segnalazione 17 febbraio 2021
Studi - Giustizia Corte costituzionale: solo il legislatore può introdurre nuove ipotesi di revoca della liberazione anticipata (sent. n. 17 del 2021)

Con la sentenza n. 17 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975 (cd. Ordinamento penitenziario), in tema di liberazione anticipata.

Anzitutto, la Corte ha ricordato che la disciplina della liberazione anticipata è istituto del diritto penitenziario riconducibile alla dimensione sostanziale del trattamento punitivo, poiché incide direttamente sulla durata della pena detentiva, e la riduce in misura rilevante, comportando un'anticipata scarcerazione del condannato ammesso ad avvalersene. La stessa conclusione vale con riferimento alla disciplina della revoca del beneficio, che, finanche dopo l'effettiva liberazione, può trasformare in un prolungamento dell'esecuzione carceraria la condizione di libertà conseguita, in precedenza, mediante la concessione del beneficio stesso.

Ciò posto, il giudice a quo sollecitava la Corte costituzionale ad intervenire sull'art. 54 OP con una pronuncia additiva, introducendo una nuova causa di revoca della liberazione anticipata in aggiunta alla condanna per un delitto non colposo. In particolare, il rimettente chiedeva alla Corte di prevedere la revoca anche nell'ipotesi in cui il soggetto, pur assolto dall'accusa di aver commesso un altro reato, fosse stato destinatario comunque di una misura di sicurezza (nel caso di specie il condannato per omicidio, che aveva beneficiato della liberazione anticipata, era stato accusato di aver istigato un altro detenuto a commettere un omicidio, senza che questi si risolvesse a commetterlo, venendo dunque assolto, ma essendo chiara l'intenzione criminale e la pericolosità del soggetto, risultando destinatario di una misura di sicurezza).

La Corte dichiara la questione inammissibile perché ciò che le viene prospettato è un tipico effetto in malam partem: l'accoglimento delle questioni determinerebbe, infatti, l'ampliamento dei casi in cui può essere compresso il diritto del singolo alla propria libertà personale e a ciò può provvedere solo il legislatore, nel rispetto della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. «Sicché, una volta stabilito che anche le norme concernenti variazioni in peius del trattamento in fase di esecuzione della pena possono attenere alla "sostanza" della sanzione penale, deve riconoscersi che tali norme – senza effetto retroattivo – possono essere adottate unicamente mediante il ricorso alla legge in senso formale, o agli atti aventi forza di legge. Per quel che qui direttamente rileva, non possono perciò derivare da interventi di questa Corte».