In tema di tutela della salute la seguente trattazione non esamina tutte le misure adottate per il contrasto all'emergenza da COVID-19, per le quali si fa rinvio agli specifici approfondimenti contenuti nei temi dedicati.
Tra le misure più significative adottate in tema di tutela della salute va innanzitutto ricordata l'abolizione - disposta dalla legge di bilancio 2020, legge 160/2019 -, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria. La finalità della norma è di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure.
Altri provvedimenti adottati hanno toccato diversi ambiti tra i quali, in particolare, si ricorda la prevenzione vaccinale, disciplinata dal D.L. n. 73/2017 (convertito dalla L. n. 119/2017), che ha disposto l'ampliamento dell'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, operando una revisione delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi, con una specifica disciplina prevista nell'ambito dei servizi educativi e scolastici. L'obbligo di vaccinazione è stato confermato a partire dall'a.s. 2018/2019 dal DL. 91/2018 (L. 108/2018), pur prorogando al 10 marzo 2019 la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva della documentazione attestante le vaccinazioni.
Sono state ridefinite inoltre la disciplina delle cure per le patologie per dipendenza da gioco d'azzardo - dipendenza inserita insieme alle altre dipendenze patologiche nel decreto che ha ridefinito i nuovi livelli essenziali di assistenza -, per le quali, a partire dalla legge di stabilità per il 2015, è stata stanziata una quota pari a 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e la materia della coltivazione e somministrazione della cannabis ad uso medico. Sulla materia è in ultimo intervenuta la legge di bilancio 2021, che autorizza, per il 2021, la spesa complessiva di 4,3 milioni di euro per la coltivazione e la trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali ad uso medico.
Altri interventi rilevanti hanno riguardato l'assistenza, diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, per la quale è intervenuta la legge n. 134/2015 e l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza. La legge di bilancio 2021 ha poi disposto, per il 2021, l'incremento di 50 milioni del Fondo autismo e l'emanazione di un nuovo regolamento che definisca la destinazione di tali risorse.
Si segnalano inoltre misure relative allo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie ereditarie, la cui effettuazione viene resa obbligatoria dalla legge n. 167/2016.
Nella corrente legislatura è stata svolta un'indagine conoscitiva in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico. Il documento conclusivo è stato approvato nell'aprile 2019.
Va infine menzionata la legge n. 81/2020 , approvata a larghissima maggioranza sia alla Camera che al Senato (A.C. 684, A.S. 1250), finalizzata a riconoscere come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, vale a dire in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro.
La legge di bilancio 2020 (commi 446-448, articolo 1, L. 160/2019) ha disposto l'abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.
La finalità della norma è di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, come previsto dall'articolo 1, comma 516, lett. a) della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), rivedendo la disciplina di tali quote di partecipazione prevista dall'art. 1, comma 796, lett. p), primo periodo, della Legge finanziari 2007 (L. n. 296/2006).
A partire dal 1° settembre 2020 cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi del comma 796, lett. p-bis) della sopra citata norma.
La Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 549, L. 145/2019) ha ampliato le possibili fattispecie in base alle quali le regioni sono autorizzate a non applicare la quota fissa sulla ricetta di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo (congiuntamente, e non più alternativamente) l'adozione di specifiche azioni, tra le quali quelle di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni.
A copertura dell'intervento di abolizione della quota fissa viene previsto l'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 185 milioni per l'anno 2020 e 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, dimunendo inoltre di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021 la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero della salute, per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Pertanto il Fondo risulterà azzerato dal 2021.
In Emilia Romagna, dal 1° gennaio 2019, la quota fissa addizionale sulle prestazioni di specialistica, attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, è stata cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga già al di sotto dei 36mila), restando in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Le risorse così incamerate verranno utilizzate per finanziare una ulteriore misura a sostegno delle famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli, per le quali verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche.
In Lombardia, dal 1° luglio 2018, il ticket sanitario regionale è passato da un massimo di 30 euro a un massimo di 15, con un conseguente costo massimo del ticket di 51 euro circa (36 euro di ticket nazionale e 15 euro di ticket regionale, qui il comunicato dell'Assessore alla sanità).
In Abruzzo, dal 1° luglio 2018, è stata prevista l'abrogazione della quota fissa su ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per la popolazione con reddito familiare inferiore o uguale ad euro 8.263,31.
In merito agli interventi previsti, da ultimo, sulle esenzioni relative alla spesa sanitaria, si segnala quanto previsto dal comma 334 della citata legge di bilancio 2020, diretto ad ampliare le categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria, comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, per i quali specifiche misure siano state attivate dall'autorità giudiziaria, con oneri posti a valere sul Fondo sanitario nazionale.
La nuova fattispecie è costituita dai minori privi del sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto:
Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti – ANA (di cui all'art. 62-ter del D. Lgs. 82/2005). Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'esenzione di cui alla presente disposizione è accertata e verificata attraverso le funzionalità dell'Anagrafe degli assistiti (elenco degli assistiti) del sistema Tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.
L'adempimento relativo agli obblighi vaccinali, per i servizi educativi e scuole per l'infanzia - sia pubbliche e paritarie, sia private - è stato qualificato come requisito di accesso, a differenza di quanto previsto per le scuole di ordine e grado successivo e dei centri di formazione professionale regionale. Per tali casi, rimangono tuttavia ferme le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti responsabili, a conclusione delle procedure amministrative previste per l'accertamento degli obblighi di vaccinazione. Infatti, in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari sono convocati dalla ASL territorialmente competente per un colloquio finalizzato a fornire ulteriori informazioni e a sollecitare la vaccinazione. Se persiste l'inosservanza dell'obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria (comminata in base alle norme generali della L. 689/1981) che varia dai 100 ai 500 euro; la sanzione si può escludere se il vaccino o la prima dose vaccinale siano somministrati nel termine indicato nell'atto di contestazione della ASL ed il ciclo sia completato nel rispetto della tempistica stabilita nella schedula vaccinale in relazione all'età. La sanzione è una sola, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse (maggiorata nel caso in cui si siano commesse più violazioni della medesima disposizione) e non viene comminata nuovamente ad inizio di ogni anno scolastico, nel caso in cui si decida di non adempiere comunque all'obbligo vaccinale. Tuttavia, come chiarito nella circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017, nell'ipotesi in cui si incorra nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, nel caso dell'omissione di un vaccino previsto in età seguente), sarà comminata una nuova sanzione, anche se l'omissione riguardi un richiamo di un vaccino precedentemente non somministrato per il quale è già stata irrogata sanzione.
Una successiva circolare MIUR- Salute diramata il 1° settembre 2017 ha fornito ulteriori indicazioni operative precisando che, in ogni caso, se non viene presentata la documentazione richiesta entro i termini prescritti ovvero in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva comprovante l'avvenuta vaccinazione (entro il 10 marzo 2018), il minore escluso dall'accesso ai servizi rimane comunque iscritto, potendo essere nuovamente ammesso solo dopo la presentazione della documentazione richiesta. La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti deve essere segnalata dal dirigente scolastico, entro 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvia la procedura sopra descritta per l'adempimento. A livello regionale, le declinazioni operative date sono state diverse (si veda ad es. Regione Veneto e Regione Lazio). Il Consiglio di Stato, in un suo parere richiesto dalla Regione Veneto (Affare n. 01614/2017) , ha chiarito che l'obbligo vaccinale ai fini dell'iscrizione agli asili nido e alla scuola dell'infanzia decorre già dall'anno scolastico 2017/2018.
Tra gli adempimenti previsti dal DL. 73, inoltre, si segnala quello dell'Agenzia Italiana del Farmaco, chiamata a pubblicare sul proprio sito i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata. Nel maggio scorso, l'AIFA ha pubblicato sul suo sito (qui il rinvio) due elenchi sui vaccini disponibili in Italia: il primo riguarda i vaccini obbligatori e a offerta gratuita e attiva, inclusi nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale (Pnpv) 2017-2019, il secondo i vaccini autorizzati e commercializzati non inclusi nella legge stessa.
Per il dettaglio sulle singole norme contenute nel DL. 73 si rinvia all'approfondimento in questo link.
Sotto il profilo giurisprudenziale, si segnala che la Corte Costituzionale (Sent. 5/2018) ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale già sollevate, in merito alla nuova normativa sulle vaccinazioni introdotta dal richiamato DL. 73, da alcuni ricorsi della regione Veneto. Pur non mettendo in discussione l'efficacia delle vaccinazioni, attestata peraltro da istituzioni quali l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Istituto superiore di sanità, i ricorsi contestavano invece l'obbligatorietà delle vaccinazioni, richiamando una legge del 2007 approvata dalla medesima regione, che, per quel territorio, aveva introdotto un diverso sistema di prevenzione delle malattie infettive. La Corte, nel considerare, tra l'altro, che tutte le vaccinazioni rese obbligatorie erano già previste e raccomandate nei piani nazionali di vaccinazione e finanziate dallo Stato nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea), argomentava che le misure contenute nella nuova normativa rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale.
Peraltro, sul tema dei risarcimenti per danni derivati da vaccinazioni con effetti degenerativi, la Corte di Cassazione (Sent. n. 11339 del 10 maggio 2018) ha recentemente stabilito la tutela retroattiva ed il riconoscimento di tali risarcimenti anche per le vaccinazioni non obbligatorie. La stessa Corte in particolare è intervenuta (Ordinanza n. 22078 dell'11 settembre 2018) su tale tutela retroattiva basandosi sulla disposizione del DL. 73/2017 che ha esteso la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni a tutte le vaccinazioni indicate all'articolo 1 (tra cui anche l'anti-polio) e per il quale deve essere riconosciuta una tutela dei soggetti danneggiati anche per le vaccinazioni somministrate in epoca antecedente alla legge 30 luglio 1959, n. 695 che ha reso obbligatoria la copertura vaccinale per la poliomelite.
La legge n. 81/2020 , approvata a larghissima maggioranza sia alla Camera che al Senato (A.C. 684, A.S. 1250), è finalizzata a riconoscere come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, vale a dire in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro.
Le forme di questo tipo di cefalea riconosciute sono quelle della emicrania cronica e ad alta frequenza, della cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesicI, della cefalea a grappolo cronica, della emicrania parossistica cronica, della cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione, dell'emicrania continua.
Viene stabilito che il Ministro della salute, con proprio decreto adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, individui, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette dalle citate forme di cefalea, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i medesimi progetti.
Diversi sono i finanziamenti a specifici progetti di tutela della salute assegnati da provvedimenti specifici o nel corso della sessione di bilancio. Tra i più rilevanti si segnalano i seguenti:
In base ai dati del Ministero della salute, in Italia sono affette da questa patologia circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva. I casi di diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni, con un picco tra i 25 e i 35 anni. La patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire (per approfondimenti si rinvia alla sezione dedicata del sito istituzionale del MInistero della salute).
La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 469, legge n. 160 del 2019) ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi sul territorio nazionale. Il decreto 26 ottobre 2020 ha successivamente ripartito la spesa complessiva di 4 milioni sugli esercizi finanziari 2020-2021, di cui:
- euro 1.888.838,00 ai progetti selezionati sulla specifica tematica nell'ambito del Bando della ricerca finalizzata 2019;
- euro 1.111.162,00 a progetti c.d. top-down presentati dagli IRCCS;
- euro 1.000.000,00 alla proposta progettuale "Percorsi formativi e informativi per la diagnosi ed il trattamento dell'Endometriosi" presentato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S) .
Successivamente, l'art.1, comma 498, della legge n.178 del 2020ha autorizzato l'ulteriore spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023, e ha stabilito che il Ministro della salute, con proprio decreto, individui i criteri e le modalità per la ripartizione delle relative risorse. In attuazione della citata norma, con decreto ministeriale 22 marzo 2021, è stata autorizzata la spesa di 3 milioni di euro, ripartiti sugli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, per l'indizione di un Bando per la ricerca sull'endometriosi sul territorio nazionale con il quale è stata approvata la ripartizione, sugli esercizi finanziari 2021-2022-2023.
In ultimo si rammenta che il decreto di aggiornamento dei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017) ha inserito l'endometriosi nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati ("moderato o III grado" e "grave o IV grado") riconoscendo l'esenzione di esami e prestazioni specialistiche di controllo, anche strumentali.
La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 474, della legge n. 178 el 2020) autorizza per il 2021 la spesa complessiva di 4,3 milioni di euro per la coltivazione e la trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali ad uso medico. In particolare:
- 3,6 milioni di euro sono finalizzati per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di preparazioni di medicinali a base di cannabis e per la conduzione di studi clinici;
-700.000 euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento.
Ulteriori aspetti di dettaglio sono contenuti nel focus Utilizzo dei farmaci cannabinoidi nell'ambito dei servizi sanitari regionali.
Per quanto riguarda la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa recentemente autorizzata dalla legge 242/2016 e alle condotte diverse dalla coltivazione della canapa, ovvero al mercato secondario di prodotti derivanti dalla canapa (tra cui la c.d "Cannabis light"), con l'apertura di molti esercizi commerciali specializzati, si rimanda all'approfondimendo dedicato.
La legge n. 134/2015 Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. La legge n. 134 ha inoltre previsto l'inserimento, nella fase di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, delle prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento individualizzato di questi disturbi; aggiornamento effettivamente avvenuto nell'ambito del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (c.d. Nuovi LEA) che, all'art. 60, ha disposto l'aggiornamento almeno triennale delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico del 2012. Il testo del documento di aggiornamento è stato approvato il 10 maggio del 2018 in sede di Conferenza unificata. Nell'ambito di tale Intesa, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate a recepire le ‘Linee di Indirizzo' tramite l'approvazione di un piano operativo da trasmettere al Ministero della Salute (qui il il monitoraggio, a cura dell'Osservatorio nazionale autismo presso l'Istituto superiore di sanità, del recepimento di dette Linee di Indirizzo e della loro implementazione proprio attraverso tali specifici Piani regionali).
Per quanto riguarda le risorse dedicate, con legge di stabilità 2016 (l'art. 1, commi 401- 402 della legge 208/2015) è stato istituito, a decorrere dal 2016, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione a regime di 5 milioni di euro, indirizzati alla realizzazione di una serie di obiettivi, tra cui:
- l'individuazione di centri di riferimento, nell'ambito delle reti sanitarie regionali, con compiti di coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria;
- la realizzazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico;
- la formazione di operatori specializzati, con la costituzione di specifiche équipe territoriali dedicate;
- il sostegno alle famiglie;
- il funzionamento di strutture semiresidenziali dedicate;
- il finanziamento di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico;
- la condivisione di buone pratiche terapeutiche ed educative.
I criteri e le modalità di accesso al Fondo, istituito per dare attuazione agli obiettivi della legge 134 - inizialmente priva di qualsiasi finanziamento dedicato -, sono stati definiti dal decreto ministeriale 30 dicembre 2016, che, all'art. 2 ha affidato all'Istituto Superiore di Sanità il compito di redigere le Linee Guida sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali (le linee guida risultano in fase di elaborazione, mentre sono state pubblicate, nel febbraio 2021, le Raccomandazioni della Linea Guida per la diagnosi e il trattamento di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico).
Successivamente, la legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455) ha incrementato le risorse del Fondo di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Inoltre, in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, per il 2020 le risorse del Fondo sono state ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro dall'articolo 31-ter del DL. 104/2020 (cd. Decreto Agosto, convertito dalla legge n. 126 del 2020).
Anche la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 454-456, della legge n. 178 del 2020), intervenendo sulla legge di stabilità 2016, ha disposto per il il 2021 un incremento della dotazione del Fondo pari a 50 milioni di euro.
La legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 234 del 2021) ha autorizzato, solo per il 2022, un incremento di 27 milioni di euro del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone beneficiarie. Successivamente, l'art. 14-bis del decreto legge n. 24 del 2022 ha stabilito che le risorse incrementali assegnate per il 2022 al Fondo autismo, siano utilizzate in base a criteri e modalità stabiliti con decreto Salute/Disabilità/MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.
Il regolamento dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alle seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:
a) 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del SSN, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;
b) 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome, e da destinare all'incremento del personale del SSN preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;
c) 15 per cento indirizzato a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del SSN e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del SSN;
d) 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:
1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;
2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa.
La legge 167/2016 ha reso obbligatoria, con l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, l'effettuazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie ereditarie, già previsto dall'art. 1, co. 229, della legge di stabilità per il 2014.
Conseguentemente, il decreto di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - LEA (DPCM 12 gennaio 2017 - SO n. 15, GU n. 65/2017) ha incluso nell'elenco delle prestazioni garantite dal SSN, precisamente nell'ambito delle norme relative all'assistenza sanitaria di base (art. 4, comma 2, lett. i), anche l'esecuzione degli screening "previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa". Inoltre, l'art. 38, comma 2, del DPCM sui Nuovi Lea garantisce, nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario, le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie individuate dal Decreto del Ministero della salute del 13 ottobre 2016.
Sulle cure palliative, anche a seguito di una indagine conoscitiva ultimata in Commissione (XII) Affari sociali sull'attuazione della legge n.38/2010 in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico (qui i resoconti stenografici delle sedute e qui il documento conclusivo) è emersa, tra le altre, la questione della formazione specifica del personale medico preposto, in grado di riconoscere ed affrontare per tempo questo tipo di bisogni ed offrire un intervento precoce e integrato, in termini di esame multidimensionale a carattere clinico e psicosociale.
Per quanto riguarda la formazione, l'articolo 5-ter del D.L. 34 del 2020 (L. 77/2020, cd. Rilancio) ha istituito, a decorrere dell'anno accademico 2021/2022, la prima scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia, con oneri complessivi stimanti in 1,8 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni per il 2022, 5,4 milioni per il 2023 e 7,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, cap. 3076 MEF).
Per garantire la continuità dei servizi e riconoscere le conoscenze e le competenze professionali maturate dai medici che hanno lavorato per anni nell'ambito delle cure palliative, sono state utilizzate specifiche "deroghe" legislative. Tali misure hanno contribuito a gestire la fase transitoria, fino allo sviluppo di un sistema professionale formato specificamente, a seguito dell'adeguamento degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione equipollenti in cure palliative nonché della effettiva disponibilità degli specialisti in cure palliative, conseguente all'istituzione della scuola di specializzazione in "Medicina e cure palliative". Più in particolare, l'art. 1, comma 425 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha introdotto, per i medici i possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, una deroga al requisito della disciplina in CP e delle specializzazioni equipollenti. Il DM 4 giugno 2015 ha successivamente individuato i criteri necessari alla certificazione dell'esperienza triennale dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative, pubbliche e private accreditate. Analogamente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 522, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'art. 1, comma 405, della legge di bilancio 2021 - legge n. 178 del 2020 e dall'art. 1, comma 270 della legge di bilancio 2022 - legge n. 234 del 2021) ha previsto un'ulteriore deroga per i medici sprovvisti dei requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativi alle equipollenze) in servizio presso le reti di cure palliative e che, alla data 31 dicembre 2022, fossero già in possesso dei seguenti requisiti: • esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, residenziali-Hospice e UCP domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative con il Servizio sanitario nazionale; • congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita, corrispondente ad almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato; • acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, conseguita attraverso l'Educazione Continua in Medicina, ovvero Master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati dalle Regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014. In ultimo si segnala il D.M. 30 giugno 2021 che individua i criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.
Nel periodo emergenziale, al fine di ridurre l'afflusso di pazienti presso gli ambulatori, sono state attuate specifiche misure per la dematerializzazione delle prescrizioni dei farmaci e del promemoria cartaceo anche per i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la terapia del dolore (nota del 14 maggio 2020).
Il decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis, articolo 35, co. 2-bis-2-quinquies) ha inoltre previsto l'elaborazione di un programma attuativo triennale della legge sulle cure palliative, per garantire, entro il 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza del decreto relativo ai nuovi LEA in materia, con particolare riferimento alle cure palliative domiciliari, all'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita ed al ricovero ordinario per acuti. Più in dettaglio, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenas da concludersi entro il 2021, è stato impegnato ad effettuare una ricognizione delle attività svolte dalle singole Regioni e Province autonome ed ad elaborare un programma triennale per l'attuazione della legge n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione di detto programma da parte di Regioni e Province autonome costituisce un adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN ai sensi della normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dovranno produrre periodicamente una relazione al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA sullo stato di attuazione di detto programma triennale. Inoltre, entro la prima metà del 2022, previa istruttoria dell'Agenas, con decreto interministeriale Salute- MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale e hospice, coerentemente con la cornice economico-finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale . I predetti adempimenti devono essere attuati da parte delle amministrazioni interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede infine che, in caso di mancata attuazione del programma triennali nei predetti termini, si applichi la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge n. 131 del 2003.
Per un approfondimento si rinvia al volume Legge 15 marzo 2010 n. 38 e provvedimenti attuativi. Raccolta normativa a cura del Ministero della salute.
Come evidenziato nella premessa al Rapporto sulla salute mentale: anno 2020, basato sull'analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale, "La tutela della salute mentale riveste ormai un ruolo centrale nella programmazione degli interventi sanitari e sociali in tutti i Paesi più industrializzati, anche in considerazione delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO) che ne sottolinea da anni il peso in termini di "burden of disease" per i sistemi sanitari e sociosanitari".
All'inizio della XVIII Legislatura, la Commissione XII (Affari sociali) della Camera ha approvato all'unanimità, nella seduta del 6 novembre 2019, la proposta di testo unificato delle risoluzioni 7-00164 Pini, 7-00206 Troiano e 7-00277 Bellucci recanti iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale (come riformulata, 8-00046). Nel corso della discussione congiunta è stato svolto un ciclo di audizioni.
Nella prima fase della pandemia da Covid-19, l'art. 20-bis del decreto legge n. 137 del 2020, al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SAR-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, ha previsto che le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possano organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale.
Si segnala inoltre, che l'articolo 29-ter, del Decreto Agosto (decreto legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020) ha previsto che le Regioni e le Province autonome, per fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, debbano adottare appositi piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale al fine di garantire l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente. Inoltre, al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 126 del 2020 (quindi entro sei mesi dal 13 ottobre 2020), dovrà emanare linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e per la tutela delle fragilità psico-sociali, secondo i seguenti princìpi di riferimento:
a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;
b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale tramite le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Ssn destinate alla salute mentale;
c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore, per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;
d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;
e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.
Tali temi sono stati approfonditi dal Tavolo Tecnico per la Salute Mentale, istituito presso il Ministero della Salute, che ha presentato un documento di sintesi sul lavoro svolto nel corso della 2° Conferenza nazionale per la salute mentale "Per una salute mentale di comunità" tenutasi nel giugno 2021.
Allo stesso tempo, nel corso della seduta n. 525 del 16 giugno 2021, l'Assemblea della Camera ha approvato all'unanimità la mozione 1-00472 Iniziative in materia di salute mentale a prima firma Beatrice Lorenzin (PD) come riformulata, che impegna il Governo su 32 punti, tra i quali la predisposizione di un nuovo piano nazionale per la salute mentale, la garanzia dell'accesso alle terapie psicologiche e psicoterapeutiche necessarie in ambito distrettuale, e la presa in carico della situazione di disagio psicologico manifestata soprattutto dalle giovani generazioni nel corso della pandemia da COVID-19.
A quest'ultimo aspetto ha inteso rispondere l'art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis), con due linee di intervento, per una spesa complessiva di circa 28 milioni di euro, a valere sul finanziamento del Ssn.
Nelle more della futura adozione di azioni organiche e a regime, la prima linea di intervento, indirizzata all'area territoriale ed ospedaliera della Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, ne prevede il potenziamento mediante l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2021, di forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro.
Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, il secondo intervento, indirizzato al reclutamento straordinario di psicologi, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa complessiva di circa 20 milioni di euro.
Lo stesso articolo 33, commi da 6-bis a 6-quater, ha poi istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato alla promozione del benessere della persona, in particolare attraverso l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. La disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, è contenuta nel decreto interministeriale 30 novembre 2021, che fra l'altro dispone in merito ai criteri di riparto del Fondo, stabilendo le seguenti modalità: a) una quota perequativa fissa, stabilita in euro 100.000; b) una quota calcolata sulla base della popolazione residente di età compresa tra i sei ed i diciotto anni e sul numero stimato di pazienti oncologici, con diagnosi inferiore a cinque anni.
Le disposizioni ora descritte sono state estese al 31 dicembre 2022, con autorizzazioni di spesa con gli stessi importi previsti per il 2021, dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 290-292, legge n. 234 del 2021).
L'articolo 1-quater del decreto legge n. 228 del 2021 ha poi impegnato i servizi sanitari delle regioni e delle province autonome ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi volto al potenziamento dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale. Il programma è rivolto ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo nonché alle persone con disturbi mentali. Inoltre, per facilitare l'assistenza indirizzata al benessere psicologico individuale e collettivo, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress, la norma consente che l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia possa avvenire anche in assenza di una diagnosi di disturbi mentali. Per l'intervento sono finalizzate risorse pari a 10 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quelle indirizzate dalla legge di bilancio 2022 alle medesime finalità.
In aggiunta, la disposizione riconosce l'erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi (c.d. Bonus psicologi). Per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo ha un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Il contributo è erogato nel limite di spesa di 10 milioni. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stati stabiliti dal decreto interministeriale (Salute/MEF) del 31 maggio 2022. Le risorse finalizzate all'attuazione delle due linee di intervento riferibili all'art. 1-quater del decreto legge n. 228 del 2021 sono complessivamente pari a 20 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2022, che è corrispondentemente incrementato del medesimo importo, adeguatamente compensato dall'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. L'inps, incaricato della gestione ha pubblicato le istruzioni operative il 19 luglio 2022 nella circolare 83 2022.
L'aricolo 25, comma 1, del decreto legge n. 115/2022(c.d. aiuti bis) per il sostegno contro il caro energia e l'inflazione dispone che i fondi a disposizione dell'INPS per l'erogazione del Bonus psicologico siano piu che raddoppiati, passando da 10 a 25 milioni di euro per il solo 2022. Potranno essere raggiunti in questo modo molti piu beneficiari.
Per approfondire:
Documento di sintesi che ha informato i lavori della II Conferenza nazionale per la salute mentale
Allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 331-332) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili).
Il Fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze per le strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. Inoltre, il Fondo è volto inoltre a finanziare gli investimenti effettuati delle Regioni e delle Province autonome anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, finalizzati al potenziamento della diagnosi precoce del trattamento del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, anche al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
Il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2021 ha individuato i criteri e le modalità di riparto del Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.