E' stata definitivamente approvata la legge n. 62 del 2021 recante disposizioni riguardanti il personale assunto a contratto dalle sedi diplomatiche italiane all'estero.
In primo luogo, si prevede che le disposizioni relative al contingente, alla durata e al regime dei contratti e alle assunzioni (di cui agli articoli 152, 153 e 154 del D.P.R. n. 18 del 1967) si applicano, oltre che al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, anche a quello delle delegazioni diplomatiche speciali, ovvero le rappresentanze diplomatiche che, in assenza di un'ambasciata in loco, svolgono le sue funzioni pur non appartenendo al medesimo rango. In particolare, in tema di assunzioni di impiegati temporanei, si introduce il limite ad un solo rinnovo del relativo contratto, per un periodo non superiore a sei mesi, in caso di perdurante assenza del dipendente. Per le relative modifiche contrattuali rimane valido quanto disposto dalla normativa vigente che prevede che, in occasione di modifiche contrattuali, le rappresentanze sindacali siano sentite (lettere a), b) e c)).
In relazione ai requisiti e alle modalità per le assunzioni, il nuovo testo introduce la norma secondo cui le graduatorie risultanti dalle prove d'esame hanno validità per diciotto mesi dalla data di approvazione.
In relazione alla retribuzione, vengono apportate sostanziali modifiche all'articolo 157 del citato D.P.R. Le novità riguardano il fatto che ai fini della fissazione della retribuzione annua base:
Originariamente la proposta di legge consentiva, per il pagamento della retribuzione, di ricorrere ad altra valuta in luogo di quella locale "tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese". Tale previsione è stata soppressa in accoglimento di una condizione posta dalla Commissione Bilancio.
In merito alle assenze dal servizio, di cui all'articolo 157-sexies del D.P.R., la novella apportata dal nuovo testo reca modifiche sui termini temporali prevedendo che il dipendente con contratto a tempo indeterminato in malattia:
La novella proposta introduce, inoltre, un'ulteriore tutela: superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio (in luogo del termine di tre mesi in tutto).
È, inoltre, soppresso l'ultimo comma del citato articolo 157-sexies secondo cui la durata complessiva di assenza dal servizio fruita, eccettuati i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici madri, non può superare i dodici mesi in un quinquennio.
L'emendamento approvato in Commissione Lavoro è intervenuto anche sull'articolo 159 del D.P.R., che prevede che, per i viaggi di servizio, l'impiegato a contratto possa fruire, in aggiunta alle spese di trasporto, anche del rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti previsti dalle norme vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo. La novella integra tale disposizione stabilendo che, in alternativa, previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso spese di vitto e alloggio e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento (che è l'unica indennità prevista dalla normativa vigente).
La novella interviene prevedendo che:
La novella interviene, infine, anche sull'articolo 166, riguardante la risoluzione del contratto, al fine di inserire un'ulteriore fattispecie che esclude l'obbligo del rispetto del preavviso di tre mesi a beneficio del dipendente da parte dell'ufficio del Ministero, di cui al terzo comma di tale articolo. Si tratta della violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142 (sul comportamento del personale dell'Amministrazione degli esteri, vale a dire doveri di discrezione, riservatezza, disciplina, correttezza e decoro), di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
In materia di sanzioni disciplinari, il testo emendato del provvedimento in esame modifica il quarto comma dell'articolo 164 del D.P.R., concernente le modalità procedimentali connesse alla irrogazione delle sanzioni disciplinari all'impiegato a contratto, vale a dire la contestazione scritta dell'addebito, rispetto alla quale l'impiegato disponeva di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier sul provvedimento.