tema 25 settembre 2022
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La disciplina delle bonifiche

La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta. 

In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del d.lgs. 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.

Si ricordano altresì l'articolo 242-bis che disciplina la procedura semplificata e l'art. 252-bis che disciplina la bonifica, la riconversione industriale e lo sviluppo economico dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico. 

L'articolo 252 del Codice dell'ambiente disciplina le procedure specifiche per i siti di interesse nazionale (SIN).

I siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero dell'ambiente - oggi Ministero della transizione ecologica (MiTE) in seguito alla ridenominazione prevista dal D.L. 22/2021 - d'intesa con le regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MiTE che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Attualmente i SIN sono 42.

Per informazioni sullo stato delle procedure di bonifica nei SIN si veda la sezione "Avanzamento dei procedimenti di bonifica" del sito web del MiTE.

Le norme della legge di bilancio 2019 e i "siti orfani"

I commi da 156 a 161 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) hanno istituito un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

I commi da 799 a 801 hanno invece soppresso l'autorizzazione di spesa recante l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni, e destinato le relative risorse (per un importo di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) all'incremento del "Fondo bonifiche" istituito dall'art. 1, comma 476, della legge di stabilità per il 2016. La dotazione del fondo è ulteriormente incrementata con le risorse disponibili iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in relazione al citato canone di affitto.

Le risorse aggiuntive previste dai commi in esame sono finalizzate alla realizzazione di interventi ambientali nel territorio della regione Campania, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale adottato dal Ministero dell'ambiente (oggi MiTE) relativamente ai siti inquinati "orfani" nonché destinato al finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. Ambiente 29 dicembre 2020 recante "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani" che provvede al riparto delle risorse previste dai commi citati e pari ad un importo complessivo di 105,6 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2024. Modifiche al programma sono state apportate con il D.M. 28 dicembre 2021.

Si fa notare che al finanziamento della bonifica di siti "orfani" il PNRR destina 500 milioni di euro e prevede che entro la fine del 2021 saranno individuati i siti ed entro il 2022 definiti gli accordi di programma e assegnate le risorse economiche.

L'art. 17 del D.L. 152/2021 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica di un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del PNRR (che destina il citato importo di 500 milioni di euro a nuovi progetti, come evidenziato anche nell'allegato A al D.M. 6 agosto 2021).

Informazioni in proposito sono state fornite, nella seduta del Senato del 16 giugno 2022, in risposta all'interrogazione 3-03091.

Le norme dei decreti "semplificazioni" 1 e 2

L‘articolo 52 del D.L. 76/2020 (c.d. semplificazioni 1) introduce l'art. 242-ter nel Codice dell'ambiente, al fine di ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, a condizione che tali interventi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. In tale ambito, si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto (nel corso della XVII legislatura) dai commi da 7 a 10 dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. decreto "Sblocca Italia"), sulla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica per la realizzazione di determinate opere.

L'articolo 53 introduce – con una novella all'art. 252 del Codice dell'ambiente, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) – una procedura preliminare che consente l'effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, per cui, qualora si riscontri un superamento delle contaminazioni, si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Il piano di indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il coinvolgimento dell'Arpa territorialmente competente (ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'ISPRA).

Si prevede, altresì, un iter alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi.

Si prevede il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, anche a seguito di interventi parziali sulle matrici ambientali, in base a determinate condizioni, e l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei cd. siti "orfani".

Si interviene, poi, per disciplinare gli interventi dei soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure di bonifica, e in materia di oneri reali e di transazioni finanziarie gravanti sui SIN.

Si individua, inoltre, quale sito di interesse nazionale l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli), e si interviene in materia di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale.

Occorre altresì ricordare l'art. 48, comma 3, del decreto-legge n. 76/2020, che ha attribuito alle autorità di sistema portuale la possibilità di richiedere la ridefinizione del perimetro di un SIN qualora la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza della medesim autorità.

L'articolo 37 del D.L. 77/2021 (c.d. semplificazioni 2) reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in un'ottica di economia circolare e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei. A tali fini, si recano novelle a diversi articoli del Codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006). Con il comma 1 dell'art. 37:
- si modificano gli articoli 242, 248 e 250 del Codice dell'ambiente al fine di dare certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche e di agevolare le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica (lettere b), f) ed f-bis));
- si novella l'articolo 242-ter del medesimo Codice al fine di ricomprendere anche i progetti del PNRR tra gli interventi e le opere realizzabili nei siti oggetto di bonifica (lettera c));
- si novella la disciplina della gestione delle acquee sotterranee emunte, estratte dal sottosuolo, di cui all'articolo 243 del Codice, al fine di precisare che il relativo trattamento deve effettuarsi anche in caso di utilizzo nei cicli produttivi in esercizio nel sito, prevedendo altresì il dimezzamento dei termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza della falda; si modifica l'articolo 245 del Codice ambiente per incentivare le procedure di caratterizzazione da parte dei soggetti non responsabili della contaminazione (lettere d) ed e));
- in materia di controlli, si prevede che i controlli debbano effettuarsi anche sul rispetto dei tempi di esecuzione; si attribuisce alla Regione il potere sostitutivo di rilascio della certificazione con la quale si accerta il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente ed operativa, nonché la conformità al progetto approvato, qualora la Provincia non vi provveda entro trenta giorni dal ricevimento della prevista relazione tecnica, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. Inoltre, si prevede la possibilità di procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente al suolo, sottosuolo e materiali di riporto qualora gli obiettivi individuati per tali matrici ambientali vengano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda acquifera, con certificazione da adottare all'esito delle verifiche tecniche; la certificazione deve comprendere anche un piano di monitoraggio (lettera f), n. 1)-3));
- si consente a regioni, province autonome ed enti locali territoriali, individuati quali soggetti beneficiari o attuatori, di avvalersi di società in house del MITE, attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale (lettera g));
- si recano novelle alla disciplina dei siti di interesse nazionale (lettera h)), novellando in più punti l'articolo 252 del Codice dell'ambiente, prevedendo, tra l'altro, una procedura semplificata di applicazione a scala pilota di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala; tale applicazione non è soggetta a preventiva approvazione del MITE e può essere eseguita a condizione che avvenga in condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale. Si prevede inoltre (lettera h), punto 10)) l'attribuzione al MITE della competenza ad adottare, con decreto di natura non regolamentare, i modelli delle istanze ed i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare per l'avvio dei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, nonché, con decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione sia sottoposto a comunicazione di inizio di attività;
- si recano talune modifiche all'articolo 252-bis del Codice dell'ambiente, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (lett. i)).

Al comma 1-bis si apportano talune modifiche all'articolo 3 del D.L. 2/2012, recante disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 185 del Codice ambientale, in materia di matrici materiali di riporto. Il successivo comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 37.

Ulteriori disposizioni

Con il D.M. Ambiente 1 marzo 2019, n. 46, è stato emanato il "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

L'articolo 12 del D.L. 27/2019 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. Nello specifico, vengono disciplinati i compiti del Ministero dell'ambiente, i poteri del Prefetto di Genova, i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 15, comma 3, del D.L. 183/2020), l'assegnazione delle risorse e le deroghe normative. L'articolo 13, comma 2, del D.L. 228/2021, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza sulla base della citata ordinanza n. 3554.

L'articolo 15-ter del D.L. 162/2019 ha prorogato fino al 30 giugno 2020 la durata della contabilità speciale n. 2854, al fine di consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Sicilia. Lo stesso articolo dispone che l'utilizzo delle risorse di tale contabilità speciale, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 15, comma 2, del D.L. 183/2020).

L'art. 49, comma 1, del D.L. 124/2019 reca misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali, al fine di introdurre (tramite modifiche ai commi 134 e 135 dell'art. 1 della legge 145/2018), tra le possibili destinazioni delle risorse, anche le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Si ricorda che l'art. 40 del D.L. 109/2018 ha previsto l'istituzione di una cabina di regia, denominata "Strategia Italia" (a cui partecipa anche il Ministro dell'ambiente, ora MiTE), avente il compito, tra gli altri, di verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi (tale cabina di regia è stata istituita con il D.P.C.M. 15 febbraio 2019).

L'art. 4, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 32/2019, come riscritto dall'art. 9 del D.L. 76/2020, prevede che le modalità e le deroghe previste per i c.d. commissari sblocca-cantieri (disciplinati dal medesimo articolo 4), salvo le eccezioni previste per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano, tra gli altri, anche agli interventi dei Commissari per la bonifica dei SIN.

L'art. 17-octies del D.L. 80/2021 reca, al comma 6, una disposizione che interviene sulla disciplina dei Commissari per la realizzazione degli interventi di bonifica dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro, recata dai commi 1 e 2 dell'art. 4-ter del D.L. 145/2013.

Si ricordano inoltre le seguenti disposizioni contenute nel D.L. 152/2021:
- l'articolo 17-bis, che disciplina la ricognizione e la riperimetrazione dei SIN ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti previsti dall'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. Viene inoltre previsto che le citate ricognizione e riperimetrazione avvengano con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, sentita la regione e gli enti locali interessati.
- l'articolo 41, che modifica in più punti l'art. 33 del D.L. 133/2014 che disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. Il nuovo Commissario straordinario di Governo, individuato nel Sindaco di Napoli, dispone di un incarico fino al 31 dicembre 2025, con l'attribuzione di una struttura di supporto, di una contabilità speciale e di poteri sostitutivi. Si prevede, tra l'altro, la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (rispetto ad Invitalia). Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività svolte. E' inoltre prevista, per il periodo dal 2022 al 2025, la possibilità per il Commissario straordinario di nominare non più di due sub-commissari;
- l'articolo 42, che modifica l'articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012, al fine di rafforzare i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto. Il mandato del Commissario straordinario è esteso fino a 3 anni, prorogabili fino al 31 dicembre 2023, e allo stesso Commissario si assegna una struttura di supporto, definendone le modalità di reperimento e di retribuzione del relativo personale. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 30 marzo 2022 recante proroga dell'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. 

 

Ulteriori disposizioni in materia di bonifiche sono contenute nella legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) che prevede, per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex Arsenale della Marina militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del sito di interesse nazionale, un contributo a favore della regione Sardegna di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (commi 817-818).

Si segnala inoltre che il comma 3-bis dell'articolo 14 del D.L. 17/2022 dispone, al fine di assicurare il progetto di risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres e in funzione degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica delineata dal PNRR, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione sia convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con la regione Sardegna, la «Cabina di regia»  secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa del 2011 per la Chimica Verde, cui partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici per l'aggiornamento e la ridefinizione degli obiettivi e la trasformazione in «Accordo di Programma» degli impegni istituzionali ed economici contenuti nel citato Protocollo.

L'art. 5, comma 3-bis, del D.L. 50/2022, stanzia invece un contributo - pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 - per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata «Zona falcata» di Messina.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Informazioni in materia di bonifiche sono state fornite nel corso delle audizioni di rappresentanti dell'ISPRA presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 7 maggio 2019.

La medesima Commissione ha approvato, nella seduta del 29 aprile 2021, la Relazione sul SIN Venezia-Porto Marghera e sui dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale (Doc. XXIII, n. 10). Successivamente, la medesima Commissione ha approvato la relazione finale sui dragaggi nelle aree portuali e sul fenomeno dell'abbandono dei relitti (Doc. XXIII, n. 23).

Informazioni relative ai siti inquinati regionali sono invece contenute nel rapporto predisposto dall'ISPRA nel marzo 2021 e intitolato "Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionali".

Si fa infine notare che nella Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi ammessi a beneficiare delle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e all'articolo 1, commi 1072 e seguenti, della legge n. 205 del 2017, e delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (Doc. CCXL, n. 8) si legge che una quota del citato fondo è destinata alla messa in sicurezza e bonifica della discarica di Pescantina (65 milioni di euro), alla messa in sicurezza e bonifica del SIN di Manfredonia (4 milioni di euro) e alla bonifica dei SIN di Brescia-Caffaro, Casale Monferrato e Balangero (27,1 milioni di euro).

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Tra le misure previste dal PNRR in materia di gestione del territorio si segnala l'investimento per la bonifica dei siti orfani (M2C4.3-I.3.4 – 24, 25) finalizzato alla realizzazione di interventi di bonifica di aree industriali dismesse per un importo di 500 milioni di euro.

L'intervento è in continuità con il "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani" previsto dal comma 800 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e approvato con il  D.M. 29 dicembre 2020 , a cui sono destinati 105,6 milioni di euro. In tale decreto viene fornita una definizione dettagliata dell'espressione "siti orfani". In estrema sintesi, in base a tale decreto, per "sito orfano" si intende un sito potenzialmente contaminato per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dalla disciplina delle bonifiche e a tali adempimenti non provvede nemmeno il proprietario del sito né altro soggetto interessato. Modifiche al citato programma sono state apportate con il  D.M. 28 dicembre 2021.
Nell'allegato alla decisione UE sul PNRR viene previsto che entro il 2022 deve essere approvato un piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani che deve ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano e deve includere, come minimo: l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome; gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano. Entro il marzo 2026 dovrà essere riqualificato almeno il 70% della superficie del "suolo dei siti orfani".
L'art. 17 del D.L. 152/2021 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e d'intesa con la Conferenza unificata), di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In funzione dell'attuazione della misura M2C4-I.3.4 del PNRR, il MiTE ha emanato  decreti direttoriali finalizzati all'individuazione dei "siti orfani" da riqualificare e alla definizione dei criteri di ammissibilità degli interventi da realizzare nei "siti orfani" con le risorse del PNRR.

Utili informazioni sono contenute nella relazione del Ministero della transizione ecologica sull'attuazione del PNRR al 31 dicembre 2021.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
 
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