tema 1 ottobre 2021
Studi - Agricoltura Rilancio dei settori agricoli in crisi ed emergenza nello stabilimento Stoppani

Il Senato ha approvato definitivamente, il 15 maggio 2019, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019, cosi come modificato dalla Camera dei deputati. E' stata quindi pubblicata la legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44 (nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2019). Il provvedimento reca disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli e ittici in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani.

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Il provvedimento approvato, originariamente composto di 14 articoli, è stato modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Esso prevede misure nei settori lattiero-caseario (artt.1-5), olivicolo-oleario (artt. 6-8-quater), agrumicolo (art. 9). Agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11 e 11-bis sono previste ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi; all'articolo 11-ter sono state modificate le sanzioni amministrative relativamente alla pesca illegale, mentre all'articolo 12 sono previste misure per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani.

Per il settore lattiero caseario viene previsto:

  • l'istituzione di un Fondo per favorire la competitività del latte ovino, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2019 (art. 1) destinato a sostenere i contratti e promuovere gli interventi dei regolazione dell'offerta di formaggi ovini DOP, sostenere la ricerca nel settore e il necessario trasferimento tecnologico, adottare interventi strutturali nel settore di riferimento. Con decreto ministeriale saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Il decreto dovrà essere adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Tale decreto dovrà tener conto della consistenza dei capi bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna,dell'adozione di iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile, della promozione della qualità dei prodotti Made in Italy; i contributi a carico del Fondo saranno concessi ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013, n.1408/2013, n. 651/2014 e n. 702/2014.

  • la corresponsione, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di contributi (art. 2) destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore del latte ovino caprino. Il contributo è concesso per un ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame, posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti de minimis del settore agricolo di cui ai regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.

  • un sistema di monitoraggio (art. 3) della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. In attuazione del predetto articolo, sono stati adottati il decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Modalita' di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino" e il decreto ministeriale 26 agosto 2021, recante "Modalita' di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino".
A tal fine, viene previsto che i primi acquirenti di latte crudo siano tenuti a registrare, mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino sono tenute a registrare mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Le modalità di attuazione delle disposizioni saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Nel corso dell'esame in Commissione è stato previsto che, qualora il ritardo non superi i trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Con un emendamento approvato dall'Aula della Camera è stata riformulata l'aggravante prevista nel testo originario, prevedendo che il divieto di svolgere l'attività di produzione del latte e dei prodotti lattiero caseari si applichi solo nel caso in cui la mancata registrazione di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino, superiori a 500 ettolitri, avvenga per due mesi consecutivi. Le sanzioni previste di cui sopra siono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ( ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Lo stesso ICQRF, le regioni, gli enti locali e le autorità di controllo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni in esame.
  • la modifica delle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte (art. 4), prevedendo, a tal fine, che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi a tale prelievo, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo.
Un decreto ministeriale MEF-MIPAAFT, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sarà chiamato a stabilire i termini e le modalità di trasmissione telematica, all' agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA e dalle regioni fino al 31 marzo 2019. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo e della reiscrizione nei ruoli, di cui agli articoli 19 e 20 del d.lgs. 112/1999. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione - sono dichiarati sospesi, fino al 15 luglio 2019, con riferimento ai relativi crediti: i termini di prescrizione, le procedure di riscossione coattiva, i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Le procedure di riscossione coattiva sospese sono successivamente proseguite dall' agente della riscossione, il quale resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado. Le nuove disposizioni verranno applicate a a decorrere dal 1° aprile 2019.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati infatti inseriti i due nuovi commi 10-quinquies e 10-sexies all'art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, che dispongono, rispettivamente:

- l'applicazione delle disposizioni previste ai commi 10, 10-bis, 10-ter, e 10-quater anche alle procedure di recupero del prelievo previste dall'art. 1 del decreto-legge n. 51 del 2015.

L'art. 1 richiamato ha previsto la rateizzazione (tre rate annuali) del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015.

- la sospensione nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca e fino al 15 luglio 2019 delle procedure di esecuzione delle procedure di riscossione coattiva che fa capo alle regioni, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 49 del 2003(viene, quindi, prevista anche la sospensione dei termini di prescrizione, di impugnazione e di opposizione all'esecuzione).

Il D.L n.49/2003 ha riformato la normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ha previsto, all'art. 1, comma 9, che, in caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori. 
Si ricorda che la previgente disciplina prevedeva che, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, l'AGEA era chiamata a procedere alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. La notificazione della cartella di pagamento - prevista dall'articolo 25 del DPR 602/1973 - e ogni altra attività di riscossione coattiva contemplata dal titolo II del medesimo DPR dovevano essere effettuate dall'AGEA, che a tal fine si doveva avvalere delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza . Infine, le procedure di riscossione coattiva sospese dovevano essere proseguite, sempre avvalendosi delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che restava surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantenevano validità e grado .
  • la definizione del territorio nazionale come area omogena non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina (art. 4-bis, inserito nel corso dell'esame referente), in relazione al contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu») .
  • l'incremento del  Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 5), al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono a tal fine stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento.

Quanto alla misure misure di sostegno al settore olivicolo-oleario sono previsti:

  • l'accesso agli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole ubicate nella Regione Puglia, le quali hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018 (art. 6) e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi La Regione Puglia viene autorizzata a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei predetti eventi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
  • un contributo per la ripresa produttiva dei frantoi ubicati nella regione Puglia, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per il 2019 (art. 6-bis). In attuazione del predetto articolo, è stato adottato il decreto ministeriale 13 novembre 2020;
  • un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per il 2019. Il contributo è concesso  ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva relativa agli ultimi tre anni (articolo 7, commi 1, 2 e 3);
  • interventi compensativi - per 2 milioni di euro per il 2019 - a ristoro della produzione perduta, per le imprese del settore olivicolo-oleario dei comuni di Calci, Vicopisano e Buti (in provincia di Pisa), per gli incendi che si sono verificati a settembre 2018 (questa disposizione è stata introdotta dall'Assemblea della Camera) (art. 7, commi 2-bis-2 quater). Il decreto ministeriale 2 dicembre 2019 ha indicato le relative modalita' per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle richieste.

 

L'articolo 8 è stato completamente riscritto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

E' stato confermato l'inserimento di un nuovo articolo – l'articolo 18-bis – al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

L'articolo 18-bis, come introdotto dalla disposizione in esame, si compone di tre commi.

 Il comma 1 del nuovo art. 18-bis dispone che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. La disposizione prosegue prevedendo che, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico, se non è accertata la presenza dell'infezione.

Il comma 2 del medesimo art. 18-bis prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena, in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto, procedono all'estirpazione coattiva delle piante. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo, aumentata del doppio.

Il comma 3, poi, dello stesso art. 18-bis, dispone che la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria possa essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. La medesima disposizione prevede, altresì, che, effettuate le forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedano, comunque, ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Resta fermo il testo dell'originario decreto relativamente al comma 2 dell'articolo 8 che abroga la disposizione in base alla quale agli ulivi che insistono nella zona di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/927 non siano applicabili le disposizioni che limitano l'abbattimento degli alberi contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, recante "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento".

Il comma 3 dell'articolo 8, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico in materia ambientale, sia aggiunta una nuova lettera, al fine di prevedere l'esclusione, in aggiunta a quelle già previste, dall'ambito di applicazione del testo unico, dei "piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza".

 

L'articolo 6, comma 4, del testo unico in materia di ambiente prevede, infatti che sono comunque esclusi dal campo di applicazione del provvedimento:
a)  i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza)
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c- bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
 

L'articolo 8-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un'apposita sanzione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi. La sanzione introdotta consiste nel pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000.

L'articolo 8-ter, recante misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, composto di tre commi, è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente.

Il comma 1 prevede, che per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni possa estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento, in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica.

L'estirpazione può, inoltre, essere effettuata senza dover esperire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di valutazione strategica e di valutazione di incidenza ambientale.

Il comma 2 prevede che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di piante che siano titolari di centri non autorizzati a poter emettere il relativo passaporto, in quanto ubicati nelle aree delimitate dal batterio della Xylella, possano essere autorizzati a produrre e commercializzare, all'interno della zona infetta, le piante indicate dall'art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

Le aziende in esame devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e devono assicurare che esse siano sane e corrispondenti quanto a specie varietale.

Il comma 3, modificando l'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145) aggiunge, tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni, per l'anno 2019, quella relativa agli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018.

   Il comma 4, infine , prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espianti, se è destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. Le parti legnose prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della Xylella possono essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata.

L'articolo 8-quater, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della Xylella fastidiosa. La dotazione finanziaria del Piano ammonta a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Gli interventi non interesseranno la parte del territorio salentino inclusa nella zona di contenimento (comma 1). Ai sensi del comma 2, il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del Sud e il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri (riferito di norma all'attribuzione dei contributi) e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti. Il Piano è stato quindi adottato con il decreto 6 marzo 2020. Il comma 3 specifica, quindi, che agli oneri previsti per l'attuazione del suddetto piano di interventi si provvede attraverso corrispondente riduzione delle risorse disponibili, per gli anni 2020 e 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

L'articolo 9 prevede la possibilità di concedere un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo, nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per il 2019, concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni.

L' articolo 10 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di € 20 milioni di euro per il 2019.

L'articolo 10-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione. Più nel dettaglio, viene esteso, per l'anno 2019, il cd bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali anche a taluni lavoratori agricoli - a tempo determinato - dipendenti da imprese agricole - ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Protezione civile 15 novembre 2018, n. 558 - che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi.

L'articolo 10-ter autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti, nell'ambito del regime di sostegno configurato dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (UE) n.1307 del 2013. L'autorizzazione ad anticipare il pagamento dei premi è legata al permanere dello stato di crisi del settore. La corresponsione dovrà avvenire entro il 31 luglio di ciascun anno e sarà disposta dagli organismi pagatori competenti. In attuazione di questa disposizione, è stato dapprima emanato il decreto ministeriale 3 giugno 2019  e, successivamente, il decreto ministeriale 24 giugno 2021.

L'articolo 10-quater, inserito dalla Commissione agricoltura in sede referente e modificato in Assemblea alla Camera, disciplina i rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari.

Viene, nello specifico previsto che:

- i contratti aventi ad oggetto la cessione di taluni prodotti agricoli stipulati obbligatoriamente in forma scritta, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi (con modalità stabilite con decreto del MIPAAFT);

- i costi medi di produzione dei prodotti agricoli devono essere elaborati mensilmente dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

- la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA, costituisce in ogni caso una pratica commerciale slele;

- la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni;

-  l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni e conclude il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni.

L'articolo 10-quinquies, introdotto dall'Assemblea della Camera, reca interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero. In particolare, si dispone che i procedimenti di recupero di taluni aiuti concessi per il settore dello zucchero, derivanti dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, restino sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari.

 

L'articolo 11 prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, destinando, a tal fine, una somma di 2 milioni di euro per il 2019.

L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e modificato in Assemblea alla Camera, istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020. Il decreto ministeriale 7 aprile 2020 ha definito i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del  Fondo.

Il Fondo è destinato a:

-  far fronte alla perdita di reddito degli allevatori;

-  garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali;

-  rafforzare i rapporti di filiera;

-  promuovere i prodotti suinicoli;

-  migliorare la qualità e il benessere animale;

-  promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali.

L'articolo 11-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, e modificato in Assemblea alla Camera, apporta alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per il contrasto alla pesca illegale, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie.

 

L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame in sede referente e in Assemblea alla Camera, disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. Nello specifico, vengono disciplinati i compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i poteri del Prefetto di Genova, i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2021 (originariamente il termine era il 31 dicembre 2020), l'assegnazione delle risorse e le deroghe normative.

L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'art. 14 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2021
 
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