La legge 6 giugno 2016, n. 106 ha conferito al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
In attuazione della delega, in vigore dal 3 luglio 2016, è stato emanato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 che disciplina l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (A.G. n. 419): il provvedimento si propone il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, mediante: la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della disciplina sanzionatoria.
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 prevede la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (A.G. n. 418). L'impresa sociale è stata introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge n. 118 del 2005, indi disciplinata dal D.Lgs. n. 155 del 2006. Il D.Lgs. n. 112 del 2017 opera una riscrittura di quel D.Lgs. n. 155 del 2006 (disponendone al contempo l'abrogazione). L'impresa sociale è qualificazione che può essere assunta da soggetti aventi qualsiasi forma giuridica, ad alcune fondamentali condizioni secondo la disciplina previgente: l'operatività in settori considerati di utilità sociale; il divieto di distribuzione degli utili ai soci. Su ambedue i profili incide il D.Lgs. n. 112 del 2017, il quale prevede la possibilità per l'impresa sociale di distribuire dividendi ai soci (beninteso entro certi limiti) ed estende il novero di attività che configurino una utilità sociale. Sono previsti inoltre prevede alcuni incentivi fiscali (per capitale investito in imprese sociali sorte da non oltre tre anni, o per utili ed avanzi di gestione mantenuti nella riserva indivisibile o nel capitale dell'impresa). Altri profili riguardano i controlli interni e il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri interessati. Il Governo ha accolto parte delle condizioni espresse alle Commissioni parlamentari nei pareri espressi a seguito dell'esame dell'A.G. 418. In particolare si è incluso esplicitamente, all'art. 1, comma 2, le società unipersonali tra gli enti che non possono assumere la qualifica di impresa sociale.
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 reca il Codice del Terzo settore (A.G. n. 417) con il quale si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti. In particolare il Titolo X (artt. 79-89) disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore. Esso si compone di 4 Capi. Il Capo I (artt. 79-83) reca le disposizioni generali. Sostanzialmente il capo in esame: - dispone l'applicazione agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, il quale reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti si applicano inoltre le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili; - introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale, basato sui coefficienti di redditività; - prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali; - reca disposizioni relative al trattamento fiscale degli enti del Terzo settore, con l'applicazione di ulteriori benefici non previsti dalle previgenti norme tributarie; - introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali. Il Capo II (artt. 84-86) detta disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale. Sostanzialmente il capo in esame: - elenca una serie di attività che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle organizzazioni di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; - disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le previgenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione; - prevede per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente. Il Capo III (art. 87) introduce una disciplina specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per le attività degli enti del Terzo settore. Il Capo IV (artt. 88-89) detta le disposizioni transitorie e finali, disciplinando alcune agevolazioni fiscali e molteplici previsioni di coordinamento, ai fini della 'intersezione' della disciplina del codice del Terzo settore con la normativa vigente.
Si segnala inoltre che il Titolo IX disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale. In sintesi, il titolo in esame: - prevede che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore; - disciplina il regime fiscale del c.d. social lending al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.
La disciplina applicativa della previsione codicistica circa l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore è stata infine emanata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020).Il decreto, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplina:
a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;
b) le modalità di deposito;
c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico;
d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro imprese e il Registro unico con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
L'articolo 26 del decreto legge n. 73 del 2022 introduce una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo settore e di quella relativa all'impresa sociale. Tra l'altro, l'articolo precisa che, ai fini della quantificazione delle attività non commerciali, i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. Inoltre le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento (anziché il 5 per cento) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi (anziché due periodi) d'imposta consecutivi. Si chiarisce, altresì che per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.
Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi (anziché familiari e conviventi) degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi (anziché familiari e conviventi) degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Tali cessioni e prestazioni non si considerano di natura commerciale nel caso in cui si tratti di attività di interesse generale non commerciali. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli enti, si specifica che per tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alte convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ed incluse le imprese sociali costituite in forma di società sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri. Sono detraibili dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore (anziché agli enti del Terzo settore non commerciali), sono deducibili dal reddito netto delle persone fisiche le liberalità a favore degli enti del Terzo settore (anziché agli enti del Terzo settore non commerciali). Inoltre, l'eventuale eccedenza dell'erogazione rispetto all'importo deducibile può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Le disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e tale agevolazione si applica anche agli enti filantropici.
La norma prevede altresì che non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Gli enti del Terzo settore non commerciali, limitatamente alle attività non commerciali, non sono soggetti agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, oltre che all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Le disposizioni richiamate si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.
Il comma 2 del medesimo articolo 26 apporta modificazioni anche al decreto legislativo n. 112 del 2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale). La norma stabilisce l'obbligo, anziché la mera facoltà prevista precedentemente, per le imprese sociali di destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante. Si prevede inoltre che fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, alcune agevolazioni fiscali (detrazione di un importo pari al trenta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni e deduzione dal reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società del trenta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni) si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 112 del 2017.