provvedimento 28 febbraio 2021
Studi - Affari sociali D.L. 125/2020 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da CODIV-19

Il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (L. n. 159/2020) estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dello stato di emergenza anch'essi prorogato al 31 gennaio, prorogando fino al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni contenute nel D.L. 19/2020 e nel D.L. 33/2020.

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E' stato approvato definitivamente dalla Camera il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (A.C. 2779), convertito dalla legge n. 159/2020..      Esso estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 . In particolare viene prorogata al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni contenute nel D.L. 19/2020 e D.L. 33/2020. Sono state invece prorogate al 31 dicembre 2020 numerose misure di carattere sanitario già prorogate dal 31 luglio al 15 ottobre dall'Allegato al D.L. n. 83/2020 . E' stato inoltre disposto l'obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie - quali la mascherina facciale -, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Il provvedimento si compone di 12 articoli.

L'articolo 1  del decreto-legge proroga al 31 gennaio 2021 il termine di efficacia di disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020.  Si prevede l'obbligo (con alcune esenzioni) di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi all'aperto o al chiuso (diversi dalle abitazioni private). Viene poi precisato che la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei d.P.C.m. è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia altrimenti disposto dai medesimi d.P.C.m. Viene poi novellato l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dal decreto legge in esame;  viene anche previsto che gli accertamenti diagnostici funzionali relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Vengono poi prorogati e differiti una serie di termini e scadenze riferiti ad ambiti diversi.

Viene prorogata ulteriormente (dal 15 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 l'efficacia delle disposizioni che prevedono la proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca – ad esclusione dell'ISTAT – in scadenza durante il periodo di emergenza epidemiologica. Si dispone che, qualora i mandati dei componenti dei medesimi organi siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, si procede al loro rinnovo entro il 31 gennaio 2021.

Sempre all'articolo 1, viene posposto al 31 marzo 2021 il termine per ottemperare all'obbligo di trasmissione di dati per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale ed al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data, si ricorda, della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio. E' prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. E' altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. È differito al 31 marzo 2021 il termine per enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato). Analoga specifica previsione è dettata per le imprese sociali. E' posticipato al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie. Viene ampliata la durata massima potenziale della sperimentazione, specificando che la stessa potrà essere prorogata per ulteriori dodici mesi. Viene inoltre chiarito che fra le caratteristiche della sperimentazione i decreti definiscono i limiti di operatività, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione, nonché i casi in cui è ammessa la proroga. Si prevede inoltre che Banca d'Italia, Consob e Ivass, nell'ambito delle proprie competenze, adottino i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione.

E' disposta la  proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 ottobre 2018, in dieci Regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano. E' prevista la prorogabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle contabilità speciali dei commissari delegati delle regioni e province autonome colpite da determinati eventi calamitosi del 2017 e 2018, in cui sono confluite risorse per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per altri investimenti, tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Viene disposto il differimento, per il corrente anno, delle consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai consigli metropolitani, ai presidenti di provincia e ai consigli provinciali.

L'articolo 1-bis reca proroghe di termini in materia di riscossione. Esso riproduce le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).

L'articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

L'articolo 2, al comma 1, reca alcune novelle all'articolo 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, concernente la disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta app Immuni); tale sistema di allerta si riferisce alle persone che siano entrate in contatto stretto (per la nozione di contatto stretto, cfr. la circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, prot. 18584) con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2. Le novelle concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea (lettera a) del comma 1 del presente articolo 2); il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (lettera b) del comma 1). Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal suddetto differimento, valutati pari a 3 milioni di euro per il 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 2). Il comma 1-bis  concerne la possibilità di utilizzo dei dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, ai fini della fruizione, durante il medesimo orario, della suddetta app.

L'articolo 3 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.

L'articolo 3-bis reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. A tal fine esso interviene sull'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). Si prevede l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni relative ai permessi e titoli di soggiorno in materia di immigrazione.

L'articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)") nell'elenco degli "agenti biologici classificati", posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

L'articolo 4-bis, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC). L'Autorità, al termine dell'istruttoria, potrà eventualmente adottare i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici) il quale stabilisce che l'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni dominanti, o comunque lesive del pluralismo. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti, anche imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, ed indicando nel provvedimento stesso un congruo termine (non superiore a dodici mesi) entro il quale provvedere alla dismissione.

Si ricorda che è richiamata la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, C-719/18 emanata a seguito del ricorso presentato dalla società Vivendi contro l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e Mediaset SpA.

 L'articolo 5 dispone - fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo d.P.C.m. - l'ultrattività del d.P.C.m. 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre) nonché circa l'applicazione dei previsti obblighi di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

L'articolo 5-bis,  modificando l'articolo 66, sesto comma delle disp.att. del codice civile, interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza.

La disposizione in esame interviene proprio sul sesto comma dell'articolo 66 delle disp.att. c.c. abbassando il quorum necessario per consentire la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. Si può ricorrere a tale modalità previo consenso della maggioranza dei condomini (e quindi non più della totalità).

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge in esame, ad eccezione di quelle relative al n. 34-bis (Operazione "Strade sicure") dell'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, per i cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 ottobre 2020.

 

ultimo aggiornamento: 18 novembre 2020
 
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