provvedimento 31 marzo 2021
Studi - Cultura D.L. 5/2021 - Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

Il D.L. 5/2021 è stato adottato avendo ravvisato la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del CONI, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo.

In particolare, ai fini indicati: si prevede che il CONI ha una propria dotazione organica; si trasferiscono al CONI determinati impianti sportivi e fabbricati; si incrementano le risorse da erogare annualmente al CONI; si abroga la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e Salute S.p.A.

Il testo è stato esaminato in prima lettura dal Senato (A.S. 2077), che lo ha approvato, senza modifiche, il 10 marzo 2021. La Camera dei deputati lo ha approvato in via definitiva il 23 marzo 2021 (A.C. 2934).

Nella Gazzetta ufficiale del 30 marzo 2021 è stata pubblicata la  L. 24 marzo 2021, n. 43, di conversione.

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Dotazione organica del CONI

 

Il decreto-legge ha disposto (art. 1, co. 1-5) che il CONI ha una propria dotazione organica costituita da 165 unità, delle quali 10 con qualifica dirigenziale di livello non generale.

Allo scopo, anzitutto, ha previsto che il personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data della sua entrata in vigore, presta servizio presso il CONI in posizione di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale. E', però, fatta salva l'opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., che deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Una volta conclusa la procedura descritta, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami. Il 50% dei posti deve essere riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del decreto, opera in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi prima descritta.

In ogni caso, il personale di Sport e Salute S.p.A. conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole e l'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.

La tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. deve essere definita con DPCM o con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di reclutamento del personale.

Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di trasferimento e di svolgimento dei concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, il personale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del decreto opera in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in posizione di comando alle dipendenze dello stesso CONI. Il CONI provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico dello stesso personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Rapporti fra CONI e Sport e Salute S.p.A. e relative quote di finanziamento

 

Il decreto-legge ha abrogato (art. 2, co. 2) la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e Salute S.p.A., previa stipula del contratto di servizio annuale.

Al contempo, ha previsto (art. 1, co. 6) che CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori rispetto a quelli propri del CONI.

 

Inoltre, ha modificato (art. 2, co. 1) la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento dell'attività sportiva nazionale, aumentando (da € 40 mln annui) a € 45 mln annui la quota destinata al CONI, e riducendo (da € 368 mln annui) a € 363 mln annui, la quota destinata a Sport e Salute S.p.A.

 

Beni trasferiti al CONI

 

Il decreto-legge ha previsto (art. 2, co. 4, e Allegato A) il trasferimento al CONI di impianti sportivi e fabbricati specificamente individuati. Si tratta degli impianti CPO di Formia e di Tirrenia, dell'immobile Villetta di Roma Parco del Foro Italico, dell'impianto Giulio Onesti di Roma.

Inoltre, ha disposto (art. 2, co. 4, e Allegato B) che, entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore, con i contratti di servizio stipulati fra CONI e Sport e Salute S.p.A. sono disciplinate le modalità di utilizzazione in comune e le relative condizioni del Palazzo H, Roma Parco del Foro Italico. Scaduto inutilmente il termine, si provvede con DPCM o con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i successivi 60 giorni.

 

Adeguamento dello statuto del CONI

 

Il decreto-legge ha previsto (art. 2, co. 5) che, entro 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore, il CONI adegua il proprio statuto alle nuove disposizioni. Tra queste, vi sono anche (art. 2, co. 3) il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, e il divieto di istituzione di uffici di diretta collaborazione degli organi di vertice (art. 4, co. 4, d.lgs. 165/2001).

Approfondisci leggendo il dossier.

ultimo aggiornamento: 31 marzo 2021
 
temi di Cultura, spettacolo, sport