provvedimento 12 marzo 2021
Studi - Affari sociali D.L. 2/2021 - Ulteriori disposizioni urgenti in tema di contenimento epidemia da Covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

E' stato approvato in via definitiva dal Parlamento il D.L. 2/2021 (A.C. 2921), convertito dalla legge n. 29/2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in tema di contenimento dell'epidemia da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Il provvedimento differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive previste dal decreto-legge n. 19 del 2020, e delle disposizioni recate dal decreto legge n.33/2020; pone un divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome, per il periodo dal 16 gennaio al 27 marzo del 2021 e  interviene  anche sugli spostamenti consentiti all'interno della regione;  disciplina la classificazione in zone di rischio dei territori regionali con la conseguente applicazione di misure restrittive, prescrivendo altresì l'applicazione di sanzioni per la loro violazione; disciplina alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS- Cov-2, prevedendo l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale; detta disposizioni in tema di svolgimento delle elezioni suppletive per seggi vacanti della Camera e del Senato, nonché in tema di validità dei permessi di soggiorno.

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E' stato approvato in via definitiva dal Parlamento il D.L. 2/2021 (A.C. 2921),  convertito dalla legge n. 29/2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in tema di contenimento dell'epidemia da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Il provvedimento si compone di 9 articoli.

L'articolo 1,  disciplina le misure di contenimento ed i divieti di spostamento quali strumenti di contrasto alla diffusione dell'epidemia. Esso differisce al 30 aprile 2021  il termine di applicazione delle misure restrittive previste dal decreto legge n. 19 del 2020,  (che tipizza in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti all'epidemia) e delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020 (che dispone le norme di regolazione degli spostamenti e le misure limitative della circolazione e che ha segnato l'avvio di una nuova fase, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente a specifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull'evolversi dei dati epidemiologici). Pone un divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome, per il periodo dal 16 gennaio al 27 marzo del 2021 e detta limitazioni agli spostamenti verso abitazioni private nella Regione - se zona gialla - o nel Comune - se zona arancione. Dispone poi che per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti siano consentiti gli spostamenti verso abitazioni situate in diverso Comune, purché ad una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. L'articolo in esame inoltre amplia la fattispecie del passaggio del territorio regionale dalla 'zona gialla' - in cui trovano applicazione le misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide sull'intero territorio nazionale - ad una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni (c.d. zone' arancioni' o rosse), e prospetta per converso una zona ('bianca') esente dalle limitazioni valevoli per la tipologia di zone ('gialle', 'arancioni', 'rosse') finora individuate, ferma restando l'applicazione di determinati protocolli e misure. L'articolo 2 fa rinvio all'apparato sanzionatorio vigente per la violazione delle citate prescrizioni. L'articolo 2-bis  prevede che la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non determina la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli Enti del Terzo settore. La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3 definisce alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 - attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale - prevedendo altresì l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale. L'articolo 3-bis consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di retribuire gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. Al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità. L'articolo 4 posticipa, per le elezioni suppletive di Camera e Senato, il termine per lo svolgimento di elezioni suppletive (20 maggio 2021, anziché 31 marzo) e, prima, di dichiarazione della vacanza del seggio (28 febbraio 2021, anziché 31 dicembre 2020); posticipa del pari al 20 maggio 2021 (anziché 31 marzo) il termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa; estende al 2021 l'applicazione della previsione (posta dal decreto-legge n. 26 del 2020) di una riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni di regioni a statuto ordinario. L'articolo 5 pospone al 30 aprile 2021 il termine di permessi e titoli di soggiorno, per ricomprendere nel regime di proroga quelli in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021. L'articolo 5-bis prevede che le disposizioni del decreto legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del decreto legge il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (14 gennaio 2021).

 

ultimo aggiornamento: 12 marzo 2021
 
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