provvedimento 13 giugno 2022
Studi - Agricoltura Prodotti agroalimentari a km zero e a filiera corta

 L'Assemblea della Camera, l'11 maggio 2022, ha approvato definitivamente la proposta di legge A.C. 183-B recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. E' stata quindi pubblicata la Legge 17 maggio 2022, n. 61.

apri tutti i paragrafi

L'Assemblea della Camera l'11 maggio 2022 ha approvato definitivamente la proposta di legge A.C. 183-B recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. 

Si ricorda, al riguardo, che l'Assemblea della Camera, il 17 ottobre 2018, aveva approvato la proposta di legge C. 183, recante "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari proveniente da filiera corta, a chilometri zero o utile"; il testo era quindi passato all'esame del Senato (S. 878).

La presente proposta di legge si compone di 8 articoli e reca disposizioni volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

L'articolo 1, modificato dal Senato definisce, al comma 1, le finalità. Esse consistono:

- nella valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (La modifica operata dal Senato è intervenuta in tale comma - oltre che nel successivo articolo 2, comma 1-, operando la soppressione della parola "utile" dopo le parole "a chilometro zero");

- nel favorire il consumo dei predetti prodotti;

- nel garantire un'adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.

 Il comma 2, prevede che le regioni e gli enti locali potranno adottare le iniziative di loro competenza per la valorizzazione di detti prodotti.

 

L'articolo 2, modificato dal Senato, reca le definizioni.

 

Il comma 1, lettera a), con riferimento ai  prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero rinvia, per l'individuazione dei prodotti agricoli, a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002.

La citata disposizione stabilisce che per " alimento" si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito da esseri umani. In tale definizione sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, in quanto incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Non risultano invece compresi nella suindicata definizione di alimenti i mangimi; gli animali vivi, (salvo il caso in cui siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano); i vegetali prima della raccolta; i medicinali; i cosmetici; il tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; i residui e contaminanti.

Tali prodotti si considerano a chilometro zero quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita (modifica aggiunta dal Senato), dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione. Sono compresi anche i prodotti della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli Uffici marittimi delle Capitanerie di Porto competenti per i punti di sbarco e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.

Ai sensi del comma 1 lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari nazionali (parola aggiunta dal Senato) provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.

L'articolo 3 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

 

L'articolo 4, modificato dal Senato, disciplina la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Il comma 1, introdotto dal Senato, stabilisce che i comuni riservano almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato (e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco) agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta.

Al comma 2, si prevede che, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato. Inoltre, un ulteriore periodo del comma in esame, introdotto dal Senato, riconosce agli stessi imprenditori agricoli la possibilità di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli di cui si discute.

Il comma 3 specifica che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.

 

L'articolo 5, modificato dal Senato, prevede l'istituzione dei loghi "chilometro zero" e"filiera corta".

In particolare, il comma 1, statuisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali - da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con quello dello Sviluppo Economico e sentita la Conferenza Unificata - siano istituiti: il logo "chilometro zero" e il logo "filiera corta". Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2, chiarisce che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione (modifica aggiunta dal Senato) e all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame. Il comma 3 precisa, inoltre, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

 

L'articolo 6, modificato dal Senato, disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva.

A tale fine si interviene sull'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sostituendone il primo comma. Viene previsto, quindi, che per i servizi di ristorazione la valutazione dell'offerta tiene conto, della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale.

Con riferimento alla modifica effettuata dal Senato, si ricorda, che essa consiste nella soppressione del riferimento del criterio di premialità: nel testo approvato dalla Camera era stato previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta venisse considerato, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale.

 E' inoltre stabilito che è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-quater del decreto-legge 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128 del 2013e dall'articolo 6 della legge n. 141 del 2015.

 

L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede le sanzioni.

Nel dettaglio, il comma 1, statuisce che, chiunque utilizzi le definizioni previste all'articolo 2 della presente proposta di legge o i loghi di cui all'articolo 5 in maniera non conforme alla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro (la modificata operata dal Senato consiste in una definizione più puntuale della condotta illecita).

I successivi commi da 2 a 5, aggiunti dal Senato, introducono ulteriori disposizioni volte a disciplinare le sanzioni. In particolare, il comma 2 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di controllo e di irrogazione delle stesse sanzioni. Il comma 4, stabilisce poi che, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale, a tal fine, del Corpo delle capitanerie di porto.

 

L'articolo 8, modificato dal Senato, disciplina le abrogazioni. In particolare, al comma 1, si prevede:

  - l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n.158. Viene, al riguardo, disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame.

Si tratta, come rilevato all'articolo 2, della legge sui piccoli comuni e, in particolare, della disposizione che fornisce una definizione di «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» e di «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile».

I commi 2 e 3 prevedono la clausola di salvaguardia, (le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le disposizioni della presente legge nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione), e la possibilità, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, di istituire i loghi in forma bilingue.

 

ultimo aggiornamento: 30 marzo 2022
 
temi di Agricoltura e biodiversità