Il Parlamento ha approvato la legge n. 33 del 2019, volta ad escludere l'applicazione del giudizio abbreviato, e delle conseguenti riduzioni di pena, ai delitti puniti con l'ergastolo.
La legge n. 33 del 2019, definitivamente approvata dal Senato il 2 aprile 2019, attraverso la modifica degli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale:
La legge prevede, inoltre, che quando si procede per un delitto non punito con l'ergastolo, e si applica il rito abbreviato, sia sempre possibile tornare al procedimento penale ordinario se il quadro accusatorio si aggrava e il pubblico ministero contesta un delitto punito con l'ergastolo.
Di contro, se l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata alla fine dell'udienza preliminare, l'imputato sarà avvertito della possibilità di richiedere il rito abbreviato.
La riforma si applica ai soli fatti commessi successivamente al 20 aprile 2019, data di entrata in vigore della legge.
Sui contenuti della riforma, il Consiglio superiore della magistratura aveva pubblicato, il 6 febbraio 2019, il proprio parere.