segnalazione 7 febbraio 2019
Studi - Finanze Recupero IMU

Con l'ordinanza n. 3275/2019 la Cassazione ha rilevato che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici sarebbe spettata soltanto se l'immobile risultava adibito a un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (Cass. n.8496/2010; n. 10483 del 2016).

La Corte ha stabilito che a tale proposito rileva il principio costantemente affermato in sede di legittimità per cui in materia di ICI l'esenzione di cui all'art. 7, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario; ancorchè per finalità di pubblico interesse e senza fine di lucro (Cass. nn. 16797/2017; 14912/16; 12495/14; 7385/12ed altre). Secondo la Corte (Cass. 20776/05; 5485/08; 6711/15; 14226/15 ed altre) l'esenzione dall'imposta è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività istituzionali ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici.

Nel caso in particolare, la Corte ha quindi stabilito che l'Agenzia del demanio risulta avere la natura di ente pubblico economico del Ministero dell'economia e delle finanze, dotato di autonomia economica e gestionale e in quanto tale non rientrante tra i soggetti di cui all'articolo 7.

  

 Sul tema si ricorda inoltre che la sentenza del 6 novembre 2018 della Corte di giustizia dell'Unione europea aveva ordinato il recupero dell'Ici non versata per gli anni 2006-2011 relativamente agli enti no-profit che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate attività quali scolastiche o alberghiere (quindi soprattutto scuole e residenze cattoliche), in quanto ciò costituiva un aiuto di Stato illegale.