In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione Valle d'Aosta, sottoscritto il 30 ottobre 2021, il comma 559 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ridetermina il contributo della regione alla finanza pubblica in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
In analogia con quanto stabilito anche per le regioni Sardegna e Sicilia (commi 543 e 545 della legge di bilancio 2022), il contributo della regione è determinato fermo restando (vale a dire in aggiunta) a quanto stabilito dalle norme della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), ai commi 850, 851 e 852, sul contributo alla finanza pubblica richiesto all'intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e determinato in 196 milioni di euro annui complessivi che dovrà essere ripartito tra le regioni entro il 31 maggio 2022.
Il precedente accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 e recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 876-879, ha stabilito il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018; disciplinato nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuito alla regione un contributo di 120 milioni di euro da destinare a spese di investimento in opere pubbliche. Con l'accordo del 2018 si intendono risolti i contenziosi ancora pendenti e la Regione si è impegnata a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti.
Quanto al contributo alla finanza pubblica, oltre alla quantificazione dello stesso (comma 877) in 194,726 milioni di euro per il 2018, a 112,807 milioni per il 2019 e a 102,807 milioni annui a decorrere dal 2020, il comma 886-bis disciplina le modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo stesso. Le somme di pertinenza della regione sono versate all'erario (con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato) entro il 30 aprile di ciascun anno (dal 2020). In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro i termini suddetti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti, a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite dell'Ufficio Struttura di gestione della stessa Agenzia.
La legge (comma 878) stabilisce, inoltre, che l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione, può essere modificato dallo Stato unilateralmente, vale a dire senza accordo con la Regione, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la Regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo.
Il comma 879, infine, riconosce alla Regione un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro da destinare a spese di investimento in opere pubbliche. L'importo è erogato negli anni 2019-2025 in ragione di 10 milioni annui nel primo biennio e 20 milioni annui nel restante quinquennio. Tale finanziamento è erogato esplicitamente "a titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa" fra le parti.
Quanto alle precedenti modifiche all'ordinamento finanziario della regione, conseguenti la procedura pattizia, si segnala:
Le norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale sono contenute nel decreto legislativo 184 del 2017, esplicitamente adottato «tenendo presenti gli svantaggi strutturali permanenti del territorio montano». La norma disciplina la capacità impositiva della regione in relazione all'istituzione di tributi propri e nuovi tributi locali e la capacità di manovra sui tributi locali istituiti con legge statale e sui tributi erariali devoluti, in special modo su quei tributi afferenti alle attività più strettamente connesse con l'agricoltura montana.
In relazione all'ordinamento finanziario della regione, l'articolo 6 della norma di attuazione stabilisce che gli effetti finanziari della norma contenuta nella legge di stabilità 2015 - che attribuisce alla regione un trasferimento di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a compensazione della perdita di gettito subita nella determinazione della accisa sull'energia elettrica (L. 190/2014, comma 525) - sono modificabili esclusivamente con la procedura per la formazione delle norme di attuazione (art. 48-bis statuto) e non invece con la procedura ‘semplificata' prevista dallo statuto (art. 50, comma 5) per l'emanazione e la modifica dell'ordinamento finanziario della regione (legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale).