segnalazione 13 dicembre 2018
Studi - Lavoro Congedo per assistenza a genitore con grave disabilità concesso al figlio anche se non precedentemente convivente

La sentenza della Corte costituzionale 232/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, c.5, del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario retribuito per assistenza a genitore con grave disabilità accertata  il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che instauri tale convivenza successivamente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge (ossia il coniuge convivente, il padre e la madre, anche adottivi, i figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi, i parenti o affini entro il terzo grado conviventi).