tema 21 settembre 2022
Studi - Bilancio Il Piano nazionale complementare al PNRR

L'Italia ha approvato un Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il PNRR. Il Piano nazionale complementare (PNC) è stato istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, il quale ha individuato i programmi e gli interventi e ha stanziato le risorse, pari a 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Piano nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio per il 2021.

Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari sono stati individuati nell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato in attuazione del D.L. n. 59 del 2021. 

Il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale complementare avviene con relazioni trimestrali a cura della Ragioneria generale dello Stato.

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Il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.

I 24 programmi del PNC sono i seguenti: Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi; Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci; Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25); Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale; Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici; Aumento selettivo della capacità portuale; Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale; Efficientamento energetico; Elettrificazione delle banchine (Cold ironing); Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; Salute, ambiente, biodiversità e climaVerso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; Ecosistema innovativo della salute; Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale; Accordi per l'Innovazione; Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori; Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale.

In attuazione del D.L. n. 59 del 2021 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ha individuato per i 24 interventi o programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea (si veda in particolare l'allegato 1).

Tale disciplina costituisce, peraltro, attuazione del PNRR, il quale ha previsto l'istituzione entro il 31 dicembre 2021 di un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del Piano per gli investimenti complementari (traguardo M1C1-55). Il PNRR, inoltre, prevede che entro giugno 2025 sia pubblicata una relazione di attuazione per misurare l'impatto delle azioni volte a fornire assistenza tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziate attraverso il bilancio nazionale e conseguire un significativo assorbimento delle risorse del Piano complementare assegnate fino al 2024 (M1C1-62).

I 6 programmi già previsti dal PNRR e cofinanziati dal PNC sono: Servizi digitali e cittadinanza digitale; Servizi digitali e competenze digitali; Tecnologie satellitari ed economia spaziale; Transizione 4.0; Piani urbani integrati; Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Si segnala che è prevista la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1, comma 7-quinquies).

Per un'illustrazione analitica del contenuto del decreto-legge n.59 del 2021 si rinvia al dossier dei Servizi di documentazione di Camera e Senato, mentre per i  profili finanziari si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

ultimo aggiornamento: 6 aprile 2022

L'articolo 14 del D.L. n. 77 del 2021 dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dallo stesso decreto-legge per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si applichino anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione. L'estensione riguarda anche l'applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del D.L. n. 77/21 agli interventi del Fondo complementare cofinanziati dal PNRR.

L'articolo 14-bis, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevede, per gli investimenti previsti per tali territori dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, l'integrazione della cabina di coordinamento della ricostruzione. Viene inoltre previsto che, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individui i programmi unitari di intervento nei territori in questione, per la cui attuazione sono adottati i provvedimenti commissariali.

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, commi 2-7, della legge n. 108 del 2021 (di conversione del D.L. n. 77/21) ha disciplinato il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR e del Piano complementare, prevedendo obblighi di trasmissione alle Camere della documentazione necessaria ad assicurare il controllo sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e sulle relative scadenze.

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022
 
temi di Politica economica e finanza pubblica