provvedimento 10 maggio 2021
Studi - Bilancio D.L. 41/2021 - cd. Decreto Sostegni

Il decreto-legge n.41 del 22 marzo 2021 (cd. Decreto Sostegni), all'esame della Camera dei deputati (A.C.3099), reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all'economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri settori.

Il provvedimento è stato esaminato in prima lettura dal Senato (A.S.2144), che lo ha approvato, con numerose modifiche ed integrazioni, il 6 maggio 2021. Pertanto, il testo del decreto-legge, inizialmente di 43 articoli, a seguito dell'esame al Senato si compone ora di 92 articoli, suddivisi in 5 Titoli.

 

Per una illustrazione dettagliata del contenuto del provvedimento si veda il dossier di documentazione del Servizio studi di Camera e Senato.

Per i profili di carattere finanziario, si rinvia al dossier Verifica delle quantificazioni.

Di seguito è consultabile anche un dossier che illustra, con riferimento al testo iniziale del decreto legge: gli effetti complessivi del provvedimento sui saldi di finanza pubblica e i principali interventi previsti. Viene inoltre offerta una ricostruzione del maggior indebitamento autorizzato dalle Camere negli anni 2020 e 2021 e dei relativi utilizzi, disposti con i decreti legge intervenuti nei medesimi anni.
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Il Titolo I reca disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia. Tra le disposizioni più rilevanti di tale Titolo si segnalano i seguenti articoli.

 

L'articolo 1, commi 1-12, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5, 5-bis (introdotto dal Senato) e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

L'articolo 1-ter, introdotto al Senato, riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all' articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

L'articolo 2, integralmente sostituito dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

L'articolo 3 incrementa di 1,5 miliardi di euro per il 2021 (quindi da 1 a 2,5 miliardi di euro) la dotazione del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 4, commi 1-3, dispone la sospensione di una serie di termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. I commi 4-11 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di soggetti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

L'articolo 5, commi da 1 a 11 e 17 consentono agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

L'articolo 6, commi 1-4, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento a talune voci.

L'articolo 6-quinquies, introdotto al Senato, detta norme in materia di welfare aziendale, estendendo al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.

L'articolo 6-sexies, introdotto al Senato, esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame all'articolo 1, commi 1-4.

L'articolo 6-septies, introdotto al Senato, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

L'articolo 6-novies, introdotto al Senato, definisce un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari derivante dalle restrizioni sanitarie, dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici.

ultimo aggiornamento: 10 maggio 2021

Il Titolo II reca disposizioni in materia di lavoro. Tra le disposizioni più rilevanti di tale Titolo si segnalano i seguenti articoli.

 

L'articolo 7, nonché i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 dell'articolo 8 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. L'articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021 per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria, e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Inoltre vengono sospese le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

L'articolo 9 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 milioni di euro per il 2021 e di 80 milioni di euro per il 2022 e stanzia ulteriori risorse per la proroga per il 2021 dell'integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale.

L'articolo 10 riconosce un'indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i dipendenti stagionali nei settori del turismo e termale e i lavoratori dello spettacolo; inoltre, prevede una indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nel 2019, in favore di operatori del settore sportivo che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'articolo 11 dispone, per l'anno 2021, un incremento di 1 miliardo della autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza.

L'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

L'articolo 13 prevede il rifinanziamento, per 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'articolo 14 incrementa il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 15 estende, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021, due discipline temporanee, relative a "lavoratori fragili", che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021, tra cui la possibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione.

L'articolo 16 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.

L'articolo 18-bis, introdotto al Senato, riconosce un'indennità, connessa all'emergenza da Covid-19, in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.

L'articolo 19 dispone un esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura.

ultimo aggiornamento: 10 maggio 2021

Il Titolo III reca disposizioni in materia di salute e sicurezza. Tra le disposizioni più rilevanti di tale Titolo si segnalano i seguenti articoli.

 

L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni e di farmaci. In particolare, si incrementano, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione; inoltre, viene rivista la disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, consentendo, in via temporanea, la somministrazione di tali vaccini nelle farmacie aperte al pubblico.

L'articolo 21 proroga di quattro mesi le misure relative agli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19, prevedendo la possibilità di utilizzarli anche quali centri per la vaccinazione.

L'articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid.

ultimo aggiornamento: 10 maggio 2021

Il Titolo IV reca disposizioni in materia di enti territoriali. Tra le disposizioni più rilevanti di tale Titolo si segnalano i seguenti articoli.

 

L'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Rilancio), per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'incremento è pari a 1 miliardo di euro in favore degli enti locali e a 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 23-ter, introdotto al Senato, istituisce un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19.

L'articolo 24 istituisce fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 25 istituisce un fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno.

L'articolo 26 istituisce un fondo, con una dotazione di 220 milioni per l'anno 2021, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

L'articolo 26-bis, introdotto al Senato, proroga di 90 giorni la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 27 conferma il contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle regioni a statuto ordinario,  destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, disponendone il riparto fra le regioni.

L'articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale in ragione della pandemia di Covid-19.

L'articolo 29-bis, introdotto al Senato, prevede misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica o ibrida per i veicoli adibiti al trasporto merci.

L'articolo 30, commi 1 e 2, dispone proroghe  in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari e canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, incrementando il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, estende all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti. Il comma 4 proroga al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. Il comma 5 proroga al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva. Il comma 6 modifica le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. I commi da 7 a 11 prorogano al 31 dicembre 2023 gran parte delle disposizioni di riforma del settore sportivo, di cui ai decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021. I commi 11-bis e 11-ter dispongono il rinvio di termini nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.

L'articolo 30-bis, introdotto al Senato, consente alle regioni e agli enti locali di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

ultimo aggiornamento: 10 maggio 2021

Il Titolo V reca una serie di altre disposizioni urgenti. Tra le disposizioni più rilevanti di tale Titolo si segnalano i seguenti articoli.

 

L'articolo 31 reca un complessivo incremento di 300 milioni di euro per il 2021 delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19.

L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. I

L'articolo 33, commi 1 e 2, incrementa di 78,5 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.

L'articolo 34, commi 1 e 2, istituisce un Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Vengono demandate ad uno o più DPCM l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. Inoltre, il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del cosiddetto "buono viaggio",  utilizzato per gli spostamenti effettuati mediante taxi o NCC da parte di persone fisicamente impedite, a mobilità ridotta o con patologie accertate, stanziando ulteriori 20 milioni di euro per il finanziamento della misura.

L'articolo 35, commi 1 e 2, stanzia di 92 milioni di euro per il pagamento in favore del personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021; stanzia, inoltre, per il medesimo arco temporale, 24,96 milioni di euro per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia, nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale. Il comma 3 stanzia 5,7 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco. Il comma 4 stanzia 44,79 euro per l'anno 2021 per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria. Il comma 6 stanzia 6,49 euro per l'anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, per assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021. Il comma 7 stanzia 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale.

L'articolo 36, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'art. 89, comma 1, del decreto-legge n.18/2020. Il comma 1-bis  estende al 2021 la disciplina che destina il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi. I commi 2 e 3 incrementano di 120 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, comma 2, del decreto-legge n.34/2020, per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 4 incrementa di 80 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso.

L'articolo 36-bis, introdotto al Senato, introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali, che abbiano subito una riduzione di fatturato di almeno il 20 percento nel 2020.

L'articolo 37 prevede la creazione di un apposito fondo di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è volto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. La norma si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche.

L'articolo 37-bis, introdotto al Senato,  prevede misure di sostegno per le imprese dell'autotrasporto in conto terzi, stabilendo che ad esse non si applica, per l'anno 2021, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

L'articolo 38 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto, commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione. Inoltre, viene istituito un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi.

L'articolo 39, comma 1, incrementa di 150 milioni di euro per il 2021 il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 40 destina risorse, per l'anno 2021, al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi), nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile.

L'articolo 40-ter, introdotto al Senato, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i più gravi casi di crisi economica dei consumatori.

L'articolo 40-quater, introdotto al Senato, dispone la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti per morosita, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

ultimo aggiornamento: 10 maggio 2021
 
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