provvedimento 28 febbraio 2021
Studi - Affari sociali D.L. 33/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

E' stato convertito nella legge 74/2020, il D.L. 33/2020,   recante ulteriori misure urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diretto ad avviare ed a disciplinare la c.d. "fase due" nella gestione dell'epidemia, con il graduale allentamento delle misure di contenimento ed il ripristino dei diritti di libertà.

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Il D.L. 33/2020, convertito nella legge n. 74/2020, recante ulteriori misure urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad avviare ed a disciplinare la c.d. "fase due" nella gestione dell'epidemia, con il graduale allentamento delle misure di contenimento ed il ripristino dei diritti di libertà. Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 reca la disciplina ed il graduale allentamento delle misure di contenimento, in linea con l'evolversi ed il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica.

Viene disposta (comma 1) la cessazione, a decorrere dal 18 maggio 2020, delle limitazioni alle libertà di circolazione all'interno del territorio regionale. Per quanto concerne la circolazione tra Regioni (commi 2 e 3), la cessazione delle misure restrittive è posticipata quanto a decorrenza, al 3 giugno 2020. La medesima scansione temporale è determinata (comma 4)  per gli spostamenti da e per l'estero. Non sono invece soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti (comma 5). Viene disciplinata la quarantena dell'ammalato (comma 6), il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria, mentre viene imposta l'applicazione della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente (comma 7), con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto "contatti stretti"  con soggetti confermatisi positivi al virus (o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19). Permane il divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico (comma 8), mentre viene attribuita al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro (comma 9). 

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (comma 10), mentre lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone è tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose rispettive (comma 11). Viene demandata ai provvedimenti attuativi la definizione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali (comma 13), e viene stabilito che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (comma 14). Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, che non assicuri adeguati livelli di protezione,   viene disposta la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza comma 15). E demandata  alle Regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della   situazione   epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di DPCM (comma 16).

L'articolo 1-bis, modifica i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, disponendo che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto. L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. L'articolo 3 prevede che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Le disposizioni del provvedimento si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 7 luglio 2020
 
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