Di seguito si dà conto delle disposizioni di interesse della Commissione VIII (Ambiente) contenute nei disegni di legge di conversione di decreti-legge esaminati nel mese di maggio e/o ancora all'esame del Parlamento:
L'articolo 11-undecies, che riproduce il contenuto dell'art. 10 del D.L. 56/2021, dispone alcune modifiche alla normativa vigente riguardante alcuni termini riferiti ad obblighi per la protezione da radiazioni ionizzanti e all'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica.
L'art. 11-duodecies, differisce (alle condizioni indicate) al 7 ottobre 2021 il termine, scaduto il 7 ottobre 2020, per l'adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, alle prescrizioni previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi recata dal D.M. Interno 28 febbraio 2014.
L'art. 11-terdecies, che riproduce il contenuto dell'art. 10 del D.L. 56/2021, dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'art. 264, comma 1, lettera f), del D.L. 34/2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021;
L'art. 11-quinquiesdecies, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno dall'art. 3, comma 3-bis del D.L. 133/2014 (c.d. decreto "Sblocca Italia");
Per saperne di più leggi il dossier curato dai Servizi studi di Camera e Senato;
L'art. 9, comma 3, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.
L'art. 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di sorveglianza e gestione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. Per tali finalità si prevede, inoltre, l'assunzione a tempo determinato di 370 unità di personale specializzato per una spesa di circa 38 milioni di euro per il biennio 2021-2022;
L'art. 77, comma 9, prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Sono inoltre previste misure in materia di locazioni e in favore dell'acquisto della casa di abitazione (artt. 4, 53 e 64), nonché (all'art. 28) l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.
Per saperne di più leggi il dossier curato dai Servizi studi di Camera e Senato;