servizi (n. 31);
  • le disposizioni di cui all'art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020 che prevedono che le pubbliche amministrazioni ricorrono al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali richiesti dalla nomativa vigente (n. 32).
ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2021
 
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