provvedimento 16 giugno 2022
Studi - Istituzioni D.L. 41/2022 - Elezioni amministrative e referendum 2022

Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 introduce disposizioni urgenti per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e del primo turno delle elezioni amministrative tenutesi contestualmente il 12 giugno 2022. Il provvedimento reca inoltre disposizioni finalizzate a consentire, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto. Per gli elettori positivi a COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, si prevedono modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

Per approfondimenti si rinvia al dossier del Servizio Studi.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

apri tutti i paragrafi

L'articolo 1 del D.L. 41/2022 prevede - limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 - che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna. La disposizione è giustificata dall'esigenza di assicurare, anche in tali circostanze, il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, garantendo al contempo l'esercizio dei diritti civili e politici.

L'articolo 2 prevede l'applicazione, per le elezioni del 12 giugno 2022, della normativa prevista per i referendum per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Inoltre, si prevede che al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali.

L'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

 L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Reca inoltre una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 "ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale".

L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Si dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo ed al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.

L'articolo 6 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022 (comma 1).

In secondo luogo, riduce dal 50% al 40% il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero che non esercitano il diritto di voto (comma 2).

In terzo luogo, rinvia dal 2022 al 2023 la sperimentazione, introdotta dalla legge di bilancio 2020, di modalità di espressione del voto in via digitale – come precisato in sede referente - alle elezioni politiche. Contestualmente, dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico (comma 3).

L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che, esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applica anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);
  • hanno presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera dei deputati (4 marzo 2018) o alle ultime elezioni europee (26 maggio 2019) in almeno due terzi delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale oppure hanno concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1% del totale.

L'articolo 7  istituisce quattro uffici decentrati per la circoscrizione estero presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli per coadiuvare l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma nelle operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero che votano per corrispondenza per le elezioni politiche e per i referendum. Le nuove disposizioni si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge. Non si sono applicate quindi ai referendum abrogativi del 12 giugno 2022.

L'articolo 8 reca le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ultimo aggiornamento: 16 giugno 2022
 
dossier
 
temi di Costituzione, diritti e libertà