segnalazione 26 marzo 2020
Studi - Trasporti Corte Costituzionale: NCC, illegittimo rientro in sede dopo ogni servizio

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 56 depositata il 26 marzo 2020, ha stabilito che chi svolge il servizio di noleggio con conducente (NCC) non può essere obbligato a rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione, in quanto il rientro comporta un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per l'NCC "costretto sempre a compiere a vuoto un viaggio di ritorno alla rimessa". Tale obbligo è inoltre sproporzionato rispetto all'obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata - senza interferire con il servizio di taxi - grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.

La Corte ha perciò; dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lett. e), del Decreto legge n. 135 del 2018 nella parte in cui modificando la legge quadro n. 21 del 1992, ha previsto quell'obbligo, accogliendo parzialmente il ricorso della Regione Calabria contro lo Stato.

La Corte ha anche stabilito che l'intervento legislativo di disciplina del settore costituisce una legittima espressione della competenza statale in materia di «tutela della concorrenza», in base all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Rientra, infatti, nella disciplina della concorrenza spettante al legislatore statale definire il punto di equilibrio tra i due distinti settori del servizio pubblico locale non di linea, ossia il servizio di noleggio con conducente e quello di taxi.