provvedimento 31 luglio 2018
Studi - Ambiente Istituzione della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti

La proposta di legge, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, è stata approvata dall'Assemblea della Camera nella seduta del 10 luglio 2018, senza ulteriori modifiche rispetto a quelle approvate in sede referente. Il provvedimento è stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 31 luglio 2018.

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Alla Commissione di inchiesta sono attribuiti i seguenti compiti, che riprendono quelli della Commissione operante nella precedente legislatura. Si prevede infatti che la Commissione abbia il compito di:

- svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;

- individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche;

- individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti;

- verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della P.A. centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti;

- verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi;

- verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riguardo alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti (il riferimento al servizio idrico integrato è stato inserito nel corso dell'esame in sede referente).

La proposta di legge aggiunge  alle suddette funzioni la verifica dello stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati (art. 1, co. 1, lett. e) e la verifica della corretta attuazione della normativa in materia ambientale (art. 1, co. 1, lett. g), modificata nel corso dell'esame in sede referente)  relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta, nonché all'applicazione della legge n. 68/2015, in materia di delitti contro l'ambiente;

Ulteriori  attribuzioni riguardano:

- la verifica della sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento  dei materiali contenenti amianto (nuova lett. h) inserita nel corso dell'esame in sede referente);

- l'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altri fenomeni illeciti riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica (art. 1, co. 1, lett. i), modificata nel corso dell'esame in sede referente);

- lo svolgimento, a fini conoscitivi, di sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottino procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, al fine di prevenire gli illeciti ambientali (art. 1, co. 1, lett. l), modificata nel corso dell'esame in sede referente).

ultimo aggiornamento: 6 luglio 2018

La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria (art. 1, comma 3). La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo.

La proposta di legge regola la disciplina da applicare alle testimonianze davanti alla Commissione (art. 3) e prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. La proposta di legge disciplina altresì  l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venir meno delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti (art. 4, comma 1).

La proposta di legge disciplina, inoltre,  il potere della Commissione di stabilire quali atti non dovranno essere divulgati e dispone, inoltre, sulla base di una modifica approvata in sede referente, che, su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede, sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (art. 4, comma 3).

Ulteriori disposizioni riguardano l'obbligo del segreto (art. 5).

ultimo aggiornamento: 6 luglio 2018

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione) in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione elegge, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari) ed è rinnovata dopo il primo biennio (con possibilità di conferma dei componenti).

I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussiste alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto con la Relazione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, approvata nella seduta del 23 settembre 2014.  Nel corso dell'esame in sede referente, al fine di recepire un rilievo contenuto nel parere della Commissione affari costituzionali, è stato previsto che, qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione di inchiesta, questi ne informa immediatamente il Presidente della Commissione stessa e i Presidenti di Camera e Senato.

ultimo aggiornamento: 6 luglio 2018

La proposta di legge disciplina l'attività e il funzionamento della Commissione di inchiesta con riguardo alla pubblicità delle sedute, alla costituzione di comitati e alle risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni. Nell'ambito delle collaborazioni, di cui può avvalersi la Commissione per lo svolgimento delle proprie attività, la proposta di legge prevede anche il coinvolgimento di magistrati collocati in posizione di fuori ruolo oltre ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché ad altre collaborazioni di soggetti esterni e interni all'amministrazione dello Stato (art. 6).

La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno.

Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, si segnala che è fissato un limite di spesa pari a 100.000 euro per il 2018 e a 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

Le citate spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.

ultimo aggiornamento: 6 luglio 2018
 
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