provvedimento 27 maggio 2022
Studi - Affari sociali D.L. 172/2021 - Misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19

La legge n. 3/2022 ha disposto la conversione del decreto legge n. 172/2021 riguardante le "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" è diretto a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.

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La legge n. 3/2022 ha disposto la conversione del decreto legge n. 172/2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali",diretto a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva. Come è noto, a seguito della rapida progressione della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, connotata da una maggiore diffusività, si è reso necessario adottare con urgenza misure ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto-legge n. 172. Pertanto sono stati emanati altri decreti-legge (D.L. 221/2021, D.L. 229/2021 e D.L. 1/2022).

Il provvedimento si compone di III Capi e di 10 articoli.

Il Capo I (artt. 1-2-bis) disciplina gli obblighi vaccinali.

L'articolo 1 ( novellando il decreto legge n. 44/2021) modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. Viene specificato che l'obbligo di vaccinazione, per le categorie suddette, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all'eventuale dose unica prevista). Si prevede, inoltre, l'estensione dell'obbligo, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo 1, si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame. Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità di verifica dell'adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento  sono ridefinite e ne viene demandato  il controllo agli ordini professionali (e alle relative Federazioni nazionali), mediante verifica dei certificati verdi COVID-19,  confermando il principio della sospensione da ogni attività lavorativa.

L'articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale (previsto dall'art. 1 del provvedimento), relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82. La disposizione, inoltre, qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale.

L'articolo 2-bis,  prevede, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) delle pubbliche amministrazioni, il diritto all'assenza dal lavoro, ai fini della somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.

Il capo II (artt. 3-6) riguarda, invece, l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, l'articolo 3 (novellando l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021) integrando a decorrere dal 15 dicembre dello scorso anno la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario. Esso riduce anche, sempre con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo. Su questo tema è intervento successivamente il decreto-legge n. 221 del 2021, che ha ulteriormente ridotto la durata del certificato verde a sei mesi.
  Anche l'articolo 4 introduce modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, con decorrenza dal 6 dicembre 2021. Nello specifico, viene modificato l'articolo 9-bis, relativo all'impiego di certificazioni verdi COVID-19, inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi. Si prevede, inoltre, la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere in zona bianca, tranne che per l'accesso alle predette strutture da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. L'obbligo di possesso del green pass è stato espressamente esteso anche ai titolari dei servizi di ristorazione e somministrazione. Ulteriori novelle riguardano l'articolo 9-quater relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto.
  L'articolo 5 reca ulteriori modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo, con decorrenza dal 29 novembre 2021, il principio secondo cui nelle zone gialle e arancioni la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti oggetto di sospensione o di limitazione, in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
  L'articolo 6 contiene disposizioni transitorie per il periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022, in materia di attività e di fruizione dei servizi nelle zone bianche. Tali disposizioni sono state prorogate fino al 31 marzo 2022 ai sensi del decreto-legge n. 221 del 2021.

Il Capo III (artt. 7-10) disciplina i controlli e le campagne di informazione.

L'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del possesso delle certificazioni verdi.

L'articolo 8 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

L'articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 72, comma 3, del predetto decreto legislativo, che ha dettato la nuova disciplina per limitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anormali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.
  L'articolo 9-bis prevede la clausola di salvaguardia stabilendo che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 novembre 2021.

 

 

 

  

 

ultimo aggiornamento: 27 maggio 2022
 
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