provvedimento 27 settembre 2022
Studi - Bilancio Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Per il monitoraggio dei traguardi e degli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, si veda il dossier predisposto dal Servizio studi della Camera.

Per un quadro aggiornato dell'attuazione del PNRR si rinvia all'apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

In relazione ai traguardi e agli obiettivi conseguiti entro il 31 dicembre 2021, si veda il dossier predisposto dal Servizio studi della Camera.

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Il 30 aprile 2021 il PNRR dell'Italia è stato trasmesso dal Governo alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano).

Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione).

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che  ha recepito la proposta della Commissione europea. La Decisione contiene un allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato all'Italia 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento  (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13% dell'importo totale stanziato a favore del Paese.

Il 23 dicembre 2021 il Governo ha presentato al Parlamento (l'esame è in corso) la prima  Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (si veda inoltre l'errata corrige).

Il 28 dicembre 2021 il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco hanno siglato gli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

Il 13 aprile 2022 la Commissione europea ha versato all'Italia la prima rata da 21 miliardi (10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), a seguito della valutazione positiva sugli obiettivi del PNRR che l'Italia doveva conseguire entro il 31 dicembre 2021.

Il 27 settembre 2022 la Commissione europea ha espresso una valutazione preliminare positiva sul raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti per il primo semestre del 2022, ai fini dell'erogazione della seconda rata di 21 miliardi. Entro quattro settimane è previsto, al riguardo, il parere del Comitato economico e finanziario, all'interno del Consiglio dei ministri Ue delle Finanze. In caso di parere positivo, la Commissione erogherà all'Italia la rata di 21 miliardi di euro, entro un altro mese dal parere tecnico.

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Per un'analisi del PNRR dell'Italia e della Decisione di esecuzione del Consiglio si rinvia  al dossier dei Servizi studi di Camera e Senato. 

Per un quadro della valutazione dei Piani presentati dagli altri Paesi europei si rinvia al dossier predisposto dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea (RUE).

Per un'analisi dei dati finanziari relativi alle risorse previste nel pacchetto NGEU per il PNRR, con specifico riferimento alla distinzione tra "sovvenzioni" e "prestiti" e tra ""nuovi interventi" e "interventi in essere", si veda il dossier predisposto dai Servizi Bilancio di Camera e Senato e dal Servizio Studi del Senato.

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Al fine di accedere ai fondi del Dispositivo di ripresa e resilienza (RRF), nel quadro di Next Generation EU (NGEU), il nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, ciascuno Stato membro deve predisporre  un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan), con cui definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026.

Il piano deve dettagliare i progetti, le misure e le riforme previste nelle aree di intervento riconducibili a sei pilastri fondamentali: 1) transizione verde; 2) trasformazione digitale; 3) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresi coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e un mercato unico ben funzionante con PMI forti; 4) coesione sociale e territoriale; 5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, anche al fine di aumentare la capacità di reazione e la preparazione alle crisi; 6) politiche per la prossima generazione, infanzia e gioventù, incluse istruzione e competenze.

Il Piano nazionale deve, inoltre: essere coerente con le sfide e le priorità specifiche per Paese individuate nel contesto del Semestre europeo e con le informazioni contenute nei Programmi nazionali di riforma, nei Piani nazionali per l'energia e il clima, nei Piani territoriali per una transizione giusta, nei Piani nazionali per l'attuazione della Garanzia Giovani e negli Accordi di partenariato; destinare almeno il 37% della dotazione al sostegno della transizione verde, compresa la biodiversità; destinare almeno il 20% alla trasformazione digitale; fornire una dettagliata spiegazione delle modalità con le quali il Piano intende contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità, rafforzare il potenziale di crescita e attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, contribuendo all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali; definire i target intermedi e finali e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme e degli investimenti, da completare al più tardi entro la fine di agosto 2026; indicare le modalità per il monitoraggio e l'attuazione del Piano, tappe, obiettivi e indicatori inclusi; dare conto delle misure nazionali volte a prevenire, individuare e correggere corruzione, frodi e conflitti di interesse.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.

Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato  la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano (documento di lavoro della Commissione SWD(2021). Nel mettere a disposizione dell'Italia le risorse richieste, si è ritenuto che il Piano: 1) sia bilanciato nella risposta ai pilastri citati nell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 e impostato per incrementare il potenziale di crescita dell'Italia, le condizioni del mercato del lavoro e la resilienza sociale; 2) non arrechi danno significativo agli obiettivi ambientali dell'Unione; 3) contenga misure connesse alla transizione verde per il 37,5 per cento dell'allocazione totale e connesse alla trasformazione digitale per il 25,1 per cento; 4) abbia il potenziale di arrecare cambiamenti strutturali duraturi e quindi avere un impatto anch'esso duraturo sulle società e economia italiane; 5) presenti costi stimati ragionevoli, plausibili e commensurati all'impatto sociale e economico atteso. Anche in considerazione del sistema di governance multi-livello creato per assicurare un'attuazione efficace e il monitoraggio del piano, e del forte sistema di controllo stabilito, la Commissione ha quindi fornito una valutazione globalmente positiva.

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che  ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea. Alla Decisione di esecuzione del Consiglio è annesso un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

Per un'analisi della Decisione di esecuzione del Consiglio si rinvia al dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

Successivamente, il 28 dicembre 2021 il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco hanno siglato gli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

Per lo stato di attuazione del Dispositivo di ripresa e resilienza in Europa si veda la prima relazione della Commissione UE, del 1° marzo 2022.

ultimo aggiornamento: 3 marzo 2021

Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza il Governo intende affrontare, insieme alle conseguenze immediate - sanitarie, sociali ed economiche - della crisi pandemica anche i nodi strutturali dell'economia e della società italiana, che hanno contribuito a porre il paese su un sentiero declinante già a partire dall'inizio degli anni '90.

La proposta di PNRR si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

I nodi da affrontare per rilanciare lo sviluppo nazionale sono individuati nell'insoddisfacente crescita italiana, dovuta non solo alla debole dinamica degli investimenti, ma anche a una serie di fattori strutturali; nelle disparità di reddito, di genere, generazionali e territoriali; nell'esposizione ad eventi calamitosi naturali; nella debole capacità amministrativa del settore pubblico italiano.

Per affrontare tali nodi il Piano, in sintonia con le Raccomandazioni specifiche rivolte al Paese dall'Unione europea, definisce una serie di riforme strutturali di contesto che dovranno accompagnarne l'attuazione, volte in particolare a rafforzare l'ambiente imprenditoriale, a ridurre gli oneri burocratici e a rimuovere i vincoli che hanno rallentato la realizzazione degli investimenti o ridotto la loro produttività: riforma della giustizia, riforma fiscale, riforma del mercato del lavoro e concorrenza.

Per quanto riguarda la struttura del Piano, esso si articola in 6 Missioni, che raggruppano 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Le Componenti, a loro volta, si articolano in 48 Linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Per ogni Missione sono indicate, inoltre, le riforme di settore necessarie a una più efficace realizzazione degli interventi, nonché i profili più rilevanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversali del Piano, individuate nella Parità di genere, nei Giovani e nel Riequilibrio territoriale. Tali priorità trasversali non sono affidate a singoli interventi circoscritti a specifiche Missioni, ma sono perseguite in modo diffuso nell'ambito di tutte le Missioni del Piano.

La Missione 1, denominata "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", ha come obiettivo generale l'innovazione del Paese in chiave digitale. Le risorse complessivamente destinate alla missione ammontano a 46,3 miliardi di euro, pari al 21 per cento delle risorse totali del Piano.

La Missione 2, denominata "Rivoluzione verde e transizione ecologica" è volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiane. Le risorse complessivamente destinate alla missione ammontano a 69,8 miliardi di euro, pari al 31 per cento delle risorse totali del Piano.

La Missione 3, denominata "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" punta a realizzare un sistema infrastrutturale di mobilità moderno, digitalizzato e sostenibile dal punto di vista ambientale. Le risorse complessivamente destinate alla missione ammontano a 31,98 miliardi di euro, pari al 14 per cento delle risorse totali del Piano.

La Missione 4, denominata "Istruzione e ricerca", è focalizzata sulle generazioni future ed affronta le questioni strutturali più importanti per il rilancio della crescita, ossia la produttività, l'inclusione sociale e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali. Le risorse complessivamente destinate alla missione ammontano a 28,49 miliardi di euro, pari al 13 per cento delle risorse totali del Piano.

La Missione 5, denominata "Inclusione e coesione", riveste un ruolo rilevante nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno all'empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, di incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. Le risorse complessivamente destinate alla missione ammontano a 27,6 miliardi di euro, pari al 12 per cento delle risorse totali del Piano.

La Missione 6, denominata "Salute", è caratterizzata da linee di azione volte a rafforzare e rendere più sinergica la risposta sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché a promuovere e diffondere l'attività di ricerca del Servizio sanitario nazionale. Le risorse complessivamente destinate alla missione ammontano a 19,72 miliardi di euro, pari al 9 per cento delle risorse totali del Piano.

 

Per quanto riguarda le risorse a disposizione dell'Italia, ai fini dell'attuazione del Piano la previsione complessiva di spesa ammonta a 223,91 miliardi di euro, derivanti dai due fondi di Next Generation EU (NGEU) maggiori, ossia la Recovery and Resilience Facility (RRF), per 210,91 miliardi, e REACT-EU, per 13 miliardi.

La proposta di PNRR sottolinea che l'importo degli interventi riconducibili al Recovery and Resilience Facility (RRF), pari a 210,91 miliardi, eccede di 14,45 miliardi l'ammontare complessivo delle risorse europee spettanti all'Italia nell'ambito di tale dispositivo, pari a 196,6 miliardi, di cui 127,6 miliardi di prestiti e 68,9 miliardi di sovvenzioni. Tale eccedenza viene motivata con l'opportunità di sottoporre al vaglio di ammissibilità della Commissione europea un portafoglio di progetti più ampio di quello finanziabile, per costituire un margine di sicurezza che garantisca il pieno utilizzo delle risorse europee anche nell'eventualità che alcuni dei progetti presentati non vengano approvati.

Ai fini della più ampia programmazione di interventi comunque riconducili alle finalità del Piano, in sinergia con l'utilizzo di altre risorse europee, la previsione di spesa aumenta a 311,9 miliardi. Concorrono le risorse dei fondi strutturali per 7,9 miliardi (di cui 6,9 a valere sui fondi SIE/PON e 1 miliardo a carico del Fondo FEASR), nonché 80 miliardi a valere sulla programmazione di bilancio per il periodo 2021-2026, ossia fino al termine di utilizzo delle risorse NGEU.

Il Piano evidenzia, poi, che concorrono anche interventi per 21,2 miliardi, a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Rispetto a tali interventi il PNRR opera un'anticipazione della relativa fase di programmazione, facendo rientrare quest'ultima nell'ambito della procedura decisionale propria del PNRR.

Per approfondimenti sui profili finanziari del Piano si rinvia al dossier dei Servizi del bilancio.

In linea con le indicazioni formulate a livello europeo, la proposta di PNRR fornisce una valutazione dell'impatto macroeconomico degli investimenti e delle riforme strutturali previsti, pur riconoscendo che si tratta di un esercizio preliminare rispetto a quello che si potrà realizzare una volta che tutti i dettagli dei progetti e delle riforme saranno pienamente definiti.

La stima si limita a considerare soltanto l'effetto della spesa per investimenti e incentivi addizionale rispetto a quella già inclusa nello scenario tendenziale di finanza pubblica e si basa sull'ipotesi che oltre il 70% dei fondi addizionali sarà destinato al finanziamento di investimenti pubblici ad elevata efficienza, che la gran parte del restante 30% sarà destinato a incentivi agli investimenti delle imprese e a ridurre i contributi fiscali sul lavoro e, infine, che le amministrazioni pubbliche siano progressivamente più efficienti nell'attuazione dei progetti.

Rispetto allo scenario base (cioè in assenza degli investimenti e degli incentivi del Piano) il Governo stima un effetto positivo sul PIL con un andamento crescente quasi lineare nel tempo, a partire da circa 0,5 punti percentuali nell'anno 2021 e fino a circa 3 punti percentuali nel 2026 (anno in cui tutte le risorse del Piano dovranno essere state spese), per un effetto complessivo nel periodo di oltre 10 punti percentuali di PIL.

Ad integrazione della proposta di PNRR, l'11 marzo 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato al Parlamento le Note tecniche analitiche del Piano (in lingua inglese), che riportano informazioni aggiuntive sui progetti di cui si prevede la realizzazione e sulle relative spese e tempistiche.

Per un'illustrazione del quadro europeo e per un esame analitico delle misure previste nella proposta di PNRR, anche con riferimento alle indicazioni europee e agli atti di indirizzo parlamentare già espressi, si rinvia al dossier dei servizi Studi di Camera e Senato.

Per un'analisi delle Note tecniche analitiche della proposta di PNRR si rinvia al dossier dei Servizi di documentazione.

ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2021

Concluso il lungo esame parlamentare che ha contrassegnato la proposta di PNRR trasmessa (dal Governo Conte II) il 15 gennaio 2021, il Governo Draghi, come preannunciato, il 25 aprile 2021 ha trasmesso al Parlamento il nuovo testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU. Il Piano prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, che confluiscono in un apposito Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile. Il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. Nel complesso, il 27 per cento delle risorse è dedicato alla digitalizzazione, il 40 per cento agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico più del 10 per cento alla coesione sociale

Il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno sui 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio, corrispondenti a una quota del 40%. Per una disamina pià approfondita relativa a tali interventi si rinvia al tema Il Mezzogiorno nel PNRR.

Il Piano si articola in sei missioni.

La prima missione, "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura", stanzia complessivamente 49,1 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo complementare.

La seconda missione, "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", stanzia complessivamente 68,6 miliardi – di cui 59,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,1 miliardi dal Fondo complementare.

La terza missione, "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile", stanzia complessivamente 31,4 miliardi – di cui 25,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,06 miliardi dal Fondo complementare.

La quarta missione, "Istruzione e Ricerca", stanzia complessivamente 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo complementare.

La quinta missione, "Inclusione e Coesione", stanzia complessivamente 22,5 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,7 miliardi dal Fondo complementare.

La sesta missione, "Salute", stanzia complessivamente 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo.

Il Piano prevede un ampio programma di riforme, ritenute necessarie per facilitare la sua attuazione e contribuire alla modernizzazione del Paese e all'attrazione degli investimenti.

Il Piano contiene una articolata stima dell'impatto delle misure in esso contenute: in particolare, il Governo prevede che nel 2026 il Pil sarà di 3,6 punti percentuali più alto rispetto allo scenario di base, mentre nell'ultimo triennio dell'orizzonte temporale del Piano (2024-2026) l'occupazione sarà più alta di 3,2 punti percentuali. Nel DEF 2022 l'impatto macroeconomico del PNRR sul Pil è stato rivisto al ribasso: nel 2026 si stima una crescita del 3,2 per cento (-0,4 per cento). Tale revisione è dovuta a due fattori: in primo luogo ad aprile 2021 si era ipotizzata una dinamica temporale di spesa per il Fondo complementare simile a quella del resto del Piano, mentre nella versione attuale circa 9,5 miliardi del Fondo saranno utilizzati dopo il 2026; un secondo fattore che influisce sui risultati della simulazione è la differente e meno rapida dinamica del cronoprogramma di spesa complessivo rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Il 30 aprile 2021 il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso dal Governo alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento: per approfondimenti su tale testo si veda il dossier dei Servizi studi di Camera e Senato).

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea. Alla Decisione di esecuzione del Consiglio è allegato un corposo allegato (in lingua italiana) con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

Per un'analisi della  Decisione di esecuzione del Consiglio  si rinvia  al dossier  dei Servizi studi di Camera e Senato.

ultimo aggiornamento: 11 aprile 2022

La Proposta di Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmessa dal Governo Conte II al Parlamento il 15 gennaio 2021 si inserisce nell'ambito di un percorso di collaborazione tra Parlamento e Governo già avviato, nei mesi di settembre e ottobre 2020, a seguito dell'iniziativa assunta dalla V Commissione (Bilancio) della Camera e dalle Commissioni riunite 5a (Bilancio) e 14a (Politiche dell'Unione europea) del Senato, nonché della trasmissione alle Camere da parte del Governo, il 15 settembre 2020, della proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tali iniziative hanno portato, a conclusione di una specifica attività conoscitiva, all'approvazione di due distinte relazioni, volte a fornire elementi al Governo per la redazione del PNRR. La procedura parlamentare che ha condotto all'approvazione delle relazioni ha visto il coinvolgimento, sia alla Camera che al Senato, delle Commissioni di merito, che hanno formulato rilievi e pareri sui profili di propria competenza. L'attività parlamentare di indirizzo in tale fase si è conclusa, il 13 ottobre 2020, con l'approvazione di due distinte risoluzioni da parte delle Assemblee di Camera e Senato.

Tenendo conto di tali atti di indirizzo formulati dal Parlamento, il Governo Conte II ha adottato la Proposta di Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmessa al Parlamento il 15 gennaio 2021, che rappresenta un ulteriore passo verso la stesura definitiva del documento in vista della presentazione all'UE.

A seguito dell'entrata in carica del nuovo governo Draghi l'esame parlamentare è proseguito sul testo già all'esame del Parlamento.

Su tale proposta di PNRR si è svolta, nelle Commissioni di merito, un'intensa attività conoscitiva, con numerose audizioni di soggetti istituzionali e rappresentanti del mondo produttivo e della società civile (per un quadro di sintesi delle audizioni svolte dalla Commissione Bilancio della Camera si rinvia al dossier curato dal Servizio studi).

L'attività nella Commissioni in sede referente, ossia la V Commissione (Bilancio) alla Camera e le Commissioni riunite 5a (Bilancio) e 14a (Politiche dell'UE) al Senato, si è conclusa con l'approvazione di due distinte relazioni (relazione Camera, relazione Senato), nelle quali vengono formulate - tenendo conto dei rilievi formulati dalle altre commissioni di merito per i profili di loro competenza - proposte di integrazione e modifica della proposta di PNRR del Governo.

Le relazioni adottate in sede referente sono state fatte proprie (rispettivamente il 31 marzo e il 1° aprile) dalle Assemblee di Camera e Senato, attraverso l'approvazione, a larga maggioranza, di due risoluzioni di analogo contenuto, nelle quali si impegna il Governo a rendere comunicazioni alle Camere prima della formale trasmissione del PNRR all'UE e ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi successive del PNRR (ad esempio attraverso la trasmissione di relazioni quadrimestrali).

Come richiesto dal Parlamento, il 26 e 27 aprile 2021 il Presidente Draghi ha reso comunicazioni alle Assemblee di Camera e Senato sul nuovo testo del PNRR, trasmesso alle Camere dal Governo il 25 aprile. Il dibattito parlamentare si è concluso con l'approvazione di risoluzioni  (n. 6/00189 della Camera e n. 6/00188 del Senato). Successivamente, il 30 aprile 2021 il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso dal Governo alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento).

ultimo aggiornamento: 7 maggio 2021

La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stata definita, con un'articolazione a più livelli, dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 19 luglio 2021, n. 108. In precedenza, la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) aveva stabilito, ai commi 1037-1050, le prime misure per l'attuazione del programma Next Generation EU.

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza Stato-Regioni, su questioni d'interesse di più Regioni ovvero il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale. Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale. La Cabina di regia trasmette al Parlamento, inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro (art. 2, DL 77/2021).

L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai Comitati interministeriali per la transizione digitale e per la transizione ecologica disciplinati dal decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, i quali svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato (art. 2, comma 4, DL 77/2021).

A supporto delle attività della Cabina di regia è istituita una Segreteria tecnica, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica ha tra i suoi compiti: l'elaborazione di periodici rapporti informativi, indirizzati alla Cabina di regia; la segnalazione al Presidente del Consiglio delle azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia; l'acquisizione dal Servizio centrale per il PNRR delle informazioni e dei dati di attuazione del Piano livello di ciascun progetto, anche con riguardo alla tempistica programmata e ad eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi; la proposta al Presidente del Consiglio dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi sottoponendoli all'esame del Consiglio dei ministri; l'istruzione dei procedimenti per il superamento del dissenso (art. 4, DL 77/2021).

La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri.

Presso la Presidenza del consiglio, inoltre, è istituita un'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano (art. 5, DL 77/2021).

È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli enti locali nonché di Roma capitale e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile. Partecipano inoltre rappresentanti delle organizzazioni della cittadinanza attiva. Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi (art. 3, DL 77/2021).

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano. Il Servizio centrale per il PNRR è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR (art. 6, DL 77/2021). Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.

Presso la Ragioneria generale dello Stato è inoltre istituito un ufficio dirigenziale con funzioni di audit del PNRR; l'ufficio opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato (art.7, DL 77/2021).

La legge di bilancio per il 2021 aveva previsto l'istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, di un'apposita unità di missione presso il Dipartimento della Ragioneria generale del MEF, con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU (legge n. 178 del 2020, legge di bilancio 2021, articolo 1, comma 1050). Il D.L. n. 77 del 2021 ha specificato ulteriormente le funzioni e l'articolazione organizzativa dell'unità di missione: provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 (valutazione della Commissione) e 20 (proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi; concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema ReGiS  e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano (art. 7, commi 2 e 3, DL 77/2021).

Il sistema unitario «ReGiS» costituisce lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR (articolo 1, comma 1043, legge di bilancio 2021). Il sistema consente la puntuale verifica di target e milestone, e fornisce una vista integrata con l'analogo quadro di altri progetti in corso di realizzazione con altre fonti europee e nazionali a partire quindi dalla programmazione complementare PNRR. Il sistema si integrerà anche con i sistemi della Commissione Europea.

Alla Sogei S.p.A. (società in house del MEF) è attribuito il compito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l. (società a intera partecipazione del MEF) secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto (art. 7, comma 6, DL 77/2021).

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (art. 7, comma 7, DL 77/2021). Qui i link alla prima (marzo 2022) e alla seconda (agosto 2022) relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR. L'articolo 46 della legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020) ha ampliato la funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. Al livello centrale le Sezioni riunite in sede consultiva, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. Al livello locale le Sezioni regionali di controllo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, rendono pareri sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. Qualora le amministrazioni si conformano nella loro attività ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva nella valutazione della responsabilità amminsitrativa è esclusa, in ogni caso, la colpa grave.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR (art. 8, DL 77/2021).

Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative (art. 2, comma 6-bis, DL 77/2021).

Le amministrazioni statali devono pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione con le informazioni essenziali riguardanti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e a opere pubbliche finanziati con le risorse previste dal PNRR (D.L. n. 17 del 2022, art. 35-bis). 

Si prevede il rafforzamento della Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo istituita con il compito di provvedere alla costante attuazione dei provvedimenti attuativi di norme di legge e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. La Rete è coordinata dall'Ufficio del programma di Governo (PCM) e costituita dai Nuclei per l'attuazione del programma di Governo che ciascun Ministero istituisce all'interno degli Uffici di diretta collaborazione, con il compito specifico di lavorare sul recupero dell'arretrato e sulla costante attuazione dei provvedimenti del Governo in carica (art. 8-bis, DL 77/2021).

Sono previsti poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR. Nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti (art. 12, DL 77/2021).

In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica - se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni - propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Se il dissenso, il diniego o l'opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi (art. 13, DL 77/2021).

Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR (di cui al D.L. 59/2021) e per gli investimenti contenuti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (art. 14, DL 77/2021).

Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali è stato istituito il Nucleo  PNRR Stato-Regioni, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 33 del D.L. n. 152 del 2021). In particolare, il supporto tecnico del Nucleo riguarda le attività volte a: curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato "Progetto bandiera"; prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti; condividere, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza agli enti territoriali.

ultimo aggiornamento: 20 aprile 2022
Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato all'Italia, a titolo di prefinanziamento (ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento n.2021/241/UE), 24,9 miliardi di euro (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13% dell'importo totale stanziato a favore del Paese in sovvenzioni e prestiti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Con il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021), come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 e dal D.M. 3 febbraio 2022, è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali titolari, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. 

Specifiche disposizioni procedurali per l'attuazione del PNRR sono state introdotte con il decreto-legge n. 121 del 2021, il quale ha previsto, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.

Con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del PNRR, in vista della scadenza al 31 dicembre 2021 del primo gruppo di 51 traguardi e obiettivi che condizionano l'erogazione delle prime tranche di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea.

Per un primo monitoraggio dell'attuazione del PNRR, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021, si veda il dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera (aggiornato al 18 novembre 2021). Il 23 dicembre il Governo ha presentato al Parlamento la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il 28 dicembre 2021 il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco hanno siglato gli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell'Italia. Si tratta degli atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

Il 13 aprile 2022 la Commissione europea ha versato all'Italia la prima rata da 21 miliardi (10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), a seguito della valutazione positiva sugli obiettivi del PNRR che l'Italia doveva conseguire entro il 31 dicembre 2021. 

La Commissione europea ha espresso il 27 settembre 2022 una valutazione preliminare positiva sul raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti per il primo semestre del 2022. Entro quattro settimane è previsto il parere del Comitato economico e finanziario, il braccio tecnico del Consiglio dei ministri Ue delle Finanze (Ecofin). In caso di parere positivo, la Commissione erogherà all'Italia la seconda rata di 21 miliardi di euro, entro un altro mese dal parere tecnico.

Con il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 sono state introdotte ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in vista della scadenza del 30 giugno 2022 dei 45 traguardi e obiettivi da raggiungere per il conseguimento della seconda rata europea.

Per il monitoraggio dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, si veda il dossier predisposto dal Servizio studi della Camera.

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

La legge di bilancio per il 2021 ha previsto la trasmissione alle Camere da parte del Consiglio dei ministri di una relazione annuale, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti (legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 1045).

Il decreto-legge n. 77 del 2021 ha stabilito, invece, che la relazione sullo stato di attuazione del PNRR, che comprende anche le informazioni richieste dal citato comma 1045, sia trasmessa alle Camere dalla Cabina di regia, tramite il Ministro per i rapporti con il Parlamento, ed abbia cadenza semestrale (art. 2, comma 2, lett. e)). Con una modifica inserita dall'articolo 9-bis del D.L. n. 152/2021 si prevede che la relazione contenga anche una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento. La Cabina di regia trasmette, inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

L'articolo 1, commi 2-7, della legge n. 108 del 2021 (di conversione del D.L. n. 77/2021), al fine di assicurare al Parlamento la possibilità di effettuare un monitoraggio efficace sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e sul rispetto dei termini, nonché di prevenire, rilevare e correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR, stabilisce che il Governo è tenuto in particolare a fornire alle Commissioni parlamentari competenti:

- le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

- tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti;

- i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.

Si prevede, quindi, che le Commissioni parlamentari competenti, sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese tra i Presidenti della Camera e del Senato, monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani. Possono quindi formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

Come già stabilito dalla legge n. 196 del 2009 per l'esame di documenti di finanza pubblica (DEF e NADEF), si prevede che i Presidenti delle Camere possano adottare intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico. Si intende in tal modo favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici a supporto delle Commissioni parlamentari competenti.

Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».

La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (D.L. n. 77/2021, art. 7, comma 7). La prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR è stata approvata dalla Corte dei conti nel marzo del 2022.

L'articolo 43 della legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238) dispone nuovamente che il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Le Commissioni parlamentari svolgono, in particolare, audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Il 23 dicembre 2021 il Governo ha presentato al Parlamento una prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, annunciando il raggiungimento dei 51 traguardi e obiettivi con scadenza al 31 dicembre 2021, funzionali al pagamento della prima rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea (si veda, al riguardo, il dossier predisposto dal Servizio studi della Camera). La Relazione preannuncia che a partire dal 2022 le Relazioni semestrali saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre, nell'ambito della procedura prevista dal semestre europeo. in tal modo, ciascuna relazione illustrerà le indicazioni conclusive sulla rata oggetto della precedente rendicontazione effettuata alla Commissione europea e lo stato di avanzamento degli interventi oggetto della successiva rendicontazione e, più in generale, sullo stato di attuazione del Piano. Il Governo evidenzia, infine, che nelle prossime relazioni, i contenuti potranno essere ulteriormente arricchiti e migliorati, anche in relazione al progressivo sviluppo del sistema ReGiS e della reportistica prodotta dal medesimo sistema.

La Camera dei deputati ha esaminato la Relazione (Doc, CCLXIII, n. 1tramite le proprie Commissioni. Si sono pronunciate approvando le indicate risoluzioni le Commissioni Bilancio (8-00154 e 8-00155), Giustizia (8-00160), Cultura (8-00157), Affari sociali (8-00158 e 8-00159), Agricoltura (8-00151), Politiche dell'UE (8-00152 e 8-00153), Affari costituzionali (8-001668-00167) e Trasporti (8-00168).

ultimo aggiornamento: 29 aprile 2022

Nella Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentata al Parlamento il 23 dicembre 2021, il Governo afferma che circa il 36 per cento delle risorse del PNRR saranno affidate a Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali: 66,4 miliardi di euro nel caso del PNRR in senso stretto, che si estendono a circa 80 miliardi di euro se si considera anche il Piano nazionale per gli investimenti complementari. La stima del 36 per cento include anche le risorse che sono destinate agli enti territoriali gestite centralmente, come quelle relative ad alcune misure di digitalizzazione della Pubblica amministrazione della componente M1C1.

Le amministrazioni locali partecipano alla realizzazione del PNRR in aree che variano dagli asili nido, ai progetti di rigenerazione urbana, all'edilizia scolastica e ospedaliera, all'economia circolare, agli interventi per il sociale. Partecipano in qualità di destinatari finali alla realizzazione di alcuni progetti attivati a livello nazionale, come quelli in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Hanno, infine, un ruolo nella definizione e messa in opera di alcune delle riforme previste dal Piano in materia di disabilità, servizi pubblici locali, turismo e in altri settori di competenza decentrata. In questi settori gli enti territoriali operano in sinergia con le amministrazioni centrali nelle sedi istituzionali della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Unificata e del Tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale. 

A livello di governance si ricorda il Nucleo PNRR Stato-Regioni, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 33 del D.L. n. 152 del 2021). Il Nucleo PNRR Stato-Regioni cura l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; supporta le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato "Progetto bandiera"; presta assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti; condivide, infine, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni raccolte e comunica, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza agli enti territoriali.

Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali in relazione alle attività connesse all'attuazione del PNRR, il decreto-legge n.80 del 2021 ha previsto la semplificazione e l'accelerazione delle procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali rapporti di lavoro devono riguardare il personale destinato a realizzare i suddetti progetti, tuttavia le predette modalità speciali per le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate anche da parte delle pubbliche amministrazioni non interessate dall'attuazione del PNRR (articolo 1); la possibilità per gli enti locali in dissesto finanziario di procedere comunque, in deroga ai divieti e ai limiti previsti dalla normativa vigente, alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR (articolo 3-ter); il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero di 1.000 unità, per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR (articolo 9). Le risorse residue e non impegnate per l'assunzione dei 1.000 esperti sono destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica composta da professionisti ed esperti dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione (D.L. n. 36 del 2022, art. 7, comma 1, lett. c)).

Con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del PNRR, in vista della scadenza al 31 dicembre 2021 del primo gruppo di 51 traguardi e obiettivi che condizionano l'erogazione delle prime tranche di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea. Per quanto riguarda i profili di interesse per gli enti locali, si segnalano in primo luogo le norme in tema di rigenerazione urbana: l'articolo 20 introduce alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti. L'articolo 21 in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati" (M5C2, Investimento 2.2) dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026; tali risorse sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse del Piano nazionale complementare di cui al D.L. n. 59/2021. L'articolo 11 introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi. I commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 31-bis prevedono assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 1-bis dell'articolo 31 autorizza i comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti a conferire, entro limiti di spesa definiti, incarichi di consulenza e collaborazione, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, a esperti di comprovata qualificazione professionale al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione dagli interventi previsti dal PNRR.

Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 42) ha istituito un Fondo volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 600.000 abitanti, con una dotazione di 665 milioni di euro per gli anni 2023-2026. Sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021 saranno complessivamente assegnati 278 milioni di euro al comune di Roma, 139 milioni di euro al comune di Milano, 94 milioni di euro al comune di Napoli , 87 milioni di euro al comune di Torino e 67 milioni di euro al comune di Palermo. Con decreti interministeriali da adottare d'intesa con i comuni destinatari, sono individuati il Piano degli interventi e le schede progettuali con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR. I decreti disciplinano inoltre le modalità di erogazione delle risorse, di monitoraggio e di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma.

Per un quadro dello stato di avanzamento degli interventi del PNRR di cui sono beneficiari i Comuni e le Città metropolitane si rinvia  alla documentazione ANCI (giugno 2022).

ultimo aggiornamento: 13 giugno 2022

Nel primo semestre 2022 il PNRR prevede 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 Investimenti.

Per la quasi totalità degli interventi (44) è previsto il conseguimento di traguardi (milestone) (ossia adozione di norme, conclusione di accordi, aggiudicazione di appalti, avvio di sistemi informativi, ecc.); l'unico obiettivo (target) da conseguire riguarda l'assunzione di un determinato numero di addetti nell'ufficio per il processo.

I 45 traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2022 riguardano le seguenti Missioni:

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo: 1 obiettivo e 13 traguardi;

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica: 14 traguardi;

Missione 4 – Istruzione e ricerca: 8 traguardi;

Missione 5 – Inclusione e coesione: 4 traguardi;

Missione 6 – Salute: 6 traguardi.

Ai fini del monitoraggio dell'attuazione del PNRR, il dossier allegato illustra nel dettaglio lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022.

ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2022
 
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