Il testo unificato A.C. 181 ed abb.-B, recante Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, definitivamente approvato dalla Camera in seconda lettura il 28 luglio 2021, è diventato legge (con pubblicazione nella G.U, del 13 agosto 2021, L. n. 116 del 4 agosto 2021).
La L. n. 116 del 4 agosto 2021 recante Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici deriva dal testo unificato A.C. 181 ed abb.-B. Composto da 9 articoli, questo provvedimento è diretto a favorire ed a disciplinare la dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori in diversi luoghi e situazioni, anche da parte di soggetti non specificamente formati, regolando il collegamento e l'interazione con la rete dell'emergenza territoriale 118, e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché l'introduzione di specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.
L'articolo 1 sancisce, in primo luogo, la finalità della legge, diretta a favorire - nel rispetto delle linee guida di cui all'Accordo del 2003 e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011 - la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni:
Viene rimesso ad un D.P.C.M. da emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione dei DAE nei luoghi e nei mezzi indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche ai contributi previsti per l'attuazione delle citate disposizioni, e pari 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato per tener conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE effettivamente raggiunto durante il periodo di programmazione di riferimento.
Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, indicati con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche al pubblico.
Viene poi demandato al Ministro della salute il compito di modificare - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge - il decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, recante Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo in esame.
Ai sensi dell'articolo 5, inoltre, si prevede l'introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell'articolo 1 della legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del SSN. Con l'integrazione proposta si specifica che le iniziative di formazione citate devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione di tali iniziative devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Tali iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
Viene poi previsto che ogni istituzione scolastica provveda autonomamente ad organizzare periodicamente le iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Inoltre, il 16 ottobre di ogni anno, in concomitanza con la "Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare", le istituzioni scolastiche possono, nell'ambito della propria autonomia, organizzare iniziative specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. A tale fine, per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della vendita, il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente,sulla base dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove è prevista l'installazione dei DAE e il nominativo dell'acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. La Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.