E' stata pubblicata la legge 7 agosto 2018, n. 99 che istituisce, anche per la XVIII legislatura, la Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia.
La legge 99/2018 istituisce, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione bicamerale d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere.
La Commissione è composta da 50 membri (25 deputati e 25 senatori) ed è tenuta a trasmettere alle Camere una relazione a conclusione dei lavori, oltre che riferire annualmente sulla sua attività.
Il provvedimento, pur ricalcando nell'impianto generale e in gran parte della formulazione il testo della legge istitutiva della Commissione antimafia approvata nella XVII legislatura (L. 87/2013), vi introduce alcune modifiche, che riprendono in gran parte le proposte contenute nella relazione conclusiva approvata dalla precedente Commissione antimafia alla fine della XVII legislatura, il 7 febbraio 2018.
Le principali modifiche sono riconducibili essenzialmente a tre profili:
Per quanto riguarda il primo profilo, ossia i compiti della Commissione la legge prevede l'ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta a diversi nuovi argomenti, tra cui:
Ampliati anche i poteri della Commissione. In primo luogo, si dà facoltà di adottare iniziative volte ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione della cittadinanza sui temi della lotta alle mafie e della cultura della legalità.
Inoltre, si ridefiniscono i limiti posti in capo alla Commissione superando la previsione della legge 87/2013 che non consentiva di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Restano fermi i limiti per la Commissione relativi ai provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo dei testimoni.
La Commissione potrà, ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati relative al procedimento penale o alle misure di prevenzione. Su questa e sulle altre richieste rivolte all'autorità giudiziaria, questa vi dovrà provvedere senza ritardo e motivare l'eventuale rigetto della richiesta.